Il Ministero dell'interno ha diramato una prima Circolare n. 16 del 2014 contenente gli adempimenti che devono effettuare gli ufficiali dello stato civile al fine di poter ricevere gli accordi di separazione stipulati presso un avvocato.
Ricordiamo che il Decreto Legge del 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile) nell'ambito della negoziazione assistita, con l'art. 6 rubricato "Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio". ha previsto la possibilità di separazioni e divorzi stipulati presso un avvocato, senza passare dall'omologa del Tribunale.
In pratica, si può dire che le separazioni, i divorzi e le modifiche delle condizioni delle separazioni e divorzio, tramite il meccanismo della negoziazione assistita e possono essere attuate tramite l’avvocato (o due avvocati) dei coniugi, senza passare dal giudice (art. 6 del decreto legge). Questa norma sulle separazioni e divorzi tramite avvocato, si affianca all’altra norma prevista dal medesimo decreto legge e che permette ai coniugi di recarsi direttamente dall’ufficiale dello Stato civile per la separazione e i divorzi (art. 12 de decreto legge).
Come si è detto, in questa fase è necessaria la presenza dell'avvocato, però, non risulta chiaro dalla norma se è necessaria la presenza di due avvocati, oppure, (anche per economicità) è sufficiente anche una "negoziazione congiunta", cioè se è possibile che entrambi i coniugi si rivolgono ad un unico avvocato. (Questo sarebbe un aspetto da chiarire in fase di conversione del decreto).
Non tutte le separazioni e divorzi potranno essere comprese nella negoziazione assistita, ma solo quelle separazioni che non hanno figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti.
Un vantaggio che, invece, appare presente nella separazione tramite avvocato, (non presente, invece, nelle separazioni dirette presso ufficiale di stato civile), è la mancanza del limite "degli accordi patrimoniali". In poche parole, sembra che tramite negoziazione assistita da un avvocato la separazione e il divorzio possono avere ad oggetto anche accordi patrimoniali tra i coniugi. Al contrario, la separazione e divorzio dirette, effettuate dai coniugi direttamente presso l'ufficiale di stato civile del comune, non possono contenere accordi patrimoniali.
Sanzioni. L’avvocato dovrà inviare copia autenticata dell’accordo, munita della certificazione della stessa, all’ufficiale dello strato civile entro 10 giorni (dalla stipula ?) pena una sanzione amministrativa tra 5000 e 50.000 euro. Qui, cominciano alcuni problemi, infatti, se la procedura avviene in negoziazione assistita, è evidente che gli avvocati saranno due, allora, l’obbligo di invio graverà su uno dei due o su entrambi ? Oppure saranno, in solido responsabili ?
Adempimenti amministrativi. Inoltre, cosa esattamente dovrà essere inviato al comune ? copia dell’accordo autenticata dall’avvocato (per le firme delle parti come per gli accordi normali della negoziazione assistita) oppure dovrà essere inviata una copia autenticata (quindi dal notaio) di tale documento ? In quest’ultimo caso il notaio, si limita all’autenticare la copia del documento o deve autenticare le firme apposte sul documento ? perché se il notaio deve autenticare le firme sul documento è evidente che tutta la procedura dovrà svolgersi presso il notaio.
Quando, poi, l’avvocato può considerarsi esente da obblighi e sanzioni ? L’avvocato potrà considerarsi protetto da obblighi e sanzioni solo nel momento in cui negli atti del comune risulterà annotata la separazione o il divorzio, ecco, quindi, che l’avvocato dovrà controllare che all’invio dei documenti segua l’annotazione della separazione e del divorzio a margine dell’atto di matrimonio.
A fronte di tutti questi interrogativi il Ministero dell'Interno ha emesso una prima circolare relativa alle novità per le separazioni e i divorzi.
In primo luogo si spiega che solo la negoziazione assistita tramite avvocato (poi se unico o necessariamente duplice è ancora da definire) è entrata immediatamente in vigore (art. 6), mentre, la separazione e divorzio diretto presso l'ufficiale dello stato civile, entrerà in vigore 30 giorni dopo la conversione in legge del decreto (art. 12).
La circolare parla di convenzione di separazione assistita da un avvocato (sembra escludere la necessità di due avvocati), ma il punto non è chiaro.
Conferma il limite delle separazioni e divorzi tramite avvocato solo per coniugi senza figli o con figli maggiorenni economicamente sufficienti (non richiama il limite degli accordi patrimoniali, che potrebbero, quindi, essere presenti in tali convenzioni).
La circolare conferma che l'avvocato (locuzione singolare) della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia dell'accordo, autenticata dallo stesso, munito delle relative all'autografia delle firme e alla conformità dell'atto alle norme imperative e all'ordine pubblico (comma 3) e certificazioni previste nell'art. 5 del citato decreto-legge n. 132/2014.
Quindi, la circolare conferma l'obbligo di trasmissione dell'accordo entro 10 giorni al Comune, inoltre, conferma che la documentazione inviata abbia queste caratteristiche:
a) copia autenticata dell'accordo (salvo non aver riconosciuto all'avvocato il potere di autenticare copie la questione è di difficile soluzione, salvo non rivolgersi ad un notaio).
b) le firme dei coniugi (autenticate dall'avvocato ?)
c) dichiarazione (dell'avvocato) di conformità alle norme di ordine pubblico e imperative.
d) Non rientra nei compiti (obblighi) dell'avvocato, in sede di trasmissione, quello di formulare apposita istanza all'ufficio di stato civile per l'ulteriore seguito. In altri termini, l'ufficio ricevuto l'accordo, procede d'ufficio.
Si evidenzia, altresì, che all'avvocato che viola gli obblighi di trasmissione all'ufficio dello stato civile, è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria, da euro 5.000 a 50.000, per la cui irrogazione è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dal regolamento di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (comma 4).
Descrizione dei tipi di annotazione. Ai fini della corretta individuazione dell'ufficiale di stato civile competente, si precisa che il matrimonio iscritto è quello celebrato con rito civile la cui iscrizione avviene nel comune di celebrazione. Il matrimonio trascritto è quello celebrato con rito religioso (concordatario o di altri culti religiosi) la cui trascrizione avviene nel comune di celebrazione, o quello celebrato all'estero la cui trascrizione avviene nel comune di residenza o di iscrizione Aire.
Decorrenza dei termini per il divorzio. Tenuto conto delle modifiche che il citato decreto-legge n. 132/2014, all'art. 12, introduce nella legge 10 dicembre 1970, n. 898 (in tema di decorrenza del termine di durata della separazione, necessario ai fini della domanda di divorzio), la data dalla quale decorreranno gli effetti degli accordi in esame è quella della "data certificata" negli accordi stessi. Tale data è quella che dovrà essere riportata nelle annotazioni ed indicata nella scheda anagrafica individuale degli interessati.
Circolare n. 16 del 2014 del Ministero dell'Interno in pdf