DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 15 Dichiarazioni rese al difensore
1. Al codice di procedura civile, dopo l'articolo 257-bis e' aggiunto il seguente:
«257-ter (Dichiarazioni scritte). – La parte puo' produrre, sui fatti rilevanti ai fini del giudizio, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate al difensore, che, previa identificazione a norma dell'articolo 252, ne attesta l'autenticita'.
Il difensore avverte il terzo che la dichiarazione puo' essere utilizzata in giudizio, delle conseguenze di false dichiarazioni e che il giudice puo' disporre anche d'ufficio che sia chiamato a deporre come testimone.».
Volendo scrivere un primo commento alla norma, occorre partire dalla natura giuridica della stessa, se, cioè, le dichiarazioni scritte di terzi (quindi, non delle parti processuali) sono (o meno) assimilabili ad una vera e propria testimonianza.
Occorre, precisare che la giurisprudenza si è già occupata dell'analisi di dichiarazioni scritte prodotte nel processo, qualificandole come prove atipiche o come meri indizi. Il legislatore del 2014 sembra aver impostato questa strada legittimando legislativamente, come prova, (a tutti gli effetti) le dichiarazioni scritte, ma non equiparandole alla vera e propria testimonianza, infatti, la stessa norma prevede che il redattore della dichiarazione scritta può essere chiamato a deporre come teste, dall'altro prevede che le dichiarazioni scritte possono essere rese da persone capaci di testimoniare.
Quindi la stessa norma distingue la dichiarazione scritta del terzo dalla testimonianza vera e propria, ma applica alle dichiarazioni scritte gli stessi limiti derivanti dalla capacità di testimoniare. Da questo dovrebbero derivare delle conseguenze, riguardo l'applicabilità (o meno), ai redattori delle dichiarazioni scritte, degli stessi limiti relativi alla testimonianza (incapacità o interesse alla causa) previsti per i testimoni e per la falsa testimonianza.
Se il legislatore ha distinto la dichiarazione scritta dalla testimonianza è evidente che le conseguenze derivanti dalla falsa testimonianza non sono (immediatamente) applicabili le dichiarazioni scritte, quanto meno, perché la dichiarazione scritta ha un rango di prova minore rispetto la testimonianza oppure è diversa dalla testimonianza. Sono, invece, immediatamente applicabili i limiti derivanti dall'incapacità di testimoniare (questo significa che la contestazione sulla capacità a testimoniare deve essere fatta subito.
Altra caratteristica della dichiarazione scritta è data dal fatto che è limitata ai terzi, cioè a coloro che non sono parti del processo e che potrebbero assumere la veste di testimone. Ci si potrebbe chiedere se la parte processuale può effettuare tali dichiarazioni (volontariamente) la risposta è positiva, ma avrebbero rilievo solo se dirette a provare una confessione.
L'avvocato non sembra avere un potere di imporre una dichiarazione scritta, ma si tratta di una libera scelta del terzo.
La dichiarazione scritta dovrà avere ad oggetto fatti rilevanti per il giudizio.
E' il difensore che sopraintende alla materiale realizzazione della dichiarazione scritta. Occorre rilevare che l'uso della locuzione "difensore" è alquanto strana, perché tipica del processo penale, in ogni caso, se colui che raccoglie le dichiarazioni scritte deve avere la qualifica di difensore, occorre rilevare, che tale qualifica può essere assunta solo dopo l'inizio del processo, (dopo la notifica dell'atto di citazione per l'attore o dopo la costituzione in giudizio per il convenuto) è anche evidente che prima di tale momento il difensore non potrebbe assumere tali dichiarazioni scritte.
Il difensore identifica (come per la testimonianza) il soggetto che rende la dichiarazione.
Il difensore avverte il terzo che le sue dichiarazioni saranno prodotte in giudizio e potrà essere ascoltato come teste. Anche qui sorge un altro problema, se questo teste si aggiunge ex lege all'eventuale lista dei testimoni da produrre dalle parti oppure deve essere compreso (indicato espressamente) nella lista dei testimoni a pena di inammissibilità.
Il difensore attesta l'autenticità della sottoscrizione del terso in calce alla dichiarazione (questo significa che alla firma del dichiarante deve seguire l'autentica del difensore e la firma del difensore).