DECRETO LEGISLATIVO 4 marzo 2014, n. 37
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
in G.U. Serie Generale n.67 del 21-3-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2014
Problematica affrontata.
Il Decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 37 tende a raggiungere due obbiettivi:
a) lo scambio di informazioni sulla sicurezza stradale tra gli Stati membri della UE al fine di assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada
b) il recupero delle sanzioni pecuniarie oggetto della sanzioni amministrative (multe) per violazioni al codice della strada commesse all'estero da veicoli immatricolati in Italia o commesse in Italia da veicoli immatricolati all'estero; a tal fine viene regolato lo scambio di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Tipologia di violazioni che potranno essere recuperate
Potranno essere recuperate solo alcune sanzioni [ a) eccesso di velocita'; b) mancato uso della cintura di sicurezza; c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza; e) guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti; f) mancato uso del casco protettivo; g) circolazione su una corsia vietata; h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida]. Se la ratio è quella di permettere il recupero delle sanzioni per le violazioni più gravi è strano che non venga considerata la guida senza assicurazione, (mentre sarebbe coerente non indicare la sanzione per il divieto di sosta), mentre si considerano recuperabili le infrazioni per il passaggio su una corsia preferenziale.
Modalità operative.
– Il paese dell'Unione Europea che volesse recuperare i dati (fare delle indagini) su qualche veicolo Italiano (per infrazioni commesse all'estero)
– o gli organi di Polizia Italiana che avessero bisogno di avere delle informazioni su veicoli della Ue (per infrazioni commesse in Italia)
dovranno rivolgersi al "punto di contatto", (che viene definito come l'autorità competente per ogni stato UE a fornire i dati di immatricolazione dei veicoli; in Italia il punto di contatto è il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – Dipartimento per i trasporti terrestri, la navigazione ed Direzione generale per la motorizzazione).
– In Italia, per le indagini richieste dall'estero, relative alle infrazioni stradali indicate in precedenza, il punto di contatto nazionale (il ministero) garantisce ai punti di contatto degli altri Stati Ue la consultazione automatizzata dei seguenti dati nazionali di immatricolazione dei veicoli: a) dati relativi ai veicoli; b) dati relativi ai proprietari o agli intestatari dei veicoli.
– In Italia, per le indagini da eseguire all'estero, relative alle infrazioni stradali indicate in precedenza, gli organi di polizia stradale trasmettono al punto di contatto
nazionale (il ministero) le richieste di dati relativi ai veicoli ed a quelli riguardanti i proprietari o gli intestatari di veicoli immatricolati negli altri Stati della Unione.
Il punto di contatto nazionale inoltra tali richieste al punto di contatto nazionale dello Stato membro Ue interessato, una volta ottenute le informazioni le fornisce all'organo di polizia richiedente.
Dati inesatti
Qualora risulti che siano stati comunicati dalla Motorizzazione dati inesatti, il punto di contatto nazionale dell'altro Stato membro Ue ne e' informato quanto prima. Se la Motorizzazione ha motivo di ritenere che i dati ricevuti da uno stato membro della Ue siano inesatti ne da immediata comunicazione al punto di contatto nazionale dello Stato membro che li ha inviati.
Tutela della privacy
La Direzione generale per la motorizzazione, in qualita' di punto di contatto nazionale garantisce la riservatezza dei dati trasmessi attraverso l'uso dell'applicazione informatica messa a disposizione sulla piattaforma EUCARIS appositamente prevista .
In ogni caso, al trattamento dei dati personali, effettuato ai sensi del presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali.
Comunicazione dell'infrazione.
Una volta reperiti i dati del proprietario dell'autoveicolo, (dell'intestatario del veicolo o della persona individuata come autore dell'infrazione) a questo sarà inviata una lettera di "informazione" la quale include ogni informazione pertinente come la natura dell'infrazione stradale, il luogo, la data e l'ora dell'infrazione, la norma violata, la relativa sanzione, nonche', ove opportuno, i dati riguardanti il dispositivo usato per rilevare l'infrazione.
E' previsto che la lettera d'informazione e' redatta nella lingua del documento d'immatricolazione del veicolo con il quale e' stata commessa l'infrazione, se il documento stesso e' disponibile, o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro d'immatricolazione.
Tutela
Resterebbe da comprendere come un cittadino italiano potrà difendersi per una multa proveniente dalla lettonia o come un cittadino tedesco protrà difendersi da un multa proveniente da uno dei tanti comuni italiani che usano le multe per rimpinguare le casse cittadine. L'unica soluzione sarà quella di seguire le procedure del paese dove è stata commessa l'infrazione.