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La quantificazione dell’assegno di mantenimento per il coniuge

La Corte Costituzionale del 11.2.2015 n. 11 ha stabilito che il parametro del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rileva per determinare in astratto il tetto massimo della misura dell’assegno, ma, in concreto, questo elemento va bilanciato con tutti gli altri criteri indicati nell’art. 5 della legge del 1.12.1970 n. 898 (condizione e reddito dei coniugi, contributo personale ed economico dato da ciascuno alla formazione del patrimonio comune, durata del matrimonio, ragioni della decisione); tali criteri agiscono come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto e possono valere anche ad azzerarla.
A cura di Paolo Giuliano
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Uno dei problemi in materia di separazione e divorzio è la quantificazione dell'assegno di mantenimento per il coniuge o per i figli.

E' opportuno subito distinguere la prima quantificazione dell'assegno di mantenimento, dalle eventuali modifiche o integrazioni che il medesimo assegno può subire per effetto di eventi sopravvenuti (come, ad esempio, la nascita di un altro figlio o un'eredità ecc.).

Analizzando i principi relativi alla prima quantificazione dell'assegno di mantenimento, è possibile affermare che il principio base sul quale si valuta l'assegno di mantenimento è, per giurisprudenza ampiamente consolidata, quello secondo il quale l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale.

Se, in teoria, questo principio non presenta difficoltà di applicazione, perché presuppone un semplice confronto in termini finanziari tra due situazioni (durante la vita coniugale e dopo la vita coniugale), in pratica l'applicazione pratica di questo stesso principio ha evidenziato notevoli difficoltà (anche di ordine Costituzionale).

Infatti, garantire ad uno dei coniugi un'entrata (anche dopo la fine del matrimonio) potrebbe rilevarsi anomala (ed anche illogica) se si considera che:  a)  di fatto viene costituita una rendita, (fuori dal dovere di solidarietà limitato al periodo matrimoniale), b) continuare con un legame di questo tipo (per un tempo indefinito) sarebbe illogico in presenza di una normativa diretta far cessare gli effetti del matrimonio.

Passando, dalla questione teorica, alla questione pratica della quantificazione, diventano rilevanti anche altre problematiche, infatti, basta pensare alla questione se l'assegno di mantenimento deve considerare solo gli elementi oggettivi ed esistenti durante la vita matrimoniale (diventando una sorta di mera operazione matematica tra il tenore di vita durante il matrimonio e il tenore di vita dopo il matrimonio) o deve anche considerare anche altri elementi.

Elementi che possono essere presenti ed esistenti o anche elementi eventualmente futuri, intesi come non ancora accaduti, ma prevedibili anche durante il matrimonio (basta pensare agli sviluppi lavorativi e chiedersi se nell'assegno di mantenimento devono o meno essere compresi eventuali sviluppi lavorativi,  cioè occorre stabilire se l'assegno di mantenimento deve considerare o meno anche l'incremento economico che riceverà il coniuge dopo il matrimonio per gli sviluppi della carriera già intrapresa durante il matrimonio).

La risposta che viene fornita dalla Corte Costituzionale, anche se diretta a risolvere la questione del possibile contrasto tra l'art. 5 comma 6 della Legge del 1.12.1970 n. 898 e la Carta Costituzionale di fatto, ricostruisce l'intero sistema relativo all'individuazione delle modalità attraverso le quali si determina e si quantifica l'assegno di mantenimento.

Infatti, la Corte Costituzionale, prende atto che il principio generale dell'assegno di mantenimento per il coniuge  è quello per il quale  l’assegno per il coniuge deve tendere al mantenimento del tenore di vita goduto dal coniuge durante la convivenza matrimoniale, e sottolinea che se questo fosse l'unico elemento alla base della decisione sarebbe (probabilmente) incostituzionale quanto meno perché in modo illogico farebbe sopravvivere un obbligo di solidarietà (trasformandolo in rendita) anche oltre il matrimonio e sarebbe in contrato un vincolo "eterno" con la normativa che ammette la fine del matrimonio.

La Corte Costituzionale supera i rilievi osservando che il principio della quantificazione dell'assegno di mantenimento alla vita dei coniugi durante il matrimonio non è l'unico elemento che deve essere valutato per quantificare l'assegno, (anzi è solo l'elemento che determina il livello massimo di quantificazione dell'assegno), anzi esistono altri elementi che devono essere valutati al momento della prima quantificazione dell'assegno di mantenimento.

Questi elementi sono indicati nell'art. 5 comma 6 della legge del 1970 n.898 (in aggiunta agli elementi dell'art. 5 comma 6 della legge sul divorzio è possibile anche ricordare l'incidenza della casa familiare sulla quantificazione dell'assegno). Questi ulteriori elementi possono portare alla riduzione dell'assegno fino a giungere al suo azzeramento.

Anche dopo la prima quantificazione è possibile ricalibrare (modificare) l'assegno (anche estinguendolo)  se si verificano altre circostanze, come, ad esempio, la costituzione di una nuova famiglia (anche di fatto).

Corte Costituzionale, 11 febbraio 2015 n. 11 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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