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Le conseguenze della contumacia processuale

Cassazione del 19.7.2018 n. 19185 ha affermato che la mancata partecipazione alle ulteriori udienze della fase istruttoria del giudizio di primo grado non implicano alcuna manifestazione di volontà abdicativa delle domande originarie, poiché se l’avvocato non si presenta all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate.
A cura di Paolo Giuliano
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Le scelte processuali della parte convenuta in giudizio

Quando si è citati in giudizio la parte convenuta non ha solo la scelta di costituirsi in giudizio, ma, in teoria ha anche la possibilità di non costituirsi e restare contumace.

La scelta tra le due opzioni è sicuramente una valutazione soggettiva, ma dipende anche dalla situazione processuale, infatti, se l'attore ha ragione contestare le pretese dell'attore significa solo peggiorare la posizione economica del convenuto che all'esisto del giudizio dovrà anche pagare le spese processuali dell'attore (e le proprie).

L'ordinamento tende ad agevolare scelte di questo tipo, in quanto significa processi più rapidi, basta pensare all'obbligo di dissuasione della lite imposto al legale della parte. Ovviamente,  la scelta di restare contumaci dipende da una valutazione delle ragioni dell'attore, questo presuppone la capacità di svolgere una tale valutazione.

Valutazione processuale della contumacia

L'ordinamento processuale considera la scelta, compiuta dalla parte, di non partecipare al giudizio in modo assolutamente neutro non rivestendo la contumacia il carattere di condotta "ex se" significante, non soltanto con riferimento al riconoscimento del diritto altrui ma neppure in termini di mera non contestazione dei fatti allegati. infatti, l'atteggiamento di contumacia non potrà certamente intendersi come una sua tacita acquiescenza, atteso che l'ordinamento attribuisce alla contumacia solo effetti tipizzati e fra essi non si rinviene un effetto di tal genere.

Contumacia originaria

La scelta di non partecipare attivamente al processo può essere originaria (mancando la c.d. costituzione in giudizio) oppure può essere successiva alla costituzione in giudizio (solo nel primo caso c'è una vera e propria contumacia). In entrambe le ipotesi occorre valutare quali limitazioni comporta a carico del contumace.

La scelta di restare contumaci può avere un valore economico (inteso come risparmio di spese) soprattutto quando colui che resta contumace è solo un chiamato in garanzia (es. assicurazione), in queste situazioni occorre, però, valutare se il contumace può, eventualmente decidere di contestare la sentenza di condanna.

La risposta è positiva, dovendosi applicare il seguente principio:  "In caso di chiamata in causa in garanzia dell'assicuratore della responsabilità civile, l'impugnazione – esperita esclusivamente dal terzo chiamato avverso la sentenza che abbia accolto sia la domanda principale, di affermazione della responsabilità del convenuto e di condanna dello stesso al risarcimento del danno, sia quella di garanzia da costui proposta – giova anche al soggetto assicurato, senza necessità di una sua impugnazione incidentale, indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell'applicazione degli artt. 32, 108 e 331 c.p.c., dovendosi comunque ravvisare un'ipotesi di litisconsorzio necessario processuale non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l'efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell'accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l'oggetto del giudizio, evenienza, quest'ultima, ipotizzabile allorché egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l'accertamento dell'esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l'attribuzione della relativa prestazione".

Contumacia successiva alla costituzione in giudizio

La parte può anche decidere di non partecipare più al giudizio dopo essersi costituita, in questa ipotesi occorre valutare se la mancata partecipazione al giudizio implica rinunzia alle domande e alle eccezioni proposte.

La mancata partecipazione alle ulteriori udienze della fase istruttoria del giudizio di primo grado -dopo la proposizione della opposizione a decreto ingiuntivo e la formulazione delle domande nei confronti del terzo chiamato in garanzia- e la scelta della contumacia in grado di appello, non implicano alcuna manifestazione di volontà abdicativa delle domande originarie, essendo appena il caso di richiamare il fermissimo orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui nell'ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all'udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (cfr. Corte cass. Sez. 3, Sentenza n. 10027  del 09/10/1998; id. Sez. 3, Sentenza n. 409  del 12/01/2006; id. Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22360  del 30/09/2013);

Cass., civ. sez. III, del 19 luglio 2018, n. 19185

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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