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La responsabilità derivante dalla circolazione stradale: Cassazione 06.09.2012 n. 14961

L’art. 2054 c.c. prevede che per superare presunzione di responsabilità di entrambi i veicoli nella produzione del danno è necessario provare non solo la colpa di uno dei veicoli, ma anche la condotta di guida irreprensibile dell’altro veicolo.
A cura di Paolo Giuliano
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INCIDENTE STRADALE

La responsabilità per i sinistri automobilistici o derivante dalla circolazione stradale ha alcune regole peculiari rispetto quelle previste per la responsabilità in generale o per quelle previste per la responsabilità derivante dall'illecito extracontrattuale.

Anche nel caso di sinistri stradali è richiesto un fatto dal quale derivi un evento che causa un danno e anche nel sinistro stradale è richiesto che tra il fatto e l'evento sussista un rapporto di causalità, di solito chi ha prodotto il fatto, il quale ha determinato, a sua volta,  l'evento e il danno è anche colui chiamato a risarcire le conseguenze derivanti dal danno.

Però, anche in presenza di principi lineari, come quelli prima delineati, occore sempre fare i conti con la realtà e, in particolare, negli incidenti stradali non sempre è facile o è possibile comprendere la dinamica dell'incidente, ecco, dunque, che il codice civile con l'art. 2054 c.c. prevede che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subìto dai singoli veicoli, in altre parole quando si verifica un incidente stradale tra veicoli (quindi non in caso di incidente tra veicolo e persone) la colpa del sinistro è attribuita ex lege ad entrambi i veicoli. Per superare il concorso di colpa la parte danneggiata dovrà provare che la responsabilità dell'evento è imputabile in modo esclusivo all'altro veicolo.

Resta da chiedersi se basta prova solo questo elemento, poichè il codice semper con l'art. 2054 c.c. aggiunge che il conducente del veicolo (la parte danneggiata) è obbligato a risarcire il danno se non prova che ha fatto tutto il possibile per evitare il danno medesimo. Il primo dato che merge da questo articolo è quello che oltre il proprietario del veicolo è responsabile anche il conducente dello stesso, posto che proprietario e conducente potrebbero essere persone diverse. Il secondo dato che emerge è che il soggetto danneggiato deve provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno (cioè deve aver avuto una condotta di guida irreprensibile) altrimenti sarà ritenuto responsabile del sinistro (anche se in condizioni di concorso di colpa con l'altro conducente).

Quindi, riepilogando, verificatosi il sinistro stradale il proprietario del veicolo danneggiato e quello del veicolo danneggiante sono responsabili al 50% del sinistro questo per la presunzione di colpa ex lege in base al disposto dell'art. 2054 c.c. Per ribaltare questa situazione il veicolo danneggiato deve provare che la responsabilità del  sinistro è esclusivamente dell'altro conducente e/o proprietario, ma questa prova non è sufficiente,  poichè il veicolo danneggiato deve anche provare di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, cioè deve provare di aver avuto una condotta di guida irreprensibile, in mancanza di uno di questi elementi resta immutata e insuperata la presunzione di responsabilità per l'incidente al 50% ex art. 2054 c.c..

Risulta evidente che in caso di circolazione stradale a carico del soggetto danneggiato vi è un onere probatorio in più: quello di dover provare anche di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, in altri termini, ponendo la questione in modo diverso, in mancanza della prova fornita dal proprietario  del veicolo danneggiato di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, questo è chiamato a risarcire le conseguenze dell'evento dannoso anche se non ha compiuto nessun atto diretto a far verificare lo stesso evento dannoso. In altri termini, nella responsabilità da circolazione stradale non è sufficiente provare di non aver prodotto l'evento dannoso, non è sufficiente provare che un altro soggetto (veicolo) ha prodotto l'evento dannoso, ma deve essere fornita anche la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Cassazione civ. sez. III, del 6 settembre 2012 n. 14961

 I profili di doglianza sono infondati. In particolare, vale la pena di premettere che la Corte territoriale, dopo aver osservato che la causa del sinistro doveva attribuirsi alla manovra incauta attuata dal conducente dell'autovettura – per essersi spostato dalla corsia di marcia riservata ai mezzi pubblici, che percorreva illegittimamente, nella corsia di marcia riservata ai normali veicoli senza prima accertarsi che in quest'ultima corsia non sopraggiungesse alcun veicolo – ha motivato il ritenuto concorso di colpa del motociclista sulla base della considerazione che l’imprevedibilità della manovra dell'automobilista non esonerava però l'appellante dal provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il sinistro ponendo in essere le necessarie manovra di emergenza (nessuno dei due veicoli ha lasciato tracce di frenata) e di avere tenuto una velocità prudenziale idonea comunque a cagionare delle conseguenze meno gravi. In proposito- così ha continuato la Corte – appaiono privi di rilievo probatorio i giudizi espressi dagli informatori del predetto giudice -che hanno riferito che il motociclo andava a velocità regolare -sia perché non compete ai testi giudizi e sia perché (le valutazioni derivanti) dai danni riportati dal motociclo (torsione del cannotto di sterzo e della forcella) e dalla Fiat Uno (torsione della ruota posteriore destra e del relativo asse) potrebbero anche portare a conclusioni opposte. Non è quindi, superata del tutto la presunzione di pari responsabilità dei conducenti dei veicoli di cui all'art. 2054 cc occorrendo fa tal fine, la prova che lo scontro è dipeso dal solo comportamento colposo del conducente a carico del quale è stata accertata la sussistenza di una colpa concreta e che il danneggiato ha fatto tutto il possibile per evitare il verificarsi dell'evento dannoso' (cfr pag. 9 della sentenza impugnata).
Tutto ciò premesso e considerato, risulta con chiara evidenza come la Corte di Appello abbia argomentato adeguatamente sul merito della controversia con una motivazione sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa in questione, in linea con l'orientamento di questa Corte, secondo cui ‘in tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, il giudice che abbia in concreto accertato la colpa di uno dei conducenti non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, secondo comma, cod. civ., ma è tenuto ad accertare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida irreprensibile'. (Cass. n. 12444/08).
Giova aggiungere che, in tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell'incidente, all'accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell'accertamento dell'esistenza o dell'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, che resta sottratto al sindacato di legittimità, qualora il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all'art. 2054 cod. civ. (Cass. n.1028/2012, Cass. n.15809/02, Cass. n. 11007/2003, Cass. n.15434/2004, Cass. n.4009/2006).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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