Il Decreto del Ministro della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140, denominato, "Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita' per la formazione degli amministratori di condominio nonche' dei corsi di formazione per gli amministratori condominiali" pubblicato in Gazzetta ufficiale del 24 settembre 2014 n. 222 regola i corsi di formazione e di aggiornamento degli amministratori di condominio.
L'oggetto del regolamento è quello di individuare, con precisione, da un lato, il tipo di formazione e di aggiornamento che deve seguire un amministratore di condominio, dall'altro, i requisiti di formazione dei "formatori" degli amministratori di condominio. (art. 1)
La finalità è quella di creare, aumentare oppure semplicemente migliorare le conoscenze di base dell'amministratore di condominio, soprattutto dal punto di vista giuridico. Considerando l'evoluzione normativa, giurisprudenziale e scientifica che si susseguono, quasi ogni giorno (art. 2).
Requisiti dei formatori (art. 3). I formatori devono avere i seguenti requisiti: oltre al possesso dei onorabilita' e professionalita', a) il godimento dei diritti civili; b) di non essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni; c) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione; d) di non essere interdetti o inabilitati; e) di aver maturato una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici e di aver conseguito alternativamente uno dei seguenti titoli: laurea anche triennale; abilitazione alla libera professione; docenza in materie giuridiche, tecniche ed economiche presso universita', istituti e scuole pubbliche o private riconosciute. Possono svolgere attivita' di formazione ed aggiornamento anche: i docenti che abbiano elaborato almeno due pubblicazioni in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici, dotate di codice identificativo internazionale (ISBN) ai sensi dell'articolo 1, lettera t), del decreto ministeriale 7 giugno 2012, n. 76; coloro che hanno gia' svolto attivita' di formazione in materia di diritto condominiale o di sicurezza degli edifici in corsi della durata di almeno 40 ore ciascuno, per almeno sei anni consecutivi prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.
Il punto sub "e" merita una particolare attenzione, perché i formatori devono avere una specifica competenza in materia di amministrazione condominiale o di sicurezza degli edifici in aggiunta devono avere uno degli altri requisiti indicati nella lettera sub "e" art. 3 (laurea triennale, abilitazione alla libera professione ecc.)
Tutti questi elementi devono essere provati (questa è la locuzione usata dal legislatore) al responsabile scientifico, con apposita documentazione.
Oltre ai formatori è introdotta la figura del Responsabile scientifico (art. 4). La funzione di responsabile scientifico puo' essere svolta da un docente in materie giuridiche, tecniche o economiche (ricercatore universitario a tempo determinato o a tempo indeterminato, professore di prima o di seconda fascia, docente di scuole secondarie di secondo grado), un avvocato o un magistrato, un professionista dell'area tecnica. I soggetti appena individuati, che possono anche essere in trattamento di quiescenza, devono essere in possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' di cui all'articolo 3 del presente regolamento.
Quindi, ai Responsabili Scientifici oltre a possedere i requisiti indicati nell'art. 3 devono anche avere i requisiti indicati nell'art. 4
Il Responsabile scientifico ha il compito di verificare il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionalita' dei formatori tramite riscontro documentale, e verifica il rispetto dei contenuti programmi di formazione (vedi art. 5 ), le modalita' di partecipazione degli iscritti e di rilevamento delle presenze, anche in caso di svolgimento dei corsi in via telematica.
Il responsabile scientifico attesta il superamento con profitto di un esame finale sui contenuti del corso di formazione e di aggiornamento seguito dai partecipanti.
Esame finale obbligatorio. Risulta evidente che il corso di formazione o di aggiornamento si chiude con un esame finale.
Svolgimento e contenuti dell'attivita' di formazione e di aggiornamento (art. 5). Sul punto occorre distinguere un corso di formazione (avente ad oggetto un programma didattico con durata di 72 ore (che comprende anche esercitazioni pratiche). Mentre i corsi di aggiornamento hanno una durata di 15 ore e riguardano solo elementi in materia di amministrazione condominiale, in relazione all'evoluzione normativa, giurisprudenziale e alla risoluzione di casi teorico-pratici.
Contenuto dei corsi di formazione e aggiornamento (art. 5). I corsi di formazione e di aggiornamento contengono moduli didattici attinenti le materie di interesse dell'amministratore, quali: a) l'amministrazione condominiale, con particolare riguardo ai compiti ed ai poteri dell'amministratore; b) la sicurezza degli edifici, con particolare riguardo ai requisiti di staticita' e di risparmio energetico, ai sistemi di riscaldamento e di condizionamento, agli impianti idrici, elettrici ed agli ascensori e montacarichi, alla verifica della manutenzione delle parti comuni degli edifici ed alla prevenzione incendi; c) le problematiche in tema di spazi comuni, regolamenti condominiali, ripartizione dei costi in relazione alle tabelle millesimali; d) i diritti reali, con particolare riguardo al condominio degli edifici ed alla proprieta' edilizia; e) la normativa urbanistica, con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, alla legislazione speciale delle zone territoriali di interesse per l'esercizio della professione ed alle disposizioni sulle barriere architettoniche; f) i contratti, in particolare quello d'appalto ed il contratto di lavoro subordinato; g) le tecniche di risoluzione dei conflitti; h) l'utilizzo degli strumenti informatici; i) la contabilita'.
L'inizio di ciascun corso, le modalita' di svolgimento, i nominativi dei formatori e dei responsabili scientifici sono comunicati al Ministero della giustizia non oltre la data di inizio del corso.
Il corso di formazione e di aggiornamento puo' essere svolto anche in via telematica, salvo l'esame finale, che si svolge nella sede individuata dal responsabile scientifico.
Il Decreto del Ministro della Giustizia del 13 agosto 2014, n. 140 in pdf