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La prova della legittimazione per costituire una servitù coattiva di passaggio

La Cassazione del 30.11.2017 n. 28757 ha affermato che colui il quale, affermandosi proprietario di un immobile intercluso, agisca in giudizio, al fine di ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio su altri fondi, non sia tenuto a fornire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendicazione della proprietà.
A cura di Paolo Giuliano
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I vincoli derivanti dal contratto e il potere di disposizione di un bene o di un diritto

In generale gli obblighi e i debiti che nascono da un contratto vincolano solo le parti contrattuali, l'identico principio vale per i diritti che sorgono o derivano da un contratto, relativamente all'acquisto di diritti è prevista una eccezione dall'art. 1411 cc, tale norma prevede che un terzo può acquistare da un contatto stipulato tra altri soggetti dei diritti (cioè solo delle posizioni attive).

In altri termini, il contratto vincola solo le parti contrattuali, ma non può attribuire obblighi o diritti a soggetti estranei al contratto senza il loro consenso.

Legittimazione e titolarità

Diverso dal principio relativo al soggetto obbligato dal contratto è il principio della legittimazione o titolarità del diritto. La legittimazione (o titolarità) riguarda il potere di disposizione del bene o del diritto, la titolarità del diritto sul bene comprende anche il potere di disposizione del bene e del diritto stesso, per rendere più intuitiva la situazione basta pensare che solo il proprietario di una casa può vendere la casa, come il proprietario del fondo servente può costituire una servitù passiva.

La legittimazione all'azione di rivendica

I principio della legittimazione e/o della titolarità sono applicabili anche in sede processuale, anche se con diversa incidenza in base alle diverse azioni esercitate.

Infatti, quando si vuole accertare la proprietà di un bene esercitando l'azione di rivendica ex art. 948 cc, il soggetto legittimato ad esercitare tale azione è solo il proprietario del bene, sussiste, in altri termini, una stretta correlazione tra titolo di proprietà e azione processuale. E tra effetti dell'azione processuale e bene.

Questo stretto legame si riverbera anche sul regime della prova della proprietà del bene rivendicato.

La legittimazione per la costituzione della servitù coattiva di passaggio

In teoria, un identico principio si dovrebbe applicare anche nell'ipotesi in cui un soggetto chiede di costituire una servitù coattiva di passaggio, in questa situazione, è evidente che per chiedere la  costituzione di una servitù attiva di passaggio (benché coattiva) a favore di un proprio fondo occorre essere proprietari del fondo.

La differenza tra azione di rivendica e azione di costituzione coattiva della servitù di passaggio è solo la diversa prova relativa alla proprietà del bene.

Deve ritenersi che colui il quale, affermandosi proprietario di un immobile intercluso, agisca in giudizio, al fine di ottenere la costituzione coattiva di una servitù di passaggio su altri fondi, non sia tenuto a fornire la stessa prova rigorosa richiesta per la rivendicazione della proprietà.

Infatti, con l'azione ex articolo 948, cod. civ. si  mira alla dichiarazione del diritto di proprietà sul fondo, il quale costituisce l'oggetto del contendere, mentre, nel caso di azione diretta a costituire una servitù coattiva di passaggio, si domanda la creazione del vincolo di servitù, onde la proprietà del fondo dominante costituisce unicamente il presupposto legittimante l'esercizio dell'azione, la cui dimostrazione non richiede la cd. "probatio diabolica" e può trovare soddisfazione anche attraverso il mero confluire di univoche presunzioni.

La scelta tra diverse strade per la costituzione di una servitù coattiva di passaggio

La presenza di fondi interclusi, con connessa necessità di creare una servitù coattiva di passaggio, non implica che per giungere al fondo intercluso deve esistere un unico passaggio, anzi è possibile che siano possibili diversi passaggi.

Occorrerà ovviamente scegliere una strada tra le diverse alternative. E' evidente che si tratta di una scelta soggettiva, ma questo non significa che si è in presenza di una scelta completamente discrezionale.

Infatti, occorrerà considerare l'aggravio dei fondi, la distanza percorsa, le distanze legali tra le costruzioni, se si devono erigere opere edili ecc.

Cass., civ. sez. II, del 30 novembre 2017, n. 28757

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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