La mediazione tributaria obbligatoria è stata introdotta dall’art. 39 del decreto-legge n.98 del 2011 che ha inserito l’art. 17-bis nel decreto legislativo n. 546 del 1992. Non si tratta del primo esempio di mediazione obbligatoria presente nel nostro ordinamento e certo non priva di incognite (ma forse, per la fase di pre-contenzioso è superiore alla mediazione civile obbligatoria)
Mediazione civile e mediazione tributaria. Anche se si tratta di uno strumento deflativo del contenzioso tributario per prevenire ed evitare le controversie che possono essere risolte senza ricorrere al giudice, tenendo conto degli orientamenti della giurisprudenza e quindi dell’esito ragionevolmente pronosticabile del giudizio, la mediazione tributaria è istituto diverso dalla mediazione disciplinata dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 286, che opera relativamente alla “conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili” (articolo 2 del medesimo D.Lgs. n. 28 del 2010). In ambito tributario – ove peraltro vige il principio della indisponibilità dei diritti – la mediazione applicabile è unicamente quella prevista dall’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo cui “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, relative ad atti emessi dall’Agenzia delle entrate, chi intende proporre ricorso è tenuto preliminarmente a presentare reclamo secondo le disposizioni seguenti …”.
Le differenze non sono solo di materia" ma riguardano anche le modalità operative, prime fra tutti l'esigenza di esporre già in sede di mediazione tributaria (anche se non ad un terzo, ma all'ufficio legale dell'Agenzai delle Entrate) tutte le proprie motivazioni (elemento che manca nella mediazione civile)
Le controversie oggetto di mediazione. La mediazione tributaria può essere applicata solo per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, per gli atti in cui sia (o sarà parte processuale l'Agenzia delle Entrate), quindi, la mediazione sarà relativa a tutti gli atti impugnabili, individuati dall’art. 19 del D.lgs. n. 546 del 1992, emessi esclusivamente dall’Agenzia delle entrate e notificati a partire dal 1° aprile 2012.
Rientrano fra quelli per i quali è obbligatorio presentare istanza di mediazione, anche gli atti emessi a partire dal 1° dicembre 2012 dagli Uffici provinciali – Territorio dell’Agenzia. La mediazione può riguardare le controversie relative all'avviso di accertamento, avviso di liquidazione, provvedimento che irroga le sanzioni ecc.
Il valore della controversia va determinato con riferimento a ciascun atto impugnato ed è dato dall’importo del tributo contestato dal contribuente.
Legittimazione a presentare l'istanza di mediazione. Procedimento. In ragione dello stretto nesso tra l’istanza di mediazione e il ricorso
giurisdizionale, vi è perfetta coincidenza tra la legittimazione processuale attiva nel giudizio tributario e la legittimazione a presentare l’istanza di cui all’articolo 17-bis.Ciò comporta che l’istanza può essere alternativamente presentata: dal contribuente che ha la capacità di stare in giudizio, sia direttamente sia a mezzo di procuratore generale o speciale; la procura va conferita con atto pubblico o per scrittura privata autenticata;- dal difensore, nelle controversie di valore pari o superiore a 2.582,28 euro.
L’atto contenente sia il ricorso che l’istanza di mediazione va notificato alla Direzione regionale o provinciale o al Centro operativo dell’Agenzia delle entrate competenti, con le modalità e nel termine previsti per il ricorso. Si applica, quindi, la sospensione feriale dei termini dal 1° agosto al 15 settembre.
All’istanza deve essere allegata copia dei documenti che il contribuente intende depositare al momento dell’eventuale costituzione in giudizio.
L’istanza è fondata sugli stessi motivi del ricorso.
L'istanza di mediazione può contenere una proposta di mediazione.
Procedimento di mediazione. L’istruttoria relativa al procedimento di mediazione è attribuita ad apposite strutture diverse ed autonome da quelle che curano l’istruttoria degli atti impugnati. Quindi, la mediazione tributaria, a differenza della mediazione civile obbligatoria, non è affidata ad un terzo estraneo alle parti.
Ed è opportuno notare che se da un lato, c'è l'obbligo per il contribuente di presentare preventivamente l’istanza all’Ufficio e, dall’altro lato, impone all’Ufficio di esaminare l’istanza di mediazione del contribuente e di riscontrarla in maniera espressa. Questo, però non significa che si debba e si possa giungere ad un accordo (di mediazione).
Infatti, l’Ufficio legale (o la struttura di staff), dopo aver esaminato l'istanza, è libero di muoversi come ritiene opportuno anche se la scelta finale dovrà considerare tre elementi l'incertezza delle questioni controverse, il grado di sostenibilità della pretesa e il principio di economicità dell’azione amministrativa.
La mediazione comporta il beneficio per il contribuente dell’automatica riduzione delle sanzioni amministrative del 60%.
Rapporto tra mediazione e ricorso in commissione. Quanto al rapporto tra mediazione e ricorso si può affermare che la mediazione tributaria – non determina, un più gravoso esercizio dell’azione in giudizio per il contribuente, dal momento che in caso di mancata conclusione positiva della fase
amministrativa della mediazione, la norma considera l’azione giudiziaria già esercitata, richiedendo al contribuente, per l’attivazione del contenzioso esclusivamente l’ordinario onere della costituzione in giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale.
Per gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, la presentazione dell'istanza diventa condizione di procedibilità del ricorso.
Il contributo unificato è dovuto soltanto nel momento in cui il contribuente dovesse eventualmente depositare il ricorso presso la segreteria della Commissione tributaria provinciale, in caso di esito negativo del procedimento di mediazione.
Ricorso alla Commissione tributaria. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell’istanza da parte della Direzione regionale o provinciale, senza che sia stata conclusa la mediazione ovvero che sia intervenuto l’accoglimento, anche parziale, o il diniego dell’istanza, inizia a decorrere il termine di trenta giorni per l’eventuale costituzione in giudizio del contribuente, a cui invece si applica la sospensione feriale dei termini.
La costituzione avviene con il deposito presso la Commissione tributaria provinciale, del ricorso con l’istanza, con le stesse modalità previste per il ricorso non preceduto da mediazione tributaria obbligatoria.
Per gli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014, il termine di 90 giorni deve essere computato applicando le disposizioni sui termini processuali e quindi tenendo conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre, oltre che di tutte le disposizioni relative alla sospensione o interruzione dei termini processuali.
Inoltre, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio. In caso di deposito del ricorso prima del decorso di questo termine, l’Agenzia delle entrate può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.
Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 19 marzo 2012 n. 9/E in pdf
Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 12 febbraio 2014 n. 1/E in pdf