LEGGE 31 dicembre 2012, n. 244
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia.
in G.U. n.13 del 16 gennaio 2013)
Entrata in vigore del provvedimento: 31 gernnaio 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Oggetto e modalita' di esercizio della delega
1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilita' programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilita' nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operativita' e la piena integrabilita' dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o piu' decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo: a) dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l'Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari; b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita'; c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalita'.
2. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalita' di cui all'articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, nonche', per i profili di competenza, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, relativamente all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sessanta giorni.
4. Dall'attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalita' e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi. 6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di seguito denominato «codice dell'ordinamento militare». 7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.
Art. 2 Principi e criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell'ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell'ordinamento militare, emana direttive ai fini dell'esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall'articolo 33 del codice dell'ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall'articolo 41 del medesimo codice;
- b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione: 1) dell'assetto organizzativo dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all'area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalita' di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dell'ordinamento militare; 2) dell'assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell'ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all'organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente; 4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento; 5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralita' finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facolta' di esercizio dell'attivita' libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure; 7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonche' per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia; 8) delle strutture per la formazione e l'addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacita' didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un'ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilita' di una singola componente; 9) dell'assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l'accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;
- c) disciplina anche negoziale delle modalita' di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;
- d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonche' degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l'esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;
- e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l'attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessita' di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.
Art. 3 Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale.
1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, di cui all'articolo 798, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, a 150.000 unita', da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;
- b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare a 310 unita' di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unita' di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;
- c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;
- d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonche' in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell'ottica della valorizzazione delle professionalita';
- e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all'area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;
- f) previsione del versamento nell'apposito fondo destinato a retribuire la produttivita' del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);
- g) revisione della disciplina di cui all'articolo 1014, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l'applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l'applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
- h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorche' idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera d), nonche', anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l'accesso a determinate professioni, l'avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all'avere prestato servizio per almeno un anno nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare;
- i) previsione, nell'ambito dei risparmi di cui all'articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;
- l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;
- m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, anche attraverso l'adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l'estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facolta' assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalita' di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell'interessato e previa valutazione da parte dell'amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonche' sulla base degli ulteriori limiti e modalita' previsti dal decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalita' di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri: 1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonche' di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilita' delle altre amministrazioni; 2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonche' alla maggiore anzianita', prioritariamente anagrafica, ai fini dell'esonero dal servizio e dell'aspettativa per riduzione di quadri;
- p) adozione, nell'ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l'assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessita' di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e' adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
- a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unita', da conseguire entro l'anno 2024, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, mediante l'adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell'assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell'elevazione qualitativa delle professionalita', e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;
- b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalita' del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;
- c) garanzia della continuita' e dell'efficienza dell'azione amministrativa, nonche' della funzionalita' operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facolta' assunzionali, per l'accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonche', nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all'alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;
- d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualita' la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l'adozione di misure dirette ad agevolare la mobilita' interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nell'ambito delle relative facolta' assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
- e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 4 Disposizioni in materia contabile e finanziaria
1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l'efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilita' di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:
- a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell'attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;
- b) la legge di stabilita', nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilita', razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;
- c) le risorse recuperate a seguito dell'attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalita' di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacita' operative;
- d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nei fondi di cui all'articolo 619 del codice dell'ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attivita' di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilita' dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;
- e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all'articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilita' gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacita' operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;
- f) nelle more del riordino di cui all'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell'anno e di agevolare l'accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilita' al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.
2. Al codice dell'ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 536 e' sostituito dal seguente: «Art. 536 (Programmi). – 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l'aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume: a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive; b) l'elenco dei programmi d'armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell'elenco sono altresi' indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali. 2. Nell'ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.
3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:
- a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;
- b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l'espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non puo' essere adottato. In ogni altro caso, il Governo puo' procedere all'adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.
5. L'attivita' contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 e' svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»; b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l'articolo 549 e' aggiunto, in fine, il seguente: «Art. 549-bis (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). – 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attivita' di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o piu' funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosita' predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l'articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Per le modalita' di gestione dei fondi accreditati e le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell'esercizio finanziario, possono essere trasportati all'esercizio successivo».
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 5 Disposizioni finali e transitorie
1. Il Consiglio superiore delle Forze armate e' soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data e' abrogato l'articolo 23 del codice dell'ordinamento militare.
2. In relazione all'andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all'articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), puo' essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Lo schema di decreto e' trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, il decreto e' adottato anche in mancanza del predetto parere.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 2012