DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132 Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile.
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo’ essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all’articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L’accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L’avvocato della parte e’ obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all’ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’articolo 5.
4. All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e’ applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e’ competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall’articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»; b) all’articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e’ aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche’ di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»; c) all’articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e’ aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».
Volendo procedere ad un primo esame della norma, si può dire che le separazioni, i divorzi e le modifiche delle condizioni delle separazioni e divorzio, sono comprese nella negoziazione assistita e possono essere attuate tramite l'avvocato (i due avvocati) dei coniugi, senza passare dal giudice.
Questa norma è compresa nell'ambito della negoziazione assistita (quindi, si applicheranno tutte le regole della stessa), ma non rientra tra le materie di "procedibilità" obbligatoria tramite negoziazione (o mediazione), in altri termini, è un'opportunità (reale), di semplificazione. La norma sulle separazioni e divorzi tramite avvocato, si affianca all'altra norma prevista dal medesimo decreto legge e che permette ai coniugi di recarsi direttamente dall'ufficiale dello Stato civile per la separazione e i divorzi.
Non tutte le separazioni e divorzi potranno essere comprese nella negoziazione assistita, ma solo quelle separazioni che non hanno figli minori o maggiorenni incapaci o non economicamente autosufficienti .
Accordi patrimoniali. E' opportuno sottolineare che per la separazione e i divorzi tramite negoziazione assistita non è presente il limite degli accordi patrimoniali, presente, invece, nelle separazioni e divorzi presso l'ufficiale dello stato civile, in altri termini, sembra che tramite negoziazione assistita le separazioni e i divorzi possono contenere anche accorsi patrimoniali tra i coniugi.
Provvedimenti giudiziali pregressi è previsto che l'accordo di separazione o divorzio (oppure l'eventuale modifica delle condizioni di separazione o divorzio) deve considerare i pregressi atti giudiziali, del resto, poiché si tratta di una norma che inciderà su separazioni già omologate, il legislatore ha previsto questa tutela, anche al fine di non usare la negoziazione come mezzo per aggirare le omologhe già ottenute.
Sanzioni. L'avvocato dovrà inviare copia autenticata dell'accordo, munita della certificazione della stessa, all'ufficiale dello strato civile entro 10 giorni (dalla stipula ?) pena una sanzione amministrativa tra 5000 e 50.000 euro. Qui, cominciano alcuni problemi, infatti, se la procedura avviene in negoziazione assistita, è evidente che gli avvocati saranno due, allora, l'obbligo di invio graverà su uno dei due o su entrambi ?
Adempimenti amministrativi. Inoltre, cosa esattamente dovrà essere inviato al comune ? copia dell'accordo autenticata dall'avvocato (per le firme delle parti come per gli accordi normali della negoziazione assistita) oppure dovrà essere inviata una copia autenticata (quindi dal notaio) di tale documento ? In quest'ultimo caso il notaio, si limita all'autenticare la copia del documento o deve autenticare le firme apposte sul documento ? perché se il notaio deve autenticare le firme sul documento è evidente che tutta la procedura dovrà svolgersi presso il notaio.
Quando, poi, l'avvocato può considerarsi esente da obblighi e sanzioni ? L'avvocato potrà considerarsi protetto da obblighi e sanzioni solo nel momento in cui negli atti del comune risulterà annotata la separazione o il divorzio, ecco, quindi, che l'avvocato dovrà controllare che all'invio dei documenti segua l'annotazione della separazione e del divorzio a margine dell'atto di matrimonio.