video suggerito
video suggerito
Opinioni

La separazione e il divorzio brevi presso l’ufficiale dello stato civile

Il Decreto Legge del 12.09.2014 n. 132 con l’art. 13 introduce la separazione, il divorzio e la modifica delle condizioni di separazione veloci, direttamente presso l’ufficiale dello stato civile (senza passare dal giudice) del luogo dove è trascritto o iscritto l’atto di matrimonio (quando non ci sono figli minorenni)
A cura di Paolo Giuliano
128 CONDIVISIONI

Immagine

DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile. (14G00147)

in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014

Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014

Art. 12 Separazione consensuale, richiesta congiunta  di  scioglimento  o  di  cessazione degli effetti civili del  matrimonio  e  modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio innanzi all'ufficiale dello  stato civile.

1. I coniugi possono concludere, innanzi all'ufficiale dello  stato  civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui  e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio,  un  accordo  di  separazione personale ovvero, nei casi di cui all'articolo  3,  primo  comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970,  n.  898,  di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del  matrimonio,  nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  in  presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci  o  portatori  di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'ufficiale dello stato civile riceve da  ciascuna  delle  parti  personalmente la dichiarazione che esse vogliono separarsi ovvero far  cessare gli effetti civili del matrimonio o ottenerne lo scioglimento  secondo condizioni tra  di  esse  concordate.  Allo  stesso  modo  si  procede  per  la  modifica  delle  condizioni  di  separazione  o  di  divorzio.  L'accordo  non  puo'  contenere  patti  di   trasferimento  patrimoniale. L'atto contenente l'accordo e' compilato e sottoscritto  immediatamente dopo il ricevimento  delle  dichiarazioni  di  cui  al  presente comma. L'accordo tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali  che definiscono, nei casi di  cui  al  comma  1,  i  procedimenti  di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio.
4. All'articolo 3, al secondo capoverso della lettera b) del numero  2 del primo comma della legge 1°  dicembre  1970,  n.  898,  dopo  le  parole «trasformato in consensuale» sono  aggiunte  le  seguenti:  «,  ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a  seguito di convenzione  di  negoziazione  assistita  da  un  avvocato  ovvero dalla  data  dell'atto  contenente  l'accordo  di  separazione  concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile.».
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre  2000,  n.  396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g-bis), e'  aggiunta  la seguente  lettera:«  g-ter)  gli  accordi  di  scioglimento  o  di  cessazione   degli   effetti   civili   del    matrimonio    ricevuti  dall'ufficiale dello stato civile;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e'  aggiunta  la  seguente lettera:« g-ter) gli accordi di  separazione  personale,  di  scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonche' di modifica delle  condizioni di separazione o di divorzio;»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d-bis), e'  aggiunta  la seguente lettera:« d-ter) gli accordi di separazione personale, di  scioglimento o di cessazione  degli  effetti  civili  del  matrimonio  ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;».
6. Alla Tabella D), allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, dopo  il punto 11 delle norme speciali inserire il seguente punto: «11-bis)  Il diritto fisso da  esigere  da  parte  dei  comuni  all'atto  della  conclusione  dell'accordo  di  separazione   personale,   ovvero   di  scioglimento o di cessazione degli  effetti  civili  del  matrimonio,  nonche' di modifica delle condizioni di separazione  o  di  divorzio,  ricevuto dall'ufficiale di stato civile del comune  non  puo'  essere  stabilito in misura superiore all'imposta fissa di bollo prevista per  le pubblicazioni di matrimonio dall'articolo 4 della tabella allegato  A) al decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  642».
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano  a  decorrere  dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di  conversione del presente decreto.

Volendo procedere ad un primo commento della norma si può dire che i coniugi potranno recarsi direttamente dall'ufficiale dello stato civile per separarsi, divorziare e per stipulare le condizioni della separazione e del divorzio o modificare quelle già stipulate.

Entrata in vigore della norma. La nuova opzione sarà concretamente a disposizione dei coniugi solo dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione (salvo altre modifiche)

Ufficio competente. L'ufficiale giudiziario competente sarà quello dello Stato  Civile del comune di residenza di uno di loro o del comune presso cui  e'  iscritto  o  trascritto  l'atto  di  matrimonio. Quindi, c'è una duplice competenza, quella del luogo di residenza di uno dei coniugi o quella del luogo ove è stato iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. Il motivo di questa duplice competenza è spiegabile se si considera che dopo il matrimonio i coniugi potrebbero essersi trasferiti in altro comune, però questo darà vita a  problemi di coordinamento tra i diversi uffici, quanto meno per far risultare a mergine dell'atto di matrimonio la separazione o il divorzio o le eventuali condizioni di separazione divorzio. In realtà il problema si pone anche "a monte", infatti, se i coniugi si recano dall'ufficiale dello stato civile di residenza di uno di loro, quest'ultimo dovrà essere sicuro che le persone sono sposate, quindi, dovrà chiedere (o farsi consegnare) l'atto di matrimonio.

Ambito di applicabilità. La norma è applicabile alle separazioni, ai divorzi, alla stipula delle condizioni  di separazione e divorzio o alla modifica delle eventuali condizioni di separazione e divorzio già stipulate prima dell'entrata in vigore della legge. Non è ben chiaro se la norma si applica anche alla modifica delle condizioni di separazione e divorzio già omologate dal tribunale in passato, sembra spingere in tal senso una parte della norma secondo la quale: l'accordo stipulato presso l'ufficiale dello stato civile tiene luogo  dei  provvedimenti  giudiziali  che definiscono,  i  procedimenti  di  separazione  personale,  di  cessazione  degli  effetti  civili   del  matrimonio, di  scioglimento  del  matrimonio  e  di  modifica  delle  condizioni di separazione o di divorzio.

Limiti all'applicabilità della norma. La norma non si applica, (quindi, non è possibile recarsi dall'ufficiale dello stato civile per separarsi, divorziare), quando ci sono figli minorenni oppure figli maggiorenni incapaci o  portatori  di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. E' evidente che queste condizioni limitano la portata della norma, poiché nella maggioranza dei casi i coniugi hanno figli.

Limite implicito della norma. La norma ha un altro limite implicito, e riguarda la mancanza di contestazioni tra i coniugi, infatti, si potrà andare dall'ufficiale dello stato civile solo in presenza di separazioni o divorzi consensuali, nei quali i coniugi sono d'accordo su ogni aspetto della separazione e non hanno altre pendenze, quindi, solo escluse le separazioni o il divorzio nei quali viene contestato l'addebito o ci sono contestazioni sull'assegno d mantenimento o altro. Per la semplice ragione che l'ufficiale dello stato civile non può decidere su tali aspetti (non avendo una tale funzione).

Procedimento in concreto: la dichiarazione dei coniugi. In modo concreto l'ufficiale dello stato civile dovrà prima ricevere, da ciascuna delle parti,  la volontà (cioè dovrà farsi  dichiarare da ogni coniuge) che intendono separarsi, divorziare o modificare le condizioni della separazione o divorzio. Se uno dei due coniugi non effettua tale dichiarazione il procedimento si blocca perché non si è più in presenza di una separazione o divorzio consensuale.

La stipula materiale dell'accordo. L’ufficiale, dopo aver ricevuto la dichiarazione di ogni coniuge, procede alla stipula dell'accordo di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di separazione o divorzio. E' previsto che l’accordo  non  puo’  contenere  patti  di   trasferimento  patrimoniale, e, qui, sorge un problema, perché se venisse interpretata letteralmente tale norma presso l'ufficiale dello stato civile non si potrebbe stabilire l'eventuale importo dell'assegno di mantenimento che uno dei coniugi dovrebbe versare all'altro, in quanto l'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale.

L’atto contenente l’accordo e’ compilato e sottoscritto  sicuramente dai coniugi e dall'ufficiale giudiziario.

128 CONDIVISIONI
Immagine
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
api url views