LEGGE 28 aprile 2014, n. 67
Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili. (14G00070)
in G.U. Serie Generale n.100 del 2-5-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/05/2014
La legge del 28 aprile 2014 al fine di eliminare il carico dei procedimenti e di ridurre il peso dei detenuti nelle carceri ha introdotto il nuovo istituto della sospensione del procedimento per "messa alla prova". In poche parole il procedimento penale di sospende onde permettere all'imputato il risarcimento del danno il risarcimento del danno dallo stesso cagionato, l'affidamento dell'imputato al servizio sociale
Ambito di applicazione. Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonche' per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale.
La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108 cp.
Richiesta: è l'imputato puo' chiedere la sospensione del processo con messa alla prova. Quindi, non è obbligatorio chiedere o concedere la messa alla prova.
La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non puo' essere concessa piu' di una volta.
La richiesta puo' essere proposta, oralmente o per iscritto.
Forma della richiesta La volonta' dell'imputato e' espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione e' autenticata nelle
forme previste dall'articolo 583, comma 3 cpp
Contenuto della "messa alla prova" La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonche', ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresi' l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puo' implicare, tra l'altro, attivita' di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla liberta' di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova e' inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilita'. Il lavoro di pubblica utilita' consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalita' ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivita', da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione e' svolta con modalita' che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non puo' superare le otto ore.
Documenti da allegare alla richiesta di sospensione: All'istanza e' allegato un programma di trattamento, elaborato d'intesa con l'ufficio di esecuzione penale esterna, ovvero, nel caso in cui non sia stata possibile l'elaborazione, la richiesta di elaborazione del predetto programma. Il programma in ogni caso prevede:
a) le modalita' di coinvolgimento dell'imputato, nonche' del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove cio' risulti necessario e possibile;
b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che l'imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonche' le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilita' ovvero all'attivita' di volontariato di rilievo sociale;
c) le condotte volte a promuovere, ove possibile, la mediazione con la persona offesa.
Termini entro cui effettuare la richiesta fino a che non siano formulate le conclusioni a norma degli articoli 421 e 422 cpp o fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado nel giudizio direttissimo e nel procedimento di citazione diretta a giudizio. Se e' stato notificato il decreto di giudizio immediato, la richiesta e' formulata entro il termine e con le forme stabiliti dall'articolo 458, comma 1 cpp. Nel procedimento per decreto, la richiesta e' presentata con l'atto di opposizione.
La richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova può essere presentata anche nel corso delle indagini preliminari. Nel corso delle indagini preliminari, il giudice, se e' presentata una richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova, trasmette gli atti al pubblico ministero affinche' esprima il consenso o il dissenso. Il consenso del pubblico ministero deve risultare da atto scritto e sinteticamente motivato, unitamente alla formulazione dell'imputazione. Il pubblico ministero, in caso di dissenso, deve enunciarne le ragioni. In caso di rigetto, l'imputato puo' rinnovare la richiesta prima dell'apertura del dibattimento di primo grado e il giudice, se ritiene la richiesta fondata, provvede.
Effetti della messa alla prova: Durante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato e' sospeso.
L'esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede.
L'estinzione del reato non pregiudica l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge.
Revoca della messa alla prova. La sospensione del procedimento con messa alla prova e' revocata: 1) in caso di grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte, ovvero di rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilita'; 2) in caso di commissione, durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole .
Esito della messa alla prova. Decorso il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, il giudice dichiara con sentenza estinto il reato se, tenuto conto del comportamento dell'imputato e del rispetto delle prescrizioni stabilite, ritiene che la prova abbia avuto esito positivo. A tale fine acquisisce la relazione conclusiva dell'ufficio di esecuzione penale esterna che ha preso in carico l'imputato e fissa l'udienza per la valutazione dandone avviso alle parti e alla persona offesa.
In caso di esito negativo della prova, il giudice dispone con ordinanza che il processo riprenda il suo corso.