Decreto legislativo del 16 marzo 2015, n. 28
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28 aprile 2014, n. 67.
in G.U. Serie Generale n.64 del 18-3-2015
Entrata in vigore del provvedimento: 02/04/2015
Il Decreto legislativo del 16 marzo 2015 n. 28 con l'art. 1 ha introdotto nel codice penale il nuovo articolo 131 bis rubricato con il titolo di "Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto", la ratio del legislatore è quella di fornire al giudice penale una via di "uscita" legale o legislativa in presenza di situazioni che anche se formalmente reati, in realtà risultano irrilevanti ai fini penali (in questo senso tenuti), per chiarire si potrebbe pensare al povero indigente che ruba un panino dal valore di un euro per poter mangiare (o per sfamare i propri figli).
Non punibilità. Il legislatore parla di non punibilità per la tenuità del fatto, quindi, si dovrebbe pensare che il reo è imputabile, ma non punibile.
Il problema, semmai, è delimitare cosa si intende per tenuità del fatto, infatti, anche una coltellata che produce "solo" un punto di sutura potrebbe essere considerata "tenue" e, quindi, non punibile.
Pena detentiva non superiore a 5 anni (requisito oggettivo non discrezionale). Il primo requisito per poter richiedere la non punibilità ex art. 131 cbis cp è dato dal fatto che è necessario che il fatto illecito rientri nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, di conseguenza l'art. 131 bis cp non è applicabile quando si è in presenza di reati che prevedono pene detentive superiori a 5 anni.
Ai fini della quantificazione della pena non si fa riferimento alla pena editale del reato, ma alla pensa concreta imputabile infatti, è previsto che ai fini della determinazione della pena detentiva no si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69. Se questa interpretazione è corretta l'art. 131 bis cp avrebbe un'applicazione generale e non limitata solo ad alcuni tipi di reati.
Pena pecuniaria. La presenza di una pena pecuniaria (da sola o congiunta alla pena detentiva) non esclude l'applicabilità dell'art. 131 bis cpc
Tipo di condotta (requisito soggettivo o discrezionale). Per l'applicabilità dell'art. 131 bis cp non è sufficiente una pena inferiore a 5 anni, ma sono necessaria anche altri requisiti, infatti, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. Di conseguenza, se la condotta è abituale, il danno non è eseguo e l'offesa non è "tenue" non è applicabile l'art. 131 bis cp (risulta evidente che il legislatore ha lasciato un margine di discrezionalità al giudice, al fine di valutare caso per caso la situazione concreta).
Il legislatore specifica che si è in presenza di un comportamento abituale che esclude l'applicazione del 131 bis cpc nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso piu' reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.
Casi codificati di esclusione dell'applicazione del 131 bis cp. Il legislatore giunge a codificare delle ipotesi in cui l'art. 131 bis cp non è applicabile, infatti, è previsto che l'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa
della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali
conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona. In particolare non è applicabile l'art. 131 bis cp:
- quando si agisce per motivi futili o abietti
- con crudeltà
- in presenza di sevizie
- il soggetto danneggiato non può "difendersi" (es. incapace)
- oppure quando dal fatto illecito sono derivate la morte, lesioni gravissime, ad una persona (non necessariamente sil soggetto che subisce il reato).
L'art. 131 bis cp si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuita' del danno o del pericolo come circostanza attenuante.