Avevamo parlato della srl per gli under 35, poi delle modifiche alla stessa, infine dell'estenzione della normativa sulla srl under 35 anche agli over 35, poi, un bel mattino si scopre che il legislatore disciplina la srl con capitale ridotto.
Essere confusi è il minimo, ma questo è solo il normale modus operandi del legislatore italiano.
Il primo problema che ci si pone è quello di comprendere il rapporto tra la nuova srl a capitale ridotto e la srl semplificata per gli under 35 ex art. 2463 bis c.c.
La nuova formulazione del testo del decreto legge (che dovrà, poi, essere convertito in legge con la possibilità di altre modifiche, ma sarebbe meglio dire con la possibilità di altre sorprese) rispetto al testo iniziale sembra far pensare che la srl a capitale ridotto ex art. 44 del Dl del 22 giugno 2012 n. 83 e la srl semplificata ex art. 2465 bis c.c. sono due tipi di società diversi ed autonomi, in altri termini, dopo le modifiche apportate al decreto legge prima della pubblicaazione, non sembra che si possa affermare che l'art. 2465 bis c.c., che regola la srl semplificata per gli under 35 si applichi anche agli over 35.
Agli over 35 è data la possibilità di creare una srl con un capitale che va da € 1 a € 10.000, quindi, il capitale deve esserci, deve essere versato (direi completamente versato al momento della costituzione, ma l'unico vantaggio o l'unica novità può essere individuata nel fatto che il capitale sociale può essere inferiore a quello previsto per le srl normali, ecco, dunque, che si comprende perchè questo nuovo tipo socialeè è stato denominato srl a capitale ridotto per gli over 35.
L'atto costitutivo (anche unilaterale, cioè sarà possibile una srl a capitale ridotto con un unico socio) deve essere redatto per atto pubblico, ergo è necessaria l'intervento del notaio, e non sono previste "attività" gratuite da parte di tale professionista, come per le srl semplificate per gli under 35 ex art. 2465 bis c.c.
Soci possono essere solo persone fisiche.
La denominazione della srl dovrà contenere la locuzione "srl a capitale ridotto"
L'unico mezzo che ha trovato il Governo per agevolare il mercato (per gli over 35) è stato quello di predisporre una srl in cui il capitale sociale può essere anche solo di un €1 altro, evidentemente, non poteva essere fatto.
Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83 Misure urgenti per la crescita del Paese
in G.U. del 26 giugno 2012 n. 147 (supplemento ordinario n. 129 / L )
Art. 44 Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu'
persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII in quanto compatibili.
La legge di conversione ha confermato il decreto legge, la legge del 7 agosto 2012 n. 134 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2012 n. 187 (supplemento ordinario n. 171)
Ecco il nuovo testo che regola la SRL a capitale ridotto
Art. 44 Societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 2463-bis del codice civile,
la societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto puo' essere
costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che
abbiano compiuto i trentacinque anni di eta' alla data della
costituzione.
2. L'atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve
indicare gli elementi di cui al secondo comma dell'articolo 2463-bis
del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto costitutivo
l'amministrazione della societa' puo' essere affidata a una o piu'
persone fisiche anche diverse dai soci.
3. La denominazione di societa' a responsabilita' limitata a
capitale ridotto, l'ammontare del capitale sottoscritto e versato, la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa e' iscritta devono essere indicati negli atti, nella
corrispondenza della societa' e nello spazio elettronico destinato
alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso
pubblico.
4. Salvo quanto previsto dal presente articolo, si applicano alla
societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto le
disposizioni del libro V, titolo V, capo VII (( , del codice civile,
)) in quanto compatibili.
(( 4-bis. Al fine di favorire l'accesso dei giovani imprenditori al
credito, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un accordo
con l'Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni
agevolate ai giovani di eta' inferiore a trentacinque anni che
intraprendono attivita' imprenditoriale attraverso la costituzione di
una societa' a responsabilita' limitata a capitale ridotto. ))