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La riforma degli ordinamenti professionali e delle professioni ordinistiche: DPR del 07.08.2012 n. 137

Il 14.08.2012 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 189 il Regolamento che disciplina la riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell’articolo 3 comma 5 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011 n. 148.
A cura di Paolo Giuliano
15 CONDIVISIONI

Silvana Mangano

Coloro che si aspettavano un cambio epocale (o coloro che hanno descritto tale regolamento come "il nuovo" mondo) sono stati smentiti.

Per usare un eufemismo, si potrebbe dire nulla di nuovo sotto il sole.

Gli unici che potranno dirsi soddisfatti saranno, sicuramente, le compagnie assicuratrici che si vedono creare dal nulla un nuovo mercato quello delle polizze professionali obbligatorie.

Coloro che frequentano il campo medico (o semplicemente coloro che "vivono l'esperienza" dell'assicurazione obbligatoria delle automobili) hanno la percezione di cosa significa affrontare assicurazione obbligatoria senza forme di protezione per il consumatore finale.

Per non parlare della "codificazionedi un nuovo mercato quello della formazione professionale permanente (in un precedente articolo avevamo delle storture delle attuali modalità di formazione), dove l'unica domanda da porsi è per € 1 quanti crediti formativi mi dai ? In altre parole, basterà pagare e si sarà adempiuto all'obbligo di formazione.

Ecco il testo del Decreto del Presidente della Repubblica

Capo I Disposizioni generali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto  2011,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,  adottata nella riunione del 15 giugno 2012;

Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 5 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella riunione del 3 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1  Definizione e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto:
a) per «professione  regolamentata»  si  intende  l'attivita',  o l'insieme delle attivita', riservate  per  espressa  disposizione  di
legge o non riservate, il cui esercizio e' consentito solo a  seguito d'iscrizione in ordini o  collegi  subordinatamente  al  possesso  di
qualifiche  professionali   o   all'accertamento   delle   specifiche professionalita';
b) per «professionista» si  intende  l'esercente  la  professione regolamentata di cui alla lettera a).
2. Il presente decreto si applica alle professioni regolamentate  e ai relativi professionisti.

Art. 2   Accesso ed esercizio dell'attivita' professionale

1. Ferma la disciplina  dell'esame  di  Stato,  quale  prevista  in attuazione dei principi di cui all'articolo 33 della Costituzione,  e
salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   l'accesso   alle professioni regolamentate e' libero. Sono  vietate  limitazioni  alle
iscrizioni agli albi professionali che non sono fondate  su  espresse previsioni inerenti  al  possesso  o  al  riconoscimento  dei  titoli
previsti dalla legge per la qualifica  e  l'esercizio  professionale, ovvero alla mancanza di condanne penali o disciplinari irrevocabili o ad altri motivi imperativi di interesse generale.
2. L'esercizio della professione e' libero e fondato sull'autonomia e indipendenza di giudizio, intellettuale e tecnico. La formazione di albi  speciali,  legittimanti   specifici   esercizi   dell'attivita' professionale, fondati su  specializzazioni  ovvero  titoli  o  esami ulteriori, e' ammessa solo su previsione espressa di legge.
3.  Non  sono  ammesse  limitazioni,  in  qualsiasi  forma,   anche attraverso previsioni deontologiche, del numero di persone titolate a esercitare la professione, con attivita' anche abituale e prevalente, su tutto o parte del territorio dello Stato, salve  deroghe  espresse fondate su ragioni di  pubblico  interesse,  quale  la  tutela  della salute.   E'   fatta   salva   l'applicazione   delle    disposizioni sull'esercizio delle funzioni notarili.
4. Sono in ogni caso  vietate  limitazioni  discriminatorie,  anche indirette, all'accesso e  all'esercizio  della  professione,  fondate sulla  nazionalita'  del   professionista   o   sulla   sede   legale dell'associazione professionale o della societa' tra professionisti.

Art. 3  Albo unico nazionale

1.  Gli  albi  territoriali  relativi  alle   singole   professioni regolamentate, tenuti  dai  rispettivi  consigli  dell'ordine  o  del collegio territoriale, sono pubblici e recano l'anagrafe di tutti gli iscritti, con l'annotazione dei provvedimenti  disciplinari  adottati nei loro confronti.
2. L'insieme degli albi  territoriali  di  ogni  professione  forma l'albo unico nazionale degli iscritti, tenuto dal consiglio nazionale competente. I consigli territoriali forniscono senza indugio per  via telematica ai consigli nazionali tutte le informazioni  rilevanti  ai fini dell'aggiornamento dell'albo unico nazionale.

Art. 4  Libera concorrenza e pubblicita' informativa

1. E' ammessa con ogni mezzo la pubblicita' informativa  avente  ad oggetto   l'attivita'    delle    professioni    regolamentate,    le specializzazioni, i titoli posseduti attinenti alla  professione,  la struttura dello studio professionale e i compensi  richiesti  per  le prestazioni.
2.  La  pubblicita'  informativa  di  cui  al  comma  1  dev'essere funzionale  all'oggetto,  veritiera  e  corretta,  non  deve  violare l'obbligo  del  segreto  professionale  e  non  dev'essere  equivoca, ingannevole o denigratoria.
3. La violazione della disposizione di cui al comma  2  costituisce illecito  disciplinare,  oltre  a  integrare  una  violazione   delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 6 settembre 2005, n.  206, e 2 agosto 2007, n. 145.

 Art. 5 Obbligo di assicurazione

1. Il professionista e' tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli  enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione  per  i  danni derivanti al  cliente  dall'esercizio  dell'attivita'  professionale, comprese le attivita' di custodia di documenti e valori ricevuti  dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti  al  cliente,  al momento dell'assunzione  dell'incarico,  gli  estremi  della  polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.

2. La violazione della disposizione di cui al comma  1  costituisce illecito disciplinare.
3.  Al  fine  di  consentire  la  negoziazione  delle   convenzioni collettive di cui al comma 1, l'obbligo di assicurazione  di  cui  al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6 Tirocinio per l'accesso

1. Il tirocinio professionale  e'  obbligatorio  ove  previsto  dai singoli  ordinamenti  professionali,  e  ha  una  durata  massima  di diciotto mesi. Resta ferma l'esclusione delle  professioni  sanitarie prevista dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27.  Il  tirocinio consiste nell'addestramento,  a  contenuto  teorico  e  pratico,  del praticante, ed e' finalizzato a conseguire  le  capacita'  necessarie per l'esercizio e la gestione organizzativa della professione.
2. Presso il consiglio dell'ordine o del collegio  territoriale  e' tenuto  il  registro  dei  praticanti,  l'iscrizione  al   quale   e' condizione per lo svolgimento del tirocinio  professionale.  Ai  fini dell'iscrizione nel registro  dei  praticanti  e'  necessario,  salva l'ipotesi di cui al comma 4,  secondo  periodo,  aver  conseguito  la laurea o il diverso titolo di istruzione  previsti  dalla  legge  per l'accesso alla professione regolamentata,  ferme  restando  le  altre disposizioni previste dall'ordinamento universitario.
3. Il professionista affidatario deve avere almeno cinque  anni  di anzianita' di iscrizione all'albo, e' tenuto  ad  assicurare  che  il tirocinio si svolga in modo funzionale alla sua finalita' e non  puo' assumere la funzione per piu' di tre  praticanti  contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente  consiglio territoriale  sulla   base   di   criteri   concernenti   l'attivita' professionale  del  richiedente  e  l'organizzazione  della   stessa, stabiliti con regolamento del consiglio nazionale dell'ordine  o  del collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4. Il tirocinio puo' essere svolto, in misura non superiore  a  sei mesi,  presso  enti  o  professionisti  di  altri  Paesi  con  titolo equivalente e abilitati all'esercizio della professione. Il tirocinio puo' essere altresi' svolto per i primi  sei  mesi,  in  presenza  di specifica convenzione quadro tra il consiglio nazionale dell'ordine o collegio, il ministro dell'istruzione, universita' e  ricerca,  e  il ministro vigilante, in concomitanza con l'ultimo anno  del  corso  di studio per il  conseguimento  della  laurea  necessaria.  I  consigli territoriali e le universita' pubbliche e private  possono  stipulare convenzioni, conformi a quella di  cui  al  periodo  precedente,  per regolare i reciproci  rapporti.  Possono  essere  stipulate  analoghe convenzioni tra i consigli nazionali degli  ordini  o  collegi  e  il ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per lo svolgimento del tirocinio presso pubbliche amministrazioni, all'esito del corso di  laurea.  Resta  ferma  l'esclusione  delle  professioni sanitarie prevista dall'articolo 9, comma  6,  del  decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
5. Il tirocinio puo' essere  svolto  in  costanza  di  rapporto  di pubblico impiego ovvero di rapporto di  lavoro  subordinato  privato, purche' le relative discipline prevedano modalita' e orari di  lavoro idonei a consentirne l'effettivo svolgimento. Sul  rispetto  di  tale disposizione vigila il locale consiglio dell'ordine o collegio.
6. Il tirocinio  professionale  non  determina  l'instaurazione  di rapporto  di  lavoro  subordinato  anche  occasionale,  fermo  quanto disposto dall'articolo 9, comma 4, ultimo periodo, del  decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 marzo 2012, n. 27.
7.  L'interruzione  del  tirocinio  per  oltre  tre   mesi,   senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello previamente svolto. Quando  ricorre  un  giustificato  motivo, l'interruzione del tirocinio puo' avere una durata  massima  di  nove mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto.
8. I praticanti osservano gli stessi doveri e  norme  deontologiche dei professionisti e sono soggetti al medesimo potere disciplinare.
9.  Il  tirocinio,  oltre  che  nella  pratica  svolta  presso   un professionista,  puo'  consistere  altresi'   nella   frequenza   con profitto, per un periodo non superiore a sei mesi, di specifici corsi di formazione professionale organizzati da ordini o collegi. I  corsi di formazione possono essere organizzati  anche  da  associazioni  di iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
10. Il consiglio nazionale dell'ordine o  collegio  disciplina  con regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni  per  l'istituzione  dei  corsi  di formazione di cui al comma 9, in modo da garantire la liberta'  e  il pluralismo   dell'offerta   formativa   e   della   relativa   scelta individuale;
b) i contenuti formativi essenziali dei corsi di formazione;
c) la durata minima dei corsi di formazione, prevedendo  un  carico didattico non inferiore a duecento ore;
d) le modalita' e le condizioni  per  la  frequenza  dei  corsi  di formazione da parte del praticante nonche' quelle  per  le  verifiche intermedie e finale del profitto, affidate a una commissione composta da  professionisti  e  docenti  universitari,  in  pari   numero,   e presieduta  da  un  docente  universitario,  in  modo  da   garantire omogeneita'  di  giudizio  su  tutto  il  territorio  nazionale.   Ai componenti  della  commissione  non   sono   riconosciuti   compensi, indennita' o gettoni di presenza.
11. Il ministro vigilante,  previa  verifica,  su  indicazione  del consiglio nazionale dell'ordine o collegio, dell'idoneita' dei  corsi organizzati a norma del comma 9 sul territorio nazionale, dichiara la data a decorrere dalla quale la disposizione di cui al medesimo comma e' applicabile al tirocinio.
12. Il consiglio dell'ordine o collegio presso il quale e' compiuto il tirocinio rilascia il relativo certificato. Il  certificato  perde efficacia  decorsi  cinque  anni  senza  che  segua  il   superamento dell'esame di Stato quando  previsto.  Quando  il  certificato  perde efficacia  il  competente  consiglio   territoriale   provvede   alla cancellazione del soggetto dal registro  dei  praticanti  di  cui  al comma 2.
13. Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed eventi di tirocinio professionale.
14. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai  tirocini iniziati dal giorno successivo alla data di  entrata  in  vigore  del presente decreto, fermo quanto gia' previsto dall'articolo  9,  comma 6,  del  decreto-legge  24  gennaio  2012,  n.  1,  convertito,   con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Art. 7  Formazione continua

1. Al fine di garantire la qualita' ed efficienza della prestazione professionale,   nel   migliore   interesse   dell'utente   e   della collettivita',  e   per   conseguire   l'obiettivo   dello   sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo
e  costante  aggiornamento  della  propria  competenza  professionale secondo  quanto  previsto  dal  presente  articolo.   La   violazione dell'obbligo  di  cui  al  periodo  precedente  costituisce  illecito disciplinare.
2. I corsi di formazione possono essere organizzati,  ai  fini  del comma 1, oltre che da ordini e  collegi,  anche  da  associazioni  di iscritti agli albi e da  altri  soggetti,  autorizzati  dai  consigli nazionali degli ordini o collegi. Quando deliberano sulla domanda  di autorizzazione di cui al periodo  precedente,  i  consigli  nazionali trasmettono motivata proposta di delibera al  ministro  vigilante  al fine di acquisire il parere vincolante dello stesso.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine  o  collegio  disciplina  con regolamento, da  emanarsi,  previo  parere  favorevole  del  ministro vigilante, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto:
a) le modalita' e le condizioni per l'assolvimento dell'obbligo  di aggiornamento  da  parte  degli  iscritti  e  per   la   gestione   e l'organizzazione dell'attivita' di aggiornamento a cura degli  ordini o  collegi  territoriali,  delle  associazioni  professionali  e  dei soggetti autorizzati;
b) i requisiti minimi, uniformi su tutto il  territorio  nazionale, dei corsi di aggiornamento;
c) il valore del credito formativo professionale  quale  unita'  di misura della formazione continua.
4. Con apposite convenzioni stipulate tra i consigli nazionali e le universita' possono essere stabilite regole comuni di  riconoscimento reciproco dei crediti formativi  professionali  e  universitari.  Con appositi regolamenti comuni, da approvarsi previo  parere  favorevole dei ministri vigilanti,  i  consigli  nazionali  possono  individuare crediti formativi professionali interdisciplinari e stabilire il loro valore.
5. L'attivita' di formazione,  quando  e'  svolta  dagli  ordini  e collegi, puo' realizzarsi anche in  cooperazione  o  convenzione  con altri soggetti.
6.  Le  regioni,  nell'ambito  delle  potesta'  a  esse  attribuite dall'articolo   117   della   Costituzione,   possono    disciplinare l'attribuzione di fondi per  l'organizzazione  di  scuole,  corsi  ed eventi di formazione professionale.
7. Resta ferma la normativa  vigente  sull'educazione  continua  in medicin (ECM)

Art. 8 Disposizioni  sul   procedimento   disciplinare   delle   professioni regolamentate diverse da quelle sanitarie

1. Presso i  consigli  dell'ordine  o  collegio  territoriali  sono istituiti consigli di disciplina territoriali  cui  sono  affidati  i compiti  di  istruzione  e  decisione  delle  questioni  disciplinari riguardanti gli iscritti all'albo.
2. I consigli di disciplina territoriali di cui  al  comma  1  sono composti da un numero di consiglieri pari a  quello  dei  consiglieri che, secondo i vigenti ordinamenti professionali,  svolgono  funzioni disciplinari nei consigli dell'ordine o collegio territoriali  presso cui  sono  istituiti.  I  collegi  di  disciplina,  nei  consigli  di disciplina territoriali con piu' di  tre  componenti,  sono  comunque composti da tre consiglieri e  sono  presieduti  dal  componente  con maggiore  anzianita'  d'iscrizione  all'albo  o,  quando   vi   siano componenti  non  iscritti  all'albo,  dal  componente  con   maggiore anzianita' anagrafica.
3.  Ferma  l'incompatibilita'  tra   la   carica   di   consigliere dell'ordine o collegio territoriale e la carica  di  consigliere  del corrispondente consiglio di disciplina  territoriale,  i  consiglieri componenti dei consigli di disciplina territoriali sono nominati  dal presidente del tribunale  nel  cui  circondario  hanno  sede,  tra   i soggetti  indicati  in  un  elenco   di   nominativi   proposti   dai corrispondenti consigli dell'ordine o collegio. L'elenco  di  cui  al periodo che precede e' composto da un numero di  nominativi  pari  al doppio del numero dei consiglieri che il presidente del tribunale  e' chiamato a designare. I criteri in base ai  quali  e'  effettuata  la proposta dei consigli dell'ordine o collegio  e  la  designazione  da parte del presidente del tribunale, sono individuati con  regolamento adottato, entro novanta giorni dall'entrata in  vigore  del  presente decreto, dai consigli nazionali dell'ordine o collegio, previo parere vincolante del ministro vigilante.
4.  Le  funzioni  di  presidente  del   consiglio   di   disciplina territoriale sono  svolte  dal  componente  con  maggiore  anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando  vi  siano  componenti  non  iscritti all'albo, dal  componente  con  maggiore  anzianita'  anagrafica.  Le funzioni  di  segretario  sono  svolte  dal  componente  con   minore anzianita' d'iscrizione all'albo o, quando vi  siano  componenti  non iscritti all'albo, dal componente con minore anzianita' anagrafica.
5. All'immediata sostituzione dei componenti che siano venuti  meno a  causa  di  decesso,  dimissioni  o  altra  ragione,  si   provvede applicando le disposizioni del comma 3, in quanto compatibili.
6. I consigli di disciplina territoriale restano in carica  per  il medesimo periodo dei consigli dell'ordine o collegio territoriale.
7. Presso i consigli nazionali dell'ordine o collegio che  decidono in via amministrativa sulle questioni  disciplinari,  sono  istituiti consigli di disciplina nazionali  cui  sono  affidati  i  compiti  di istruzione e decisione delle questioni  disciplinari  assegnate  alla competenza dei medesimi consigli nazionali  anche  secondo  le  norme antecedenti all'entrata in vigore del presente decreto.
8. I consiglieri dei consigli nazionali dell'ordine o collegio  che esercitano funzioni  disciplinari  non  possono  esercitare  funzioni amministrative. Per la ripartizione delle  funzioni  disciplinari  ed amministrative tra i consiglieri, in applicazione di quanto  disposto al periodo che precede, i consigli nazionali dell'ordine  o  collegio adottano regolamenti attuativi, entro novanta giorni dall'entrata  in vigore del presente decreto, previo parere  favorevole  del  ministro vigilante.
9. Le funzioni di presidente del consiglio di disciplina  nazionale di cui ai commi 7  e  8  sono  svolte  dal  componente  con  maggiore anzianita' d'iscrizione all'albo.  Le  funzioni  di  segretario  sono svolte dal componente con minore anzianita' d'iscrizione all'albo.
10. Fino all'insediamento dei consigli di disciplina territoriali e nazionali di  cui  ai  commi  precedenti,  le  funzioni  disciplinari restano interamente regolate dalle disposizioni vigenti.
11. Restano ferme le altre disposizioni in materia di  procedimento disciplinare delle professioni  regolamentate,  e  i  riferimenti  ai consigli dell'ordine o collegio  si  intendono  riferiti,  in  quanto applicabili, ai consigli di disciplina.
12. Il ministro vigilante puo' procedere  al  commissariamento  dei consigli di disciplina territoriali e nazionali per gravi e  ripetuti atti di violazione della legge, ovvero in ogni caso in cui  non  sono in  grado  di  funzionare  regolarmente.  Il   commissario   nominato provvede, su disposizioni del ministro vigilante, a quanto necessario ad assicurare lo  svolgimento  delle  funzioni  dell'organo  fino  al successivo mandato, con facolta'  di  nomina  di  componenti  che  lo coadiuvano nell'esercizio delle funzioni predette.
13. Alle professioni sanitarie continua ad applicarsi la disciplina vigente.
14. Restano altresi'  ferme  le  disposizioni  vigenti  in  materia disciplinare concernenti la professione di notaio.

Capo II  Disposizioni concernenti gli avvocati

 Art. 9 Domicilio professionale

1. L'avvocato deve avere un domicilio professionale nell'ambito del circondario di competenza  territoriale  dell'ordine  presso  cui  e' iscritto, salva la facolta' di avere ulteriori sedi di  attivita'  in altri luoghi del territorio nazionale.

Art. 10  Disposizioni speciali sul tirocinio forense per l'accesso

1. Fermo in particolare quanto disposto dall'articolo 6, commi 3  e 4, il tirocinio puo' essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato  o presso l'ufficio legale  di  un  ente  pubblico  o  di  ente  privato autorizzato  dal  ministro  della  giustizia  o  presso  un   ufficio giudiziario, per non piu' di dodici mesi.
2. Il tirocinio deve in ogni caso essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'ordine o  presso  l'Avvocatura  dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente  pubblico  o  di  un  ente privato autorizzato dal ministro della giustizia.
3. Fermo quanto previsto dal comma 2, il diploma conseguito  presso le scuole di  specializzazione  per  le  professioni  legali  di  cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.  398,  e successive modificazioni, e' valutato  ai  fini  del  compimento  del tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato per  il  periodo di un anno.
4. Il praticante  puo',  per  giustificato  motivo,  trasferire  la propria iscrizione presso l'ordine del luogo ove  intende  proseguire il tirocinio. Il consiglio dell'ordine  autorizza  il  trasferimento, valutati i motivi che lo giustificano, e rilascia  al  praticante  un certificato  attestante  il  periodo   di   tirocinio   che   risulta regolarmente compiuto.
5. In attuazione del presente decreto, l'attivita' di  praticantato presso gli uffici giudiziari  e'  disciplinata  con  regolamento  del ministro della giustizia da adottarsi entro un  anno  dalla  data  di entrata in  vigore  del  presente  decreto,  sentiti  gli  organi  di autogoverno delle magistrature e il consiglio  nazionale  forense.  I praticanti presso gli uffici  giudiziari  assistono  e  coadiuvano  i magistrati che ne fanno richiesta nel compimento delle loro ordinarie attivita', anche  con  compiti  di  studio,  e  ad  essi  si  applica l'articolo 15 del  testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3.  Al  termine  del periodo di formazione il magistrato designato dal  capo  dell'ufficio giudiziario redige una relazione sull'attivita'  e  sulla  formazione professionale acquisita, che viene trasmessa al consiglio dell'ordine competente. Ai soggetti  previsti  dal  presente  comma  non  compete alcuna forma di compenso, di  indennita',  di  rimborso  spese  o  di trattamento previdenziale da parte della pubblica amministrazione. Il rapporto non costituisce  ad  alcun  titolo  pubblico  impiego.  Fino all'emanazione del decreto di  cui  al  primo  periodo,  continua  ad applicarsi, al riguardo, la disciplina del  praticantato  vigente  al momento di entrata in vigore del presente decreto.
6. Il praticante avvocato e' ammesso a sostenere l'esame  di  Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio e' stato svolto per  uguali periodi sotto la vigilanza di piu' consigli dell'ordine  aventi  sede in distretti diversi, la sede di esame  e'  determinata  in  base  al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Capo III Disposizioni concernenti i notai

Art. 11 Accesso alla professione notarile

1. Possono ottenere la nomina a notaio tutti i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea che siano in possesso  dei  requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.  89,  compreso il superamento del concorso notarile, fermo il diritto dei  cittadini dell'Unione Europea che, in difetto del possesso dei requisiti di cui ai numeri 4 e 5 dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n.  89, abbiano superato il concorso notarile al quale abbiano avuto  accesso
a seguito  di  riconoscimento  del  titolo  professionale  di  notaio conseguito in altro Stato membro dell'Unione Europea.
2. Il diploma di specializzazione, conseguito presso le  scuole  di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del decreto  legislativo  17  novembre  1997,  n.   398,   e   successive modificazioni, e' valutato ai fini  del  compimento  del  periodo  di pratica per l'accesso alla professione di notaio per il periodo di un anno.

Capo IV Disposizioni transitorie e finali

Art. 12 Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al  presente  decreto  si  applicano  dal giorno successivo alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari e  legislative incompatibili con le previsioni di cui  al  presente  decreto,  fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-bis,  del  decreto-legge  13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14 settembre 2011, n. 148, e successive  modificazioni,  e  fatto  salvo quanto previsto da disposizioni attuative  di  direttive  di  settore emanate dall'Unione europea.

Art. 13  Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi  o maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica.  I   soggetti   pubblici interessati operano nell'ambito delle risorse disponibili agli  scopi a legislazione vigente.

Art. 14 Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.   Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Stromboli, addi' 7 agosto 2012

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei  Ministri

Severino, Ministro della giustizia

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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