Quando si partecipa ad una festa, non è detto che si conoscano tutti i partecipanti e non è detto che si conoscano le reali motivazioni che hanno dato vita ai festeggiamenti.
Questo comporta che la mera presenza di esponenti della criminalità organizzata al medesimo evento "mondano" non significa automaticamente che esiste un legame tra i diversi partecipanti all'incontro conviviale e la partecipazione alla festa o alla cena non significa (e non è possibile trarre la prova) si faccia parte di una organizzazione malavitosa.
Però, se già sussistono elementi per provare il legame con una organizzazione criminosa, come si deve valutare la partecipazione alla cena o festa ? E dalla partecipazione all'evento conviviale è possibile desumere la prova della conoscenza delle reali motivi della festa (ad esempio la promozione di alcuni affiliati all'interno della stessa organizzazione criminale) e della partecipazione alla festa è possibile desumere anche la partecipazione alle attività pregresse che hanno, poi, determinato i festeggiamenti ? L'invito e la partecipazione ai festeggiamenti può aumentare il peso del soggetto (e quindi della sua responsabilitò penale) all'interno della stessa organizzazione malavitosa ? La Cassazione penale (anche se in forma semplificata) si occupa proprio di questa particolare fattispecie e risponde ad alcuni di questi quesiti.
Cassazione, pen. sez. I, del 30 luglio 2012, n. 31040
Il ricorso è fondato.
Appare evidente, sul piano logico, che la partecipazione ad un evento conviviale, sia pure cronologicamente susseguente ad un evento che ha interessato l'organizzazione mafiosa, non può avere la stessa valenza della partecipazione diretta al rito di conferimento del grado, o della partecipazione alla riunione degli esponenti di maggior spicco della ‘ndrangheta. Come già affermato da Sez. 6, n. 24446 del 05/05/2009, Rv. 244382, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti, non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen., quando risultino qualificati da abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante.
L'ordinanza deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale del riesame affinché rivaluti la compatibilità logica della affermazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza in ordine alla partecipazione al delitto di associazione di stampo mafioso desunti dalla mera partecipazione dell'indagato ad un evento conviviale.