MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 7 marzo 2014
Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156. (14A02970)
in G.U. Serie Generale n.87 del 14-4-2014 – Suppl. Ordinario n. 36
Con l'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono stati soppressi alcuni Uffici dei giudici di pace, al fine di ridurre le spese.
Il medesimo decreto legislativo (art. 3, comma 2) dava la possibilità agli enti locali interessati, anche consorziati tra
loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti .
Alcuni enti locali hanno deciso di chiedere il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace soppresso assumersi il carico economico. L'istruttoria condotta ha consentito di valutare positivamente le istanze dirette al mantenimento degli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1 al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;
Ritenuto che, l'ente locale deve anche prevedere all'individuazione dei locali destinati ad ospitare l'ufficio
nonche' del personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase formativa;
Considerati gli oneri derivanti dall'accoglimento della richiesta di mantenimento dell'ufficio del giudice di pace, si rende opportuno prevedere in favore degli enti richiedenti la facolta' di revocare l'istanza presentata entro termini compatibili con i successivi adempimenti necessari per la nuova geografia giudiziaria. Per cui gli enti locali che hanno richiesto il mantenimento degli uffici giudiziari possono procedere, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla entrata in vigore del presente provvedimento alla revoca dell'istanza formulata per il mantenimento dell'ufficio giudiziario (art.5).
Si stabilisce che (art. 1) ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, sono mantenuti, con gli oneri individuati dalla medesima norma a carico degli enti richiedenti, gli uffici del giudice di pace specificamente indicati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.
In seguito alle richieste degli enti locali gli uffici dei giudici di pace soppressi sono indicati nell' allegato n. 2 (art. 2)
Le competenze territoriali degli uffici soppressi sono attribuite ai corrispondenti uffici indicati nell'allegato 3 (art. 2)
Gli uffici del giudice di pace soppressi cessano di funzionare alla data di entrata in vigore del presente decreto (art.4).
Alla medesima data le relative competenze sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui all'allegato 3 del presente decreto (art.4).
Gli enti locali che non abbiano esercitato la facolta' di recesso (ex art. 5) sono tenuti a individuare entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto i locali destinati ad ospitare l'ufficio nonche' il personale dei propri ruoli destinato a svolgere mansioni di supporto all'attivita' giurisdizionale da avviare alla fase formativa. (art. 6)
La mancata comunicazione, entro il termine perentorio di cui al comma precedente, determina la decadenza dell'istanza di mantenimento presentata. (art.6)
Con successivo decreto ministeriale, da emanarsi all'esito della decorrenza dei termini indicati in precedenza (istanze di revoca, ed individuazione sede degli uffici) si procedera' alla ricognizione dell'assetto delle circoscrizioni degli uffici del giudice di pace, apportando le necessarie variazioni agli allegati 1, 2 e 3 (art. 7).