Successione delle leggi nel tempo
Molto spesso capita che una determinato atto o contratto non è regolato in un determinato momento storico, ma viene regolato in un altro momento storico, come può capitare che un atto regolato da una legge è poi regolato in modo diverso (in modo più restrittiva) da una successiva legge.
In queste situazioni, ci si chide come poter gestire queste vicende, ma soprattutto, come poter valutare un atto regolato da norme diverse nel corso del tempo.
Art. 11 preleggi
In queste situazioni, ci si chide come poter gestire queste vicende, ma, soprattutto, ci si chiede come poter valutare un atto regolato da norme diverse nel corso del tempo.
La risposta la fornisce lo stesso legislatore con l'art. 11 preleggi secondo il quale "la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo", corollario del medesimo principio è l'affermazione secondo al quale "tempus regit actum", cioè l'atto è regolato dalla legge esistente al momento della sua formazione, in altri termini se un contratto viene stipulato nel 2016 (e in questo momento non è richiesta nessuna formalità particolare), mentre nel 2017 interviene una modifica legislativa che prevede la nullità del contratto stipulato in assenza di una determinata clausola, il contratto stipulato nel 2016 resta valido.
Norme sostanziali e norme processuali
Naturalmente anche l'art. 11 preleggi può destare qualche problema di applicazione, infatti, si potrebbe pensare ad un contratto (redatto con una scrittura privata autenticata, in data 10.10.2005) che fino al 1.3.2006 non è titolo esecutivo, ma è considerato titolo esecutivo dopo il 1.3.2006 per una modifica intervenuta all'art. 474 cpc.
In questa situazione risulta evidente che il contratto (scrittura privata) ha una duplice valenza è un atto negoziale, ma ha anche efficacia processuale, inoltre, occorre valutare se la qualifica di titolo esecutivo si applica solo alle scritture private autenticate stipulate dopo il 1.3.2006, oppure se la qualifica di titolo esecutivo si applica anche alle scritture private stipulate prima del 1.3.206, ma azionate esecutivamente dopo il 1.3.2006.
Scrittura privata autenticata cone effetti sostanziali e con effetti processuali
Come si è osservato nulla esclude che il titolo esecutivo possa essere contemporaneamente sia un contratto (documento sostanziale), sia un atto processuale. Come documento la scrittura privata autenticata è un atto negoziale, solo quando la scrittura privata viene usata in executivis che produce effetti processuali.
Pertanto, quando si tratta di stabilire la validità sostanziale di quell'atto, occorre avere riguardo alla legge vigente in cui venne formato. Quando, invece, si tratti di stabilire se quell'atto negoziale abbia o possa avere effetti processuali, occorre avere riguardo alla legge processuale (e non certo a quella vigente dell'epoca in cui l'atto venne formato, ma a quella vigente nel momento in cui l'atto viene usato nel processo).
Quindi, anche se è vero che il titolo esecutivo è un atto (processuale), e quando il titolo esecutivo è contemporaneamente un negozio e un atto processuale non è condivisibile l'affermazione per al quale ad esso si applica ad esso la legge esistente al momento in cui viene formato. In quanto al titolo esecutivo stragiudiziale si applicherà la legge sostanziale dell'epoca in viene formato, e la legge processuale dell'epoca in cui viene azionato.
L'attribuzione della qualifica di titolo esecutivo non dipende dalla volontà del debitore o del creditore e non può essere esclusa dalla volontà del debitore o del creditore
L'efficacia esecutiva d'un contratto o d'un negozio unilaterale non è un effetto che discenda dalla volontà delle parti, ma è un effetto che discende dalla volontà della legge. Se un atto non avesse efficacia esecutiva, le parti non potrebbero attribuirgliela. Se la legge gliela attribuisse, le parti non potrebbero cancellarla.
Del resto, il pactum de non exequendo (cioè di non agire in via esecutiva o di non mettere in esecuzione un determinato titolo esecutivo o di non iniziare l'esecuzione forzata) non è un patto che modifica gli effetti (esecutivi) del titolo, ma un normale contratto ad effetti obbligatori in virtù del quale chi possiede il titolo si obbliga a non metterlo in esecuzione (ferma restandone l'esecutività).
Si tratta d'un principio ricevuto e condiviso dalla dottrina giuridica da secoli, e teorizzato dai più insigni giureconsulti del XVIII sec. (come Robert Joseph Pothier) e del XIX sec. (come Frangois Laurent o Giuseppe Chiovenda). Sono ormai tre secoli che la dottrina giuridica non dubita che "i titoli stragiudiziali sono esecutivi non per volontà delle parti, ma per volontà della legge; essi infatti non richiedono affatto che il contraente si assoggetti espressamente all'esecuzione".
Se, dunque, l'efficacia esecutiva dell'atto è questione estranea alla volontà delle parti, non è possibile, neppure, parlare di affidamento, né di interessi da tutelare a favore di colui che sottoscrive un documento che, privo di efficacia esecutiva al momento della sottoscrizione, l'acquisti successivamente.
Non sarà superfluo aggiungere che l'argomento secondo cui chi sottoscrive un documento privo di efficacia esecutiva al momento della sottoscrizione sarebbe titolare di un "affidamento da tutelare" condurrebbe, spinto agli estremi, ad effetti paradossali.
Esposto all'esecuzione forzata, infatti, è per forza di cose il debitore inadempiente. Colui il quale contragga un debito e poi non lo paghi non può certo ritenersi titolare di un "interesse meritevole", né di un "affidamento da tutelare". Pertanto non potrebbe giammai qualificarsi come "meritevole" l'interesse di chi, al momento della stipula d'un negozio, abbia optato per la forma della scrittura privata autenticata (invece che per quella dell'atto pubblico) con l'arrière pensé che, con quel negozio, avrebbe potuto evitare una pronta esecuzione da parte del creditore, in caso di inadempimento.
Diversamente argomentando, si finirebbe per qualificare come "meritevole" l'interesse di chi abbia scelto una forma negoziale piuttosto che un'altra al fine di sottrarsi alle pretese del creditore: interesse che ovviamente nessun ordinamento potrebbe salvaguardare.
Si applicherà il seguente principio di diritto: "Le scritture private autenticate formate prima del 1.3.2006 hanno efficacia di titolo esecutivo, se poste in esecuzione successivamente a tale data".
Cass., civ. sez. III, del 28 febbraio 2019, n. 5823