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La revisione del Ministero della Difesa e delle Forze Armate: Legge 31.12.2012 n. 244

Con la legge delega del 31.12.2012 n. 244 inizia il cammino (art. 1 principi generali) della ristrutturazione del Ministero della difesa (art. 2) e delle Forze Armate (art. 3 personale e civile militare dell’esercito, della marina e dell’aereonautica)
A cura di Paolo Giuliano
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Festa della Repubblica

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244 

Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.

in G.U. n.13 del 16 gennaio 2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 31 gernnaio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA    

Promulga la seguente legge:    

Art. 1    Oggetto e modalita' di esercizio della delega

1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace  e sostenibile, informato alla stabilita'  programmatica  delle  risorse finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione  delle spese, che assicuri i necessari livelli di operativita'  e  la  piena integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una  politica  di  difesa  comune  europea,  per l'assolvimento dei  compiti  istituzionali  delle  Forze  armate,  il Governo e' delegato ad adottare, entro  dodici  mesi  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge,  due  o   piu'   decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:     a) dell'assetto strutturale e organizzativo del  Ministero  della difesa, in  particolare  con  riferimento  allo  strumento  militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;     b) delle dotazioni organiche complessive del  personale  militare dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica militare   nell'ottica   della    valorizzazione    delle    relative professionalita';     c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero  della  difesa,  nell'ottica  della  valorizzazione   delle relative professionalita'.

2.  I  risparmi  di  spesa  derivanti  dall'adozione  dei   decreti legislativi di cui al comma 1  e  destinati  alle  finalita'  di  cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei  risparmi  destinati  al miglioramento dei saldi  di  bilancio  dello  Stato  derivanti  dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della  difesa di cui al  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  sono  adottati  nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2  e 3, su proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di  competenza,  relativamente  all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il  Ministro  della  salute,  e  delle  disposizioni  di  cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2,  lettera  d),  con  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in  sede di  Conferenza  unificata,  di  cui  all'articolo   8   del   decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  e  successive  modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di  cui  all'articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e  le organizzazioni  sindacali,  e   sono   trasmessi   alle   Commissioni parlamentari competenti per materia e per i  profili  finanziari,  le quali esprimono il proprio parere entro sessanta  giorni  dalla  data dell'assegnazione; decorso tale  termine,  i  decreti  sono  adottati anche in mancanza del parere. Qualora il  termine  per  l'espressione del parere parlamentare scada nei  trenta  giorni  che  precedono  la scadenza  del  termine  previsto  dal  comma  1,  o  successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.

4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al  comma  1  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data  di  entrata  in  vigore  dei decreti legislativi di cui al  comma  1,  il  Governo  puo'  adottare disposizioni integrative e correttive, con le  medesime  modalita'  e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi.   6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati  introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento  militare,  di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  di  seguito denominato «codice dell'ordinamento militare».   7. Le disposizioni della presente legge non si applicano  al  Corpo delle capitanerie di porto.

Art. 2 Principi  e  criteri  direttivi   per   la   revisione   dell'assetto   strutturale e organizzativo del Ministero della difesa  

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera a),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri direttivi:

  • a) previsione  che  il  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui  agli  articoli  25  e  26  del codice   dell'ordinamento   militare,   emana   direttive   ai   fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i  compiti   militari,   previste   dall'articolo   33   del   codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
  • b)  razionalizzazione  delle  strutture  operative,   logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni  e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero  possibile  di  sedimi, ottimizzando  le  relative  funzioni,  in  modo  da  conseguire   una contrazione strutturale complessiva non inferiore al  30  per  cento, entro  sei  anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del   decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso  i  seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:  1) dell'assetto organizzativo dell'area  tecnico-operativa  del Ministero  della  difesa,  in  senso   riduttivo,   con   particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle  Forze armate,  perseguendo  una  maggiore  integrazione  interforze  e  una marcata standardizzazione organizzativa,  nella  prospettiva  di  una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare;  2) dell'assetto organizzativo del Ministero  della  difesa,  di cui agli articoli 15  e  16  del  codice  dell'ordinamento  militare, eventualmente prevedendo  una  diversa  ripartizione  di  funzioni  e compiti tra le aree  tecnico-operativa  e  tecnico-amministrativa,  e apportando  le  conseguenti  modificazioni  all'organizzazione  degli uffici del Ministero della difesa, con  regolamento  da  adottare  ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto  1988,  n. 400;  3) dei compiti e  della  struttura  del  Comando  operativo  di vertice interforze (COI), definendo le forme di  collegamento  con  i comandi operativi di componente;  4) della  struttura  logistica  di  sostegno,  ridefinendone  i compiti e le procedure, e individuando settori  e  aree  dedicati  al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;  5)  della  struttura  organizzativa  del   Servizio   sanitario militare, secondo criteri interforze e di  specializzazione,  con  la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facolta' di  esercizio  dell'attivita' libero-professionale  intra-muraria,  sulla   base   di   convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero  della  salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni  interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;   6)   del   settore   infrastrutturale   delle   Forze   armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure; 7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione  e  la permuta degli immobili militari, nonche'  per  la  realizzazione  del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso  la loro   semplificazione   e   accelerazione,   ferme    restando    le finalizzazioni dei  relativi  proventi  previste  dalla  legislazione vigente in materia;  8) delle strutture per  la  formazione  e  l'addestramento  del personale militare delle Forze armate e del  personale  civile  della Difesa,  realizzando  anche  sinergie  interforze   delle   capacita' didattiche nei settori formativi comuni,  ovvero  verificando  ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione  delle risorse, alle responsabilita' di una singola componente;    9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso  la soppressione o l'accorpamento  di  strutture  e  la  riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
  • c) disciplina anche negoziale delle modalita' di  erogazione  dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore  di  altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del  Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;
  • d)  razionalizzazione  del  funzionamento  degli  arsenali,   dei principali poli di mantenimento  nonche'  degli  stabilimenti  e  dei centri di manutenzione della difesa,  privilegiando  l'esecuzione  di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;
  • e) previsione  di  criteri  per  la  verifica  dei  programmi  di ammodernamento  e  rinnovamento  dei  sistemi  d'arma  basata   sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con  l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessita' di favorire,  fatte  salve  le  prioritarie  esigenze  operative,  il processo di definizione della politica europea di sicurezza e  difesa comune.

Art. 3 Principi  e  criteri  direttivi  per  la  revisione  delle  dotazioni   organiche del personale  militare  e  civile  del  Ministero  della   difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.  

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera b),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri direttivi:

  • a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del  personale militare   dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare    e dell'Aeronautica militare, di cui  all'articolo  798,  comma  1,  del codice dell'ordinamento militare, a  150.000  unita',  da  conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
  • b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del  personale militare dirigente dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare, escluso il Corpo  delle  capitanerie  di  porto,  e  dell'Aeronautica militare a 310 unita' di ufficiali generali e  ammiragli  e  a  1.566 unita' di colonnelli e capitani di vascello, da attuare  in  un  arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e  ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
  • c) revisione dei ruoli e dei profili  di  impiego  del  personale dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello  strumento militare;
  • d) revisione della disciplina in materia di  reclutamento,  stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonche' in materia di formazione,  in  aderenza  al  nuovo  assetto   organizzativo   dello strumento  militare  e   nell'ottica   della   valorizzazione   delle professionalita';
  • e) previsione del transito nelle aree  funzionali  del  personale civile del Ministero della  difesa  o  di  altre  amministrazioni  di contingenti di personale militare  delle  Forze  armate  in  servizio permanente,  sulla  base  di  tabelle  di  equiparazione  predisposte secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 96, della legge  12 novembre 2011, n.183,  con  riconoscimento  al  personale  transitato della  corresponsione,   sotto   forma   di   assegno   ad   personam riassorbibile  con  i  successivi  miglioramenti   economici,   della differenza  fra  il  trattamento   economico   percepito   e   quello corrisposto  in  relazione  all'area  funzionale  e  alla   posizione economica di assegnazione;
  • f) previsione del  versamento  nell'apposito  fondo  destinato  a retribuire la produttivita' del personale civile di quota  parte  del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi  istituzionali spettante  al  militare  che  transita  nelle  aree  funzionali   del personale civile del Ministero della difesa ai  sensi  della  lettera e);
  • g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma  3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni,  in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso  le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165,  e  successive  modificazioni,  nel senso  di  estenderne,  in  relazione  alle  effettive  esigenze   di riduzione  delle  dotazioni  organiche  di  cui  alla   lettera   a), l'applicazione al  personale  militare  delle  tre  Forze  armate  in servizio permanente e  di  prevederne  l'applicazione  anche  per  le assunzioni  nelle  aziende  speciali  e  nelle  istituzioni  di   cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  e successive modificazioni;
  • h) revisione delle misure di agevolazione  per  il  reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito  nel  mondo del lavoro, prevedendo  anche  la  loro  partecipazione  a  corsi  di formazione o di  apprendistato,  ovvero  altre  forme  temporanee  di sostegno al reddito  a  favore  dei  volontari  in  ferma  prefissata quadriennale che,  ultimato  il  periodo  di  ferma  e  di  rafferma, ancorche' idonei, e se  in  soprannumero  rispetto  alla  consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio  permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni  che  richiedono,  tra  i  requisiti  per  l'accesso   a determinate professioni,  l'avere  svolto  il  servizio  di  leva  si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno  un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
  • i) previsione, nell'ambito dei risparmi di  cui  all'articolo  4, comma 1, di  misure  di  assistenza  in  favore  delle  famiglie  dei militari,  prioritariamente  di  quelli  impegnati   nelle   missioni internazionali.  Lo  schema  di  decreto  legislativo  attuativo  del principio di  cui  alla  presente  lettera,  corredato  di  relazione tecnica, e'  sottoposto  al  parere  delle  Commissioni  parlamentari competenti per i profili finanziari;
  • l) riconoscimento ai  volontari  di  truppa  delle  Forze  armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi  professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico  delle  leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto  18  giugno  1931,  n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare  alla  nomina  di guardia  particolare   giurata   e   per   l'iscrizione   nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del  Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
  • m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione  delle  dotazioni  organiche,  di  cui  alle lettere a) e b), e il passaggio  dalla  vigente  normativa  a  quella adottata dal decreto  legislativo  di  cui  all'alinea  del  presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione  alle  effettive  esigenze   di   riduzione,   l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il  transito  presso  altre  amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive  modificazioni,  nell'ambito  delle relative facolta' assunzionali, del personale  militare  in  servizio permanente, con le modalita' di cui alla  lettera  e),  e  ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal  servizio,  da  disporre  a domanda   dell'interessato   e   previa    valutazione    da    parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonche' sulla base  degli  ulteriori  limiti  e  modalita'  previsti  dal   decreto legislativo di cui all'alinea  del  presente  comma,  senza  nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • n) previsione di un piano di programmazione triennale  scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione delle misure di cui  alle lettere e),  g)  e  m),  adottato  con  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, su proposta  dei  Ministri  per  la  pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto  con il Ministro dell'economia e delle finanze;
  • o) previsione, ai fini della predisposizione  del  piano  di  cui alla lettera n), di criteri:       1) correlati alle misure di revisione  e  razionalizzazione  di strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di  ruoli  e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni;       2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre  amministrazioni,  nonche'  alla  maggiore anzianita', prioritariamente anagrafica,  ai  fini  dell'esonero  dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
  • p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove  ne  ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessita' di garantire il regolare svolgimento  del  servizio,  presso  enti  o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili  entrambi  dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o  maggiori  oneri  a  carico della finanza pubblica.

2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma  1,  lettera c),  e'  adottato  nel  rispetto  dei  seguenti  principi  e  criteri direttivi:

  • a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del  personale civile del Ministero della difesa  a  20.000  unita',  da  conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo  5,  comma  2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale  coerenti  con  la revisione  dell'assetto  strutturale  e  organizzativo  del  medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa  delle professionalita', e conseguente ricognizione annuale delle  dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
  • b)  adozione  di  piani  di   miglioramento   individuale   della professionalita'  del  personale  civile  attraverso   programmi   di formazione  professionale,  nell'ambito  delle  risorse   finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego  delle risorse umane disponibili;
  • c)  garanzia  della  continuita'  e  dell'efficienza  dell'azione amministrativa, nonche' della funzionalita' operativa delle strutture anche attraverso la  previsione,  in  via  transitoria,  fino  al  31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e successive modificazioni, dal  Ministero  della  difesa,  nei  limiti delle relative facolta' assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a  favore del personale civile appartenente alle aree funzionali  dello  stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonche',  nei  cinque anni  successivi  alla  data  di  entrata  in  vigore   del   decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente  legge   mediante   il conferimento dei relativi incarichi ai  sensi  dell'articolo  19  del citato  decreto  legislativo  n.   165   del   2001,   e   successive modificazioni;
  • d) adozione di disposizioni transitorie intese a  realizzare  con gradualita' la  riduzione  delle  dotazioni  organiche  di  cui  alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione  di  misure dirette ad agevolare la  mobilita'  interna,  la  trasformazione  del rapporto di lavoro da tempo pieno a  tempo  parziale,  il  ricorso  a forme  di  lavoro  a  distanza,   il   trasferimento   presso   altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni,  nell'ambito delle relative facolta' assunzionali, secondo  contingenti  e  misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
  • e) fermi restando i requisiti di accesso  al  beneficio  previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al  fine di semplificare le procedure per il  riconoscimento  delle  cause  di servizio, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Art. 4 Disposizioni in materia contabile e finanziaria  

1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine  di incrementare  l'efficienza   operativa   dello   strumento   militare nazionale, la  flessibilita'  di  bilancio  e  garantire  il  miglior utilizzo delle risorse finanziarie:

  • a) la sezione II del Documento di economia e  finanza  (DEF),  di cui  all'articolo  10  della  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato  ai  sensi  della  lettera  d)  del presente comma, e sulle  previsioni  di  reindirizzo  delle  medesime risorse nei settori di spesa in  cui  si  articola  il  bilancio  del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
  • b) la legge  di  stabilita',  nel  rispetto  degli  obiettivi  di finanza pubblica, sulla  base  dei  dati  afferenti  il  recupero  di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle  grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del  Ministero  della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
  • c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione  del  processo di revisione dello strumento militare sono destinate al  riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della  difesa,  con  la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative;
  • d) nel corso di ciascun esercizio finanziario,  con  decreto  del Ministro della difesa, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di  ottimizzazione  organizzativa  e finanziaria. Detti  risparmi,  previa  verifica  dell'invarianza  sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante  apposite  variazioni di bilancio, da adottare con decreto  del  Ministro  dell'economia  e delle  finanze,  nei  fondi  di  cui  all'articolo  619  del   codice dell'ordinamento  militare,  unitamente  alle  maggiori  entrate  non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione  vigente  riferite ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non  altrimenti destinate  da  disposizioni   legislative   o   regolamentari.   Alla ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo  restando il  divieto  di  utilizzare  risorse  in  conto   capitale   per   il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
  • e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge  31  dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i  decreti  legislativi  di cui all'articolo 1 della presente legge  potranno  prevedere  per  un periodo massimo di  tre  anni  la  sperimentazione  di  una  maggiore flessibilita' gestionale di  bilancio  connessa  al  mantenimento  in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle  relative capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse  in conto capitale per finanziare spese correnti;
  • f) nelle more del riordino  di  cui  all'articolo  51,  comma  2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.  196,  al  fine  di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento  dei  risparmi  di  cui alla lettera d) del presente comma,  sono  attivate,  anche  mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e  la tempestiva disponibilita' al Dipartimento della  Ragioneria  generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate  le  seguenti modificazioni:

a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente:     «Art. 536 (Programmi). – 1. Con riferimento  alla  pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento  dei  sistemi  d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla  difesa nazionale, annualmente, entro la data  del  30  aprile,  il  Ministro della difesa provvede a  trasmettere  al  Parlamento  l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548,  comprensivo  del piano di impiego pluriennale che riassume:       a) il quadro generale  delle  esigenze  operative  delle  Forze armate, comprensive degli  indirizzi  strategici  e  delle  linee  di sviluppo capacitive;       b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso  ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati  nello stato  di  previsione  del  Ministero   dello   sviluppo   economico. Nell'elenco sono altresi' indicate le  condizioni  contrattuali,  con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.   2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma  1  sono riportate, sotto  forma  di  bilancio  consolidato,  tutte  le  spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

3. In relazione agli indirizzi di cui al  comma  1,  i  conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

  • a)   con   legge,   se   richiedono   finanziamenti   di   natura straordinaria;
  • b) con decreto  del  Ministro  della  difesa,  se  si  tratta  di programmi  finanziati  attraverso  gli   ordinari   stanziamenti   di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo  quanto  disposto al  comma  4  e  sempre  che  i  programmi  non  si  riferiscano   al mantenimento delle dotazioni o  al  ripianamento  delle  scorte,  gli schemi di decreto di cui al periodo precedente  sono  trasmessi  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni  competenti.  I pareri  sono  espressi  entro   quaranta   giorni   dalla   data   di assegnazione. Decorso inutilmente il termine  per  l'espressione  del parere, i decreti possono essere adottati. Il  Governo,  qualora  non intenda  conformarsi  alle  condizioni  formulate  dalle  Commissioni competenti, ovvero quando  le  stesse  Commissioni  esprimano  parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere  gli  schemi  di  decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per  i  pareri  definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta  giorni  dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato  le Commissioni competenti  esprimano  sugli  schemi  di  decreto  parere contrario  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti,  motivato   con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo'  essere  adottato.  In  ogni altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei  decreti.  Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni  parlamentari competenti per i profili finanziari.

4. I  piani  di  spesa  gravanti  sugli  ordinari  stanziamenti  di bilancio, ma destinati  al  completamento  di  programmi  pluriennali finanziati  nei  precedenti  esercizi  con  leggi  speciali,  se  non richiedono finanziamenti integrativi, sono  sottoposti  dal  Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano  di  impiego pluriennale di cui al comma 1.

5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma  4  e'  svolta  dalle  competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;    b) nella sezione II del capo I del titolo III  del  libro  terzo, dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente:     «Art.  549-bis  (Concorsi  a  titolo  oneroso  resi  dalle  Forze armate). – 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a  titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di  protezione  civile, nei casi non soggetti  a  limitazioni  ai  sensi  della  legislazione vigente, possono essere disposte una  o  piu'  aperture  di  credito, anche su diversi capitoli  di  bilancio,  a  favore  di  uno  o  piu' funzionari  delegati  nominati  dal  Ministero  della   difesa,   per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o  indirettamente sostenuti e quantificati  sulla  base  delle  tabelle  di  onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento  di cui al primo periodo si applica  l'articolo  279,  primo  comma,  del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.  827.  Per  le modalita' di  gestione  dei  fondi  accreditati  e  le  modalita'  di presentazione  dei  rendiconti   amministrativi   si   applicano   le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento  di  cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile  1994,  n.  367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del  30  settembre di ciascun anno, non estinti al termine  dell'esercizio  finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».

3. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica.

Art. 5 Disposizioni finali e transitorie  

1. Il  Consiglio  superiore  delle  Forze  armate  e'  soppresso  a decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore della presente legge e,  conseguentemente,  dalla  medesima  data  e' abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.

2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle  fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle  disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d),  il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), puo' essere prorogato, con decreto  annuale  del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e la  semplificazione  e  dell'economia   e   delle   finanze,   previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo  schema  di  decreto  e' trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e  per i profili finanziari, le quali  esprimono  il  proprio  parere  entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso  tale  termine, il decreto e' adottato anche in mancanza del predetto parere.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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