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Opinioni

La qualificazione e l’identificazione del contratto: Cassazione 30.10.2012 n. 18656

L’identificazione di un contratto è un’operazione delicata e importante, poichè permette di classificare un determinato negozio, una volta che il contratto è stato ricompreso in un determinato tipo contrattuale è anche possibile scegliere la normativa applicabile.
A cura di Paolo Giuliano
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Artigianato al Valentino

Potrebbe sembrare assurdo, ma anche in presenza di un contratto stiputato in forma scritta, potrebbe essere dubbia l'identificazione del tipo contrattuale che le parti hanno voluto, una simile problematica può dipendere sia dalla difficoltà di distingure contratti molto simili, sia per la realizzazione di documento contrattuale molto generico.

Si tratta di una questione molto delicata in quanto dall'identificazione del tipo contrattuale dipende anche la normativa da applicare (infatti, al contratto di vendita non si applicano le norme della donazion e viceversa, così come sussistono differenze tra appalto e vendita).

Prima di analizzare i criteri su cui basarsi per l'identificazione del tipo contrattuale è opportuno osservare che la qualificazione giuridica di un contratto o l'identificazione del tipo contrattuale scelto dalle parti si distingue dalla studio della causa del contratto (anche se si tratta di due argomenti strettamente correlati) in quanto l'identificazione di un contratto è  limitata ad una mera la classificazione del contratto stesso al fine di scegliere la normativa applicabile, la causa del contratto è diretta a valutare la meritevolezza giuridica del negozio giuridico, cioè è diretta a stabilire se l'atto può essere considerato ammissibile e può ricevere tutela dall'ordinamento giuridico.

Precisato questo aspetto è opportuno sottolineare che per identificare un contratto non è possibile basarsi sul nome iuris datto allo stesso dalle parti, ma occorre analizzare le singole clausole contrattuali, le reciproche obbligazioni assunte e le prestazioni, quindi se le parti denominano un contatto "donazione", ma in concreto l'atto è una vendita è evidente che un tale negozio sarà qualificato come vendita e sarà regolato dalle norme della vendita, indipendentemente dal nome scelto dalle parti..

Identico discorso può essere fatto per poter distinguere tra appalto e vendita, infatti, basta pensare al contratto con cui   un soggetto si impegna a progettare e a costruire dei mobili di un intero appartamento, in una situazione simile il contratto stitupalto è  un appalto o è una vendita (anche se di bene futuro) ?  Tradizionalmente di dice che l'appalto si distingue dalla vendita in quanto il fare (l'obbligo assunto da una parte di fare in cambio di un corrispettivo) qualifica e caratterizza l'appalto e lo distingue dalla vendita, in quanto la vendita è caratterizzata da un dare  (l'obbligo assunto da una parte è un dare in cambio di un corrispettivo) e anche se l'appalto può avere delle obbligazioni di dare  (come ad esempio consegnare un'opera finita in un dato luogo es. mobili) la prestazione principale resta sempre il fare (nell'esempio fatto la progettazione e realizzazione dei mobili dell'appartamento).

Cassazione civ. sez. II, del  30 ottobre 2012, n. 18656

Svolgimento del processo

1. – La Ditta E. di M. e C. s.n.c. convenne in giudizio innanzi al Tribunale   T.G., esponendo di avere realizzato, su richiesta di quest’ultimo, diverse soluzioni di arredo per alcuni locali della sua abitazione, una delle quali era stata prescelta dal T. che  ne aveva commissionato alla stessa ditta la realizzazione. Il costo dell’opera era stato pattuito – secondo quanto risultante dai fogli di commissione, sottoscritti dallo stesso T. – in complessive lire —, di cui lire  —- , pari a circa un terzo della somma, erano state versate all’atto del conferimento dell’incarico, un altro terzo da versare a metà lavori ed il saldo da corrispondere alla consegna dei mobili. Espose ancora l’attrice che il T., malgrado i solleciti, aveva omesso di pagare la seconda rata fino al momento del completamento degli arredi. Essa, pertanto, chiese che il Tribunale adito dichiarasse la risoluzione del contratto per grave inadempimento del convenuto nel pagamento del corrispettivo pattuito e lo condannasse al risarcimento del danno.
2. – Il Tribunale adito, premesso che il rapporto intercorso tra le parti doveva essere qualificato come appalto, ritenne che le due commissioni esibite dall’attrice, essendo state sottoscritte dal T. , comportassero l’accettazione da parte sua delle condizioni proposte dalla ditta, e che il suo inadempimento nel pagamento del corrispettivo con le modalità pattuite non era giustificato, mentre la convenuta aveva eseguito la sua prestazione, dichiarando perciò la risoluzione del contratto per inadempimento dello stesso T., e condannandolo al pagamento in favore dell’attrice della somma di …..
3. – Avverso tale sentenza il T. propose gravame, che fu rigettato dalla Corte di appello. La Corte ribadito che oggetto prevalente del contratto era stato non un dare, ma un facere, riconducibile alla progettazione e realizzazione di soluzioni di arredamento, sicché la convenzione tra le parti doveva qualificarsi come appalto, e non vendita di cosa futura, con la conseguenza che non potevano trovare applicazione nella specie le regole della compravendita.
4. – Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso T.

Motivi della decisione

1. – Con la prima censura si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1470 e seguenti, 1655 e seguenti cod.civ., nonché di ogni altra norma e principio in materia di contratti misti, nonché la violazione degli artt. 1510, 1517, 1662 e 1665 cod.civ., e la omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il mezzo denuncia l’errore in cui sarebbe incorso il giudice di merito nel qualificare il contratto come appalto in assenza di una previa verifica della esattezza di tale qualifica alla stregua delle norme caratterizzanti il tipo legale, e senza considerare che, se esso fosse effettivamente da qualificare come appalto, il committente avrebbe diritto al controllo e soprattutto alla verifica, come  T. aveva chiesto, prima della consegna, mentre, se si trattasse di vendita verrebbe meno lo stesso fondamento della sentenza impugnata, che ha espressamente escluso l’applicazione degli artt. 1510 e 1517 cod.civ. Né il giudice di secondo grado avrebbe preso in esame una terza ipotesi, che, cioè, si trattasse di un contratto misto.
2.1. – La doglianza si rivela immeritevole di accoglimento.
2.2. – Le pur perspicue argomentazioni del ricorrente intese a contestare la qualificazione del contratto de quo come appalto operata dalla Corte di merito non scalfiscono il punto essenziale della motivazione della sentenza impugnata, che consiste in un plausibile apprezzamento in ordine alla configurabilità, nella specie, di un contratto di appalto e non di vendita.
A tale convincimento il giudice di secondo grado è pervenuto attraverso un percorso logico che la sentenza impugnata ricostruisce in modo articolato e puntuale, attraverso la considerazione della prevalenza del facere rispetto al dare quale oggetto del contratto, da individuare non già nel solo ordine di mobili alla ditta, ma nella progettazione e realizzazione di soluzioni di arredamento.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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