L'agenzia delle entrate ha rilasciato per il 2014 una guida per tutte le agevolazioni fiscali possibili nell'ambito edilizio in base alla normativa vigente nel 2014.
Aliquota detraibile
A seguito delle disposizioni introdotte dal decreto legge n. 83/2012, dal decreto legge n. 63/2013 e dalla legge n. 147/2013, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:
50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2014, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare
40% delle spese che saranno sostenute nell’anno 2015, sempre con il limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare
36%, con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare, delle somme che saranno spese dal 1° gennaio 2016.
La ripartizione della detrazione
La detrazione deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi.
Chi può fruire della detrazione
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel
territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne
sostengono le relative spese:
– proprietari o nudi proprietari
– titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
– locatari o comodatari
-soci di cooperative divise e indivise
– imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Per quali lavori spettano le agevolazioni
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia). In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo, per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze.
B. Quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali
C. Gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi
D. Gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
E. I lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi
G. Gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.
H. Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Altre spese ammesse all’agevolazione
esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile considerare anche:
– le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
– le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
ex legge 46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71)
– le spese per l’acquisto dei materiali
– il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
– le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
– l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori gli oneri di urbanizzazione
– gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).
Manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla
quota millesimale.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile.
Manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per
realizzare ed integrare i servizi igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non
comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Agenzia delle Entrate Ristrutturazione edilizia, detrazioni fiscali 2014 in pdf