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La scissione dei pagamenti iva della pubblica amministrazione (split payment)

L’Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015 n. 15/E in materia di scissione del pagamento dell’iva (split payment) fornisce ulteriori chiarimenti in materia di enti esclusi o di operazione economiche escluse, inoltre, fornisce i chiarimenti in materia di adempimenti da eseguire da parte della p.a.
A cura di Paolo Giuliano
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L'Agenzia delle Entrate con la Circolare del 13 aprile 2015 n. 15/E avente ad oggetto "Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche amministrazioni: cd. scissione dei pagamenti. Articolo 1, commi 629, lettere b) e c),630, 632 e 633 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" ha pubblicato ulteriori chiarimenti in materia di fatturazione alla p.a. e di scissione del versamento iva.

Gli enti coinvolti sono indicati nella Circolare del 9 febbraio 2015 n. 1/E a questo elenco vengono aggiunti: i Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi diapposite contabilità speciali, qualificabili come organi dello Stato, nonché i Consorzi di Bacino imbrifero montani, in conformità all’art. 31, comma 7, del decreto legislativo n. 267 del 2000, in quanto consorzi tra enti locali obbligatoriai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959, ed i consorzi interuniversitaricostituiti, ai sensi dell’art. 91 del DPR n. 382 del 1980, per il perseguimento difinalità istituzionali comuni alle università consorziate

Gli enti esclusi sono indicati sempre nella Circolare del 9 febbraio 2015 n. 1/E   si specifica che restano esclusi gli enti previdenziali che non abbiano natura pubblica. Circa l’individuazione della natura pubblica o privata di un ente previdenziale, occorre fare riferimento alla qualificazione dell’ente eventualmente operata con legge istitutiva. In assenza di una qualificazione operata dal legislatore, è necessaria una indagine specifica, intesa ad accertare la sussistenza degli elementi sostanziali e formali che costituiscono indici distintivi dell’ente pubblico quali, ad esempio: la titolarità di poteri autoritativi e amministrativi (che possono esplicarsi in poteri certificativi edisciplinari), la potestà di autotutela, l’ingerenza statale.

Esclusione di operazioni dallo split payment. In considerazione della “ratio” e delle caratteristiche del meccanismo discissione dei pagamenti, si è dell’avviso che il predetto meccanismo non sia applicabile alle fattispecie nelle quali la PA non effettua alcun pagamento del corrispettivo nei confronti del fornitore. Trattasi, in particolare, delle operazioni rese alla PA (ad esempio servizi diriscossione delle entrate e altri proventi) in relazione alle quali, il fornitore ha già nella propria disponibilità il corrispettivo spettantegli e – in forza di unadisciplina speciale contenuta in una norma primaria o secondaria – trattiene lostesso riversando alla PA committente un importo netto.In tali casi, appare coerente alla “ratio” dell’art. 17-ter del DPR n. 633 del1972, escludere le predette fattispecie dal meccanismo della scissione deipagamenti, in quanto l’imponibile e relativa imposta sono già nella disponibilitàdel fornitore.

Sono esclusi dall’ambito applicativo della scissione dei pagamenti, per espressa previsione normativa, gli acquisti per i quali l’ente è “debitore d’imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto”. Si tratta delle fattispecie di c.d. reverse charge in cui la veste di debitore d’imposta non è attribuita, come di regola, a colui che cede il bene o presta il servizio, bensì al cessionario o al committente, ai quali, dunque, non viene addebitata (in rivalsa) alcuna imposta, da parte di colui che ha compiuto l’operazione imponibile. In tali casi, sorge un debito IVA direttamente in capo  alla PA, soggetto passivo acquirente, per i beni o servizi destinati alla sferacommerciale.Nell’ambito del reverse charge sono ricondotte sia le operazioni intra-UE,dove la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è legataall’esigenza di semplificare il trattamento Iva delle operazione intra-UE, sia leoperazioni “interne”, in cui la traslazione dell’onere dell’assolvimento dell’imposta è connessa a motivi di contrasto alle frodi.  

Il meccanismo della scissione dei pagamenti non si applica: 1. alle prestazioni di servizi rese alle PA i cui compensi siano assoggettatia ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo diacconto di cui all’art. 25 del DPR n. 600 del 1973. 2. alle operazioni (ad es, piccole spese dell’ente pubblico) certificate dalfornitore mediante rilascio della ricevuta fiscale di cui all’art. 8 della legge 10maggio 1976, n. 249, o dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983,n. 18, e successive modificazioni (cfr. art. 12, comma 1, della legge 30 dicembre1991, n. 413), ovvero non fiscale per i soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell’art. 1, commi 429 e ss. dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311.

Adempimenti del soggetto passivo iva.  Sotto il profilo degli adempimenti, che per le cessioni di beni e leprestazioni di servizi effettuate, i fornitori, ai sensi dell’articolo 2 del DM“emettono la fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto n. 633del 1972 con l’annotazione scissione dei pagamenti” ovvero split payment aisensi dell’art. 17-ter del DPR n.633 del 1972.

Momento del pagamento iva. Ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Decreto, “Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilità dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura”. In tali casi, pertanto, ai fini degli adempimenti connessi alla scissione dei pagamenti non rileverà il pagamento del corrispettivo,ma il momento della ricezione della fattura. Si ribadisce che la fatturazione nei confronti della PA deve avvenire necessariamente in modalità elettronica. Ciò posto, ai fini dell’individuazione del momento di ricezione dellafattura giova richiamare quanto precisato nella circolare n. 1/DF del 31 marzo2014 del Dipartimento delle Finanze – Dipartimento della funzione pubblica, inmateria di fattura elettronica nei rapporti con la PA. Secondo il predetto documento di prassi “il rilascio, da parte del Sistema di Interscambio, dellaricevuta di consegna, è sufficiente a provare sia l'emissione della fatturaelettronica, sia la sua ricezione da parte della pubblica amministrazione committente. Tale ricevuta, infatti, è rilasciata in un momento sicuramente successivo a quello in cui la fattura è nella disponibilità della pubblica amministrazione committente.

Agenzia delle Entrate Circolare del 13 aprile 2015 n. 15/E in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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