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Opinioni

La prova della qualità di erede nel processo civile: Cassazione 27.11.2012 n. 21093

Durante un procedimento giudiziario può capitare che una delle parti processuali muoia, così come è possibile che, prima dell’inizio di un procedimento giudiziario, si debbano identificare gli eredi del debitore ormai deceduto per recuperare un credito, in queste ipotesi deve essere provata la qualifica di erede, poichè, altrimenti, non è possibile iniziare o continuare un processo.
A cura di Paolo Giuliano
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L'apertura di una successione mortis causa determina il sorgere di vari problemi, il primo tra questi è quello di individuare chi sono gli eredi.

In modo molto semplificato, si può dire che in presenza di un testamento è questo documento che identifica gli eredi, però potrebbe anche capitare che il testamento non contenga la nomina di un erede, come potrebbe anche mancare un testamento.

In tali ipotesi si apre la c.d. successione ab intestato o legale, cioè è il legislatore che fornisce i criteri per identificare chi potrebbero essere gli  eredi. In poche parole, il legislatore individua un ordine di preferenza tra diversi soggetti che potrebbero succedere (ad esempio la moglie e i figli del de cuius sono preferiti alla padre e ai fratelli dello stesso de cuius ecc.).

Il motivo di tale "graduatoria" o dell'identificazione di diversi possibili eredi, anche se subordinati gli uni agli altri, è semplice il soggetto morto potrebbe anche non essere sposato e potrebbe anche non avere figli oppure (la moglie potrebbe non essere interessata all'eredità del marito), cioiè potrebbe mancare una categoria di eredi, ecco, quindi che il legislatore si limita ad individuare delle categorie di persone che subentrano nella possibilità di diventare eredi se la categoria precedente non esiste o non è interessata all'eredità. Altro interesse che spiega tale scelta è quello di cercare sempre di assicurare un erede ad una data eredità.

Tutti questi soggetti sono (sia i primi della "lista" sia i subordinati), in teoria, possibili eredi, ma non sono effettivi eredi, infatti, possono diventare eredi solo coloro che hanno il diritto di accettare l'eredità. Hanno il diritto di accettare l'eredità solo i primi nella "graduatoria" o "lista di scorrimento", per cui la loro eventuale accettazione esclude (definitivamente) i possibili successori in subordine, mentre,  se i primi della graduatoria, non accettano l'eredità (es. rifiutaono di accettare), il diritto di accettare l'eredità viene trasferito ai cd. chiamati in subordine.

La mera chiamta all'eredità o la mera possibilità di poter accettare l'eredità non significa che l'eredità è automaticamente accettata, poichè spetta sempre al singolo successore decidere se accettare o meno l'eredità, in altri termini, si è in presenza di una scelta facoltativa propria del chiamato ad accettare.  Solo effettuando l'accettazione dell'eredità il chiamato all'eredità (il possibile successore) acquista la qualità e la posizione di erede.

L'accettazione dell'eredità può essere effettuata in modo tacito (non formale) o in modo espresso (formale), l'accettazione dell'eredità espressa può essere effettuata con beneficio di inventario o senza beneficio di inventario, cioè è possibile una accettazione pure e semplice.

Tutta questa fase ereditaria può influenzare l'inizio o la prosecuzione di un procedimento giudiziario.

Nell'ipotesi in cui il creditore si trovi a dover recuperare un credito del de cuius dai suoi eredi, per poter procedere deve dimostrare (provare) che sia stata effettuata l'accettazione dell'eredità, infatti, in assenza di una prova sull'accettazione (espressa o tacita) la sua domanda sarà respinta (quanto meno) per carenza di legittimazione passiva. Viceversa, invece, quando sono gli eredi che devono contestare una sentenza emessa contro il de cuius, sono gli eredi a dover provare la loro posizione di eredi.

Cassazione civ. sez. II del 27 novembre 2012 n. 21093

Osserva il Collegio che gli esponenti hanno proposto ricorso per cassazione assumendo di essere eredi di GB, senza però dimostrare attraverso la produzione di idonea documentazione la propria qualità di eredi. Ciò comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso , trattandosi di questione rilevabile d'ufficio.

Ha statuito questa S.C. che," poiché la facoltà di proporre impugnazione spetta solo ai soggetti partecipi del precedente grado di giudizio, nel quale siano rimasti soccombenti, chi intende proporre ricorso per cassazione nell'asserita qualità di erede della persona che partecipò al precedente giudizio di merito deve provare, tramite le produzioni consentite dall'art. 372 cod. proc. civ., a pena di inammissibilità del ricorso medesimo, sia il decesso della parte originaria del giudizio che l'asserita sua qualità di erede di detta parte. La mancanza di tale prova è rilevabile d'ufficio, in quanto attiene alla titolarità del diritto processuale di adire il giudice dell'impugnazione e, pertanto, alla regolare costituzione del contraddittorio ( Cass. Sez. 2, n. 15352 del 25/06/2010; Cass. n. 1943 del 27.01.2011).

Occorre inoltre ricordare che secondo questa S.C. " in tema di successioni "mortis causa", la delazione che segue l'apertura della successione, pur rappresentandone un presupposto, non è di per sé sola sufficiente all'acquisto della qualità di erede, essendo a tale effetto necessaria anche, da parte del chiamato, l'accettazione, mediante "aditio" oppure per effetto di "pro herede gestio" oppure per la ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 485 cod. civ. Ne consegue che, in ipotesi di giudizio instaurato nei confronti del preteso erede per debiti del "de cuius", incombe su chi agisce, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., l'onere di provare l'assunzione da parte del convenuto della qualità di erede, la quale non può desumersi dalla mera chiamata all'eredità, non essendo prevista alcuna presunzione in tal senso, ma consegue solo all'accettazione dell'eredità, espressa o tacita, la cui ricorrenza rappresenta, quindi, un elemento costitutivo del diritto azionato nei confronti del soggetto evocato in giudizio nella predetta qualità "( Cass. n. 10525 del 30/04/2010).

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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