Definizioni.
L'art. 2 definisce l'attività di aggiornamento come quella prevalentemente diretta all’adeguamento e all’approfondimento delle esperienze maturate e delle conoscenze acquisite nella formazione iniziale.
E l'attività di formazione che si caratterizza per l’acquisizione di nuove conoscenze e saperi scientifici, tecnici e culturali utili al perfezionamento delle competenze professionali in materie giuridiche e interdisciplinari.
Soggetti obbligati.
L'art. 5 individua come soggetti obbligati alla formazione continua l’avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio.
Libertà di scelta dei corsi da seguire.
L'art. 6 rubricato con la voce "Libertà di formazione" prevede che Ogni iscritto ha diritto di scegliere liberamente le attività formative alle quali partecipare in relazione alle proprie esigenze di aggiornamento e formazione professionali, ai settori di attività nei quali esercita prevalentemente la professione, ai propri interessi sociali e culturali.
Modalità di formazione: inizio dell'obbligo.
L'art. 11 comma 2 prevede che L’obbligo di formazione continua comincia a decorrere dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all’albo o nel registro dei praticanti abilitati al patrocinio.
Periodo di valutazione triennale.
Sempre l'art. 11 comma 3 prevede che Il periodo di valutazione dell’obbligo di formazione ha durata triennale.
Numero dei crediti triennali ed annuali.
L'art. 11 comma 4 prevede che l’iscritto deve conseguire, nell’arco del triennio formativo, almeno n. 60 Crediti formativi, di cui n. 9 CF nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi e deontologia ed etica professionale.
Ogni anno l’iscritto deve conseguire almeno n. 15 CF, di cui n. 3 nelle materie obbligatorie. È consentita la compensazione dei CF maturati solo nell’ambito del triennio formativo e nella misura massima di n. 5 CF per anno. La compensazione è esclusa per la materia di deontologia ed etica professionale.
Numero di crediti mediante corsi a distanza.
Art. 11 comma 6 prevede che il numero di CF conseguiti in modalità FAD non può superare il limite del 40% del totale dei CF da conseguire nel triennio.
Le modalità di formazione.
Formazione proveniente dall'esterno: l'art. 3 prevede che la formazione si effettua mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche.
Modalità mediante auto-formazione: art. 12 1. Sono valutate ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo anche le seguenti attività:
a) svolgimento di relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato di cui all’art. 43 della legge professionale;
b) pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche online, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense;
c) contratti di insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari;
d) partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale;
e) partecipazione alle commissioni per gli esami di abilitazione all’esercizio della professione forense, per gli esami per l’iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle magistrature superiori, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridicoforense, per tutta la durata dell’esame;
f) attività seminariali di studio, anche nell’ambito della propria organizzazione professionale e mediante l’utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze.
Formazione dell'avvocato specialista.
Gli avvocati che hanno conseguito il titolo di specialista ai sensi dell’art. 9 della legge professionale, sono soggetti all’obbligo di formazione continua ai sensi delle disposizioni del presente regolamento e del regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia ai sensi del citato art. 9 della legge professionale.
Sanzioni.
La violazione del dovere di formazione e aggiornamento professionale e la mancata o infedele attestazione di adempimento dell’obbligo costituiscono
infrazioni disciplinari ai sensi del codice deontologico.
Esenzioni ed esoneri.
Sono esentati dall’obbligo di formazione continua gli avvocati sospesi dall’esercizio professionale, gli avvocati dopo venticinque anni di iscrizione all’albo o dopo il compimento del sessantesimo anno di età; i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo; i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.
In caso di gravidanza, malattie ecc.
Regolamento del CNF del 16 luglio 2014 n. 6 in pdf