In questi nuovi articoli (337 bis a 337 octies) sono stati trasportati i vecchi articoli da 155 a 155 sexies (come modificati dalla legge 54 del 2006) del codice civile ed alcuni commi dell'art 6 della legge n. 898/1970 che dettavano alcune disposizioni relative ai figli all'interno della legge sullo scioglimento del matrimonio. Questa nuova sistemazione del codice del 1942 è dovuta al Decreto Legislativo del 28 dicembre 2013 n. 154
Questa novità legislativa ci permette di completare il quadro delle problematiche relative alla separazione e al divorzio. Infatti, in passato abbiamo già analizzato
– l'obbligo di mantenimento del coniuge debole e la questione connessa alla problematica della perdita del diritto al mantenimento per l'addebito della separazione
– l'obbligo di mantenimento dei figli (maggiorenni o meno)
– la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli e del coniuge
– il diritto di abitazione della casa familiare
– l'addebito della separazione
Descrizione della nuova normativa
La riforma ci consente di analizzare anche la responsabilità genitoriale (l'ex c.d. patria potestà) in caso di separazione e divorzio.
Ad una prima valutazione della nuova normativa risulta che
nell'art. 337 ter c.c. sono stati inseriti gli articoli 155 c.c. e alcuni commi dell'art. 6 legge 898/1970
nell'art. 337 quater c.c. è stato inserito gli articoli 155 bis c.c. e alcuni commi dell'art. 6 legge divorzio
nell'art. 337 quinques c.c. è stato inserito l'art. 155 ter c.c.
nell'art. 337 sexies c.c. (che disciplina la casa coniugale) è stato inserito l'art. 155 quater c.c. insieme al comma 12 dell'art. 6 della legge 898 del 1970
nell'art. 337 septies c.c. (che disciplina i figli maggiorenni) è inserito l'art. 155 quinques c.c.
nell'art. 337 octies c.c. (che disciplina l'obbligo di ascoltare il minore in caso di separazione e divorzio) è inserito l'art. 155 sexies c.c.
Quanto esposto sembra evidente che il legislatore ha usato articoli già presenti nel codice civile e articoli sparsi nella legislazione speciale, ma non ha innovato tutto, rifacendo il quadro ex novo, anzi ha accorpato in un unico contesto norme sparse in diversi provvedimenti legislativi.
Dalla Potestà dei genitori alla Responsabilità genitoriale
La Responsabilità genitoriale corrisponde alla Potestà dei genitori prevista nel codice civile del 1942, il cambio di denominazione non è una era "rinfrescata", ma rappresenta un cambio anche di visione del rapporto genitori – figli, infatti, si passa da un potere (potestà) quasi assoluto dei genitori sui figli ad una responsabilità dei genitori verso i figli con diritti dei figli ed obblighi dei genitori verso i figli (si potrebbe anche dire che si è in presenza di diritti e obblighi – quasi – reciproci tra genitori e figli).
Ambito di applicazione
L'art. 337 bis c.c. identifica i casi nei quali le norme da 337 ter a 337 octies sono applicabili, e precisamente si riferiscono alla separazione dei coniugi, allo scioglimento del matrimonio, alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, all'annullamento del matrimonio, alla nullità del matrimonio e, infine, nei procedimenti relativi ai figli nati fuori dal matrimonio. Si può dedurre che si è in presenza di norme generali che regolano i rapporti genitori – figli (ma anche ascendenti – nipoti) quando finisce il matrimonio o quando finisce l'unione di fatto, in presenza di figli nati fuori dal matrimonio (quest'ultima espressione si riferisce sia alle coppie di fatto, ma anche a qualsiasi altra ipotesi, come, ad esempio, i figli nati da relazioni extra coniugali).
Diritti dei figli
L'art. 337 ter c.c. individua i diritti dei figli verso i genitori dopo la separazione o il divorzio, (o la fine della convivenza dei genitori non sposati) in particolare è previsto, come principio generale, che i figli devono avere (anzi, è più corretto affermare che i figli devono continuare ad avere) un rapporto equilibrato con entrambi i genitori, (e con gli ascendenti di entrambi i genitori) anche dopo la fine del matrimonio.
Dunque, come regola generale la fine del matrimonio (o della convivenza) non pone fine ad rapporto genitori – figli, questo principio è applicabile ad entrambi i genitori (indipendentemente) dalle loro vicende come coniugi o conviventi.
Lo stesso articolo aggiunge che i figli, anche dopo la fine del matrimonio, hanno diritto ad avere l'istruzione, l'educazione necessaria, oltre all'assistenza materiale e spirituale. In altri termini, la fine del matrimonio o la fine dell'unione o della convivenza tra i genitori non pone fine agli obblighi di questi ultimi verso i figli.
Per rendere effettivi questi diritti dei figli (e, di conseguenza, continuare a far eseguire ai genitori i propri doveri verso i figli) l'art. 337 ter comma II prevede che il giudice (durante uno dei procedimenti indicati nel precedente art. 337 bis c.c.) adotta tutti i provvedimenti necessari a tal fine, considerando, esclusivamente, l'interesse dei figli.
Mantenimento (economico) dei figli
Affidamento condiviso dei figli
(articolo in aggiornamento)
DECRETO LEGISLATIVO 28 dicembre 2013, n. 154
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219.
in G.U. Serie Generale n.5 del 8-1-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/2014
Art. 55 Introduzione degli articoli da 337-bis a 337-octies del codice civile
1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:
"Art. 337-bis. Ambito di applicazione
In caso di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullita' del matrimonio e nei procedimenti relativi ai figli nati fuori del matrimonio si applicano le disposizioni del presente capo.
Art. 337-ter. Provvedimenti riguardo ai figli
Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Per realizzare la finalita' indicata dal primo comma, nei procedimenti di cui all'articolo 337-bis, il giudice adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilita' che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalita' della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, ivi compreso, in caso di temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei genitori, l'affidamento familiare. All'attuazione dei provvedimenti relativi all'affidamento della prole provvede il giudice del merito e, nel caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia del provvedimento di affidamento e' trasmessa, a cura del pubblico ministero, al giudice tutelare.
La responsabilita' genitoriale e' esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al giudice.
Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori esercitino la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non si attenga alle condizioni dettate, il giudice valutera' detto comportamento anche al fine della modifica delle modalita' di affidamento.
Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalita', da determinare considerando:
1) le attuali esigenze del figlio.
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori.
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore.
4) le risorse economiche di entrambi i genitori.
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.
Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.
Art. 337-quater. Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso
Il giudice puo' disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore.
Ciascuno dei genitori puo', in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 337-ter. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice puo' considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.
Il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilita' genitoriale su di essi; egli deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e puo' ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse.
Art. 337-quinquies. Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli
I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli, l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalita' del contributo.
Art. 337-sexies. Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza
Il godimento della casa familiare e' attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'articolo 2643.
In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e' obbligato a comunicare all'altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l'avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio. La mancata comunicazione obbliga al risarcimento del danno eventualmente verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la difficolta' di reperire il soggetto.
Art. 337-septies. Disposizioni in favore dei figli maggiorenni
Il giudice, valutate le circostanze, puo' disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, e' versato direttamente all'avente diritto.
Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.
Art. 337-octies. Poteri del giudice e ascolto del minore
Prima dell'emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter, il giudice puo' assumere, ad istanza di parte o d'ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l'ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all'ascolto se in contrasto con l'interesse del minore o manifestamente superfluo.
Qualora ne ravvisi l'opportunita', il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, puo' rinviare l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 337-ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell'interesse morale e materiale dei figli.".