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Le agevolazioni fiscali e tributarie per il risparmio energetico 2015

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida 2015 per le agevolazioni fiscali per gli interventi diretti al risparmio energetico.
A cura di Paolo Giuliano
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L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova guida alle agevolazioni fiscali per i risparmio energetico 2015.

L’agevolazione fiscale consiste in detrazioni dall’Irpef (Imposta sul reddito delle persone fisiche) o dall’Ires (Imposta sul reddito delle società) ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

In particolare, le detrazioni sono riconosciute se le spese sono state sostenute per: 

– la riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi) 

– l’installazione di pannelli solari la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.

La legge di stabilità 2015 ha esteso l’agevolazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2015 per l’acquisto e la posa in opera:

– delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro

– di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

Le detrazioni, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle seguenti misure: 

– 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013 

– 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 sia per interventi sulle singole unità immobiliari sia quando l’intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2016 l’agevolazione sarà invece sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono, per l’applicazione dell’aliquota corretta (55 o 65%) occorre far riferimento: – alla data dell’effettivo pagamento (criterio di cassa) per le persone fisiche, gli esercenti arti e professioni e gli enti non commerciali. Per esempio, se un intervento è iniziato nel mese di marzo 2013 e sono stati effettuati tre pagamenti, a marzo, maggio e luglio del 2013, per i primi due si potrà usufruire dell’aliquota del 55%, per il terzo quella più elevata del 65% – alla data di ultimazione della prestazione, indipendentemente dalla data dei pagamenti, per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali (criterio di competenza).

Non sono agevolabili le spese effettuate in corso di costruzione dell’immobile. Condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali (per l’attività d’impresa o professionale).

In particolare, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali), le associazioni tra professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale.

Tra le persone fisiche possono fruire dell’agevolazione anche: i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali,  gli inquilini e coloro che hanno l’immobile in comodato.

Agenzia delle Entrate le agevolazioni per il risparmio energetico 2015 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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