Nel caso di decesso di una delle parti processuali (prima della costituzione) l'art. 299 cpc prevede che "se sopravviene la morte di una delle parti il processo è interrotto, salvo che coloro ai quali spetta di proseguirlo si costituiscano volontariamente, oppure l'altra parte provveda a citarli in riassunzione osservati i termini di cui all'articolo 163bis"
Nel caso di decesso di una delle parti processuali (dopo la costituzione) l'art. 300 cpc prevede che se la morte "si avvera nei riguardi della parte che si è costituita a mezzo di procuratore, questi lo dichiara in udienza o lo notifica alle altre parti. Dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto, salvo che avvenga la costituzione volontaria o la riassunzione a norma dell'articolo precedente. Se la parte è costituita personalmente, il processo è interrotto al momento dell'evento. Se la morte si avvera o è notificato dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione".
Il meccanismo processuale che regola l'evento morte di una delle parti costituite nel processo prevede che l'evento morte non opera automaticamente nel processo, ma per operare (o per produrre effetti) deve essere reso evidente (formalizzato) mediante la una dichiarazione del legale in udienza o mediante un atto notificato alle altre parti, però, la dichiarazione relativa alla morte potrebbe mancare, in quanto l'avvocato della parte deceduta potrebbe non sapere che la parte che rappresenta è morta.
In situazioni simili (in cui si è verificata la morte di una delle parti, ma il decesso non è formalmente portato (dichiarato) nel procedimento), si verifica una vicenda che di scissione tra realtà e processo, del resto, è lo stesso legislatore che ammette che l'evento morte non produce effetti processuali, infatti, da un lato afferma che "dal momento di tale dichiarazione o notificazione il processo è interrotto" dall'altro che "se la morte si avvera o è notificata dopo la chiusura della discussione davanti al collegio, esso non produce effetto se non nel caso di riapertura dell’istruzione"
Questa fase di non rilevanza dell'effetto morte nell'ambito processuale (quando la parte è costituita con avvocato) potrebbe essere breve, ma potrebbe durare anche anni ed essere scoperta sono in gradi di giudizio successivi al primo. Naturalmente, gli eredi del deceduto non possono beneficiare dell'eventuale mancata dichiarazione del processo per cui:
- la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comportano, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, (cioè formalmente l'avvocato della parte deceduta continua ad avere tutti i poteri di gestione della lite e continua nell'attività processuale)
- l'ultrattività del mandato alla lite comporta che la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex art. 285 c.p.c., è idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione nei confronti della parte deceduta o del rappresentante legale di quella divenuta incapace;
- il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è richiesta la procura speciale in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace;
- è ammissibile la notificazione dell'impugnazione presso di lui, ai sensi dell'art. 330, primo comma, c.p.c., senza che rilevi la conoscenza aliunde di uno degli eventi previsti dall'art. 299 c.p.c. da parte del notificante (Cass., 4 luglio 2014, n. 15295).
Resta aperta tutta la questione relativa all'identificazione dell'erede sia nel processo di cognizione, sia nel processo di esecuzione.
Cass., civ. sez. III, del 14 luglio 2015, n. 14652 in pdf