I mezzi a disposizione del debitore in presenza di vizi della notifica
Quando il debitore riceve un decreto ingiuntivo per contestare il decreto ingiuntivo può proporre l'opposizione al decreto ingiuntivo e se il decreto ingiuntivo è esecutivo occorre valutare se è possibile proporre l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi.
Il problema è dato dal fatto che, da un lato, il debitore è chiamato a scegliere il tipo di contestazione da effettuare, dall'altro, i rimedi sopra elencati non possono essere sempre usati, oppure, meglio, non sono com0pletamente interscambiabili. Per comprendere meglio la questione supponiamo che sussiste un vizio della notifica del decreto ingiuntivo (per il momento sorvoliamo sul problema relativo al tipo di vizio se nullità o inesistenza) in questa ipotesi il debitore potrebbe usare il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo per caducare il decreto ingiuntivo, impedendo anche l'esecuzione forzata del medesimo decreto ingiuntivo, oppure potrebbe anche decidere di attendere il precetto e di attivare l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc.
Nulla esclude che il debitore, contemporaneamente, attivi sia l'opposizione a decreto ingiuntivo sia l'opposizione all'esecuzione, in tale vicenda restano fermi i diversi accertamenti effettuabili nelle diverse sedi e i diversi contenuti delle decisione adottabile.
A questo punto è opportuno notare che mentre nei normali procedimenti esecutivi il vizio della notifica del titolo esecutivo porta ad una invalidità formale, infatti, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., in quanto questo tipo di vizio non elimina il titolo esecutivo (o il debito), occorre, invece, rilevare che quando, invece, il vizio della notifica riguarda un decreto ingiuntivo, tale vizio potrebbe portare ad eliminare lo stesso titolo, (ad esempio: inefficacia del decreto per vizi della notifica nel termine assegnato) ecco che al debitore è riconosciuto il diritto di presente l'opposizione a decreto ingiuntivo o l'opposizione all'esecuzione.
Rimedi contro la notifica inesistente o nulla e l'ingiunzione di pagamento
Risulta evidente che è una scelta discrezionale del debitore (che ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo) seguire la strada che ritiene più opportuna. Occorre, però, anche sottolineare che il debitore, oltre ad assumersi tale responsabilità, deve anche assumersi l'onere della corretta qualificazione giuridica del vizio della notifica (nulla o inesistente), infatti, in caso di esecuzione minacciata in forza di decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per difetto di titolo esecutivo (in conseguenza dell'inefficacia del decreto ingiuntivo) non è proponibile laddove si denunzi vizio della notificazione del decreto che non sia riconducibile all'inesistenza.
Quindi, l'opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per difetto di titolo esecutivo (in conseguenza dell'inefficacia del decreto ingiuntivo) è proponibile solo quando si denunzi vizio della notificazione del decreto che sia riconducibile all'inesistenza, ma non un vizio riconducibile alla nullità della notifica.
Né è proponibile l'opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. per omessa notifica del titolo ex art. 479 c.p.c., atteso che, ai sensi dell'art. 654 c.p.c., in caso di precetto intimato in base a decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo non è necessaria tale notificazione, essendo sufficiente la mera menzione dell'apposizione della formula esecutiva nello stesso atto di precetto (la quale «tiene luogo della notificazione del titolo esecutivo stesso»).
In presenza di un vizio della notifica del decreto ingiuntivo rientrante nella nullità il debitore può proporre solo l'opposizione al decreto ingiuntivo (immediata o tardiva).
Fino ad ora si è valutata la posizione del debitore, ma nulla esclude che la rinuncia al decreto ingiuntivo da parte del creditore se questo si accorge dell'eventuale vizio della notifica.
Notifica presso l'ex sede della società prima della correzione del registro delle imprese
E rientra nei vizi della nullità (e non dell'inesistenza) la notifica del decreto ingiuntivo effettuata ad una società, dopo il cambio della sede sociale, però tale modifica non risulta ancora inserita nel registro delle imprese presso cui è iscritta la società debitrice, non trattandosi di notifica effettuata in luogo del tutto privo di collegamento con il soggetto giuridico destinatario della notifica stessa, ma di una mera irregolarità del procedimento di notificazione utilizzato.
Questo perché, da un lato, la notificazione è stata effettuata presso la sede sociale risultante dal registro delle imprese quando essa era stata già trasferita, ma senza che il trasferimento fosse stato ancora iscritto nello stesso registro delle imprese. Dall'altro, la notificazione avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c., comporta che l'ufficiale giudiziario ha accertato che presso l'indirizzo in questione la società aveva una sede o comunque un recapito di fatto, e che vi fosse semplicemente una temporanea assenza dei soggetti addetti o comunque legittimati a ricevere gli atti.
In ogni caso, stabilire se vi siano o meno collegamenti tra il luogo dove viene effettuata la notificazione e il destinatario della stessa, ad una certa data, costituisce un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, e nella specie tale accertamento risulta effettuato, con adeguata motivazione, dal giudice del merito.
Infine, in questa vicende deve essere anche applicato il principio della sanatoria della nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 c.p.c. («l'opposizione a precetto comporta la sanatoria della nullità della notifica del precetto perché fornisce la prova che questa ha raggiunto il suo scopo»).
Cass., civ. sez. III, del 24 marzo 2016, n. 5896 in pdf