I limiti legali dell’attività del rappresentante sono duplici:
a) il rappresentante deve agire entro i poteri conferiti dal rappresentante altrimenti il negozio concluso è inefficace e il rappresentante risponde dei danni subiti dal terzo contraente in buona fede;
b) il conflitto di interessi diretto o indiretto.
La rappresentanza senza potere ed eccesso del potere rappresentativo. La caratteristica tipica della rappresentanza (la produzione diretta degli effetti del contratto stipulato dal rappresentante nella sfera giuridica del rappresentato) presuppone necessariamente l’esistenza della procura. La mancanza (in tutto o in parte) della procura è regolata dall’art. 1398 c.c. il quale dispone che “colui che ha contrattato come rappresentante senza averne i poteri o eccedendo i limiti delle facoltà conferitegli, è responsabile del danno che il terzo contraente ha sofferto per avere confidato senza sua colpa nella validità del contratto.”
La mancanza di legittimazione può essere totale (c.d. totale carenza di potere), come quando la procura (ab origine) non è mai stata conferita.
La mancanza di legittimazione può essere parziale (c.d. parziale carenza di potere) e si verifica quando c’è una procura, ma l’attività giuridica svolta non è in presente nella procura (eccesso di potere rappresentativo), in questo contesto il rappresentante supera i limiti poteri conferiti, in altri termini, il soggetto è fornito di procura, ma quest’ultima non è sufficiente a coprire l’atto posto in essere.
Sia il difetto di procura, sia l’eccesso di rappresentanza rientrano nella categoria della rappresentanza senza potere, poiché in entrambi i fenomeni manca la legittimazione rappresentativa. In entrambi i casi colui che agisce (spendendo il nome del rappresentato) non aveva il potere di farlo. Entrambe le vicende sono sanzionate nello stesso modo: il contratto concluso non vincola il rappresentato, (ma non vincola neppure il rappresentante).
L’atto concluso dal falso rappresentante è perfetto ma non può produrre effetti tra terzo contraente e rappresentato, perché il falso rappresentante non ha i poteri per vincolarlo. L’atto, inoltre, non può produrre effetti tra il terzo contraente e il falso rappresentante, poiché quest’ultimo non ha stipulato per sé ma per il falso rappresentato, del resto, la spendita del nome (anche se illegittima) esclude l’imputazione dell’atto al dichiarante.
Il rappresentato può far propri gli effetti dell'attività compiuta al falso procurator tramite la ratifica. L’art. 1399 c.c. stabilisce che “nel caso di rappresentanza senza potere, il contratto può essere ratificato dal rappresentato, con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso. La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi. Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica. Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunziarsi sulla ratifica, assegnandogli un termine, scaduto il quale nel silenzio la ratifica si intende negata. La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi”.
La ratifica è un negozio giuridico unilaterale “consiste in una manifestazione di volontà del dominus diretta ad approvare l'operato del rappresentante, per la quale non sono richieste formule sacramentali, occorrendo però che la volontà di fare propri gli effetti del negozio già concluso sia manifestata in modo chiaro ed inequivoco, non necessariamente per iscritto (ove tale forma non sia richiesta per l'atto compiuto dal rappresentante)”attività compiuta dal falso rappresentante, di fatto si attribuisce efficacia al contratto (inefficace) concluso da falso rappresentato.
Requisiti della ratifica. La ratifica può essere legittimamente compiuta solo dal dominus. Per ratificare è necessario che il dominus sia a conoscenza del negozio compiuto dal falso rappresentato, di conseguenza, non equivale a ratifica il conferimento di una procura per la stipula dello stesso contratto già concluso dal falso rappresentante, se il rappresentato è ignaro dell’attività compiuta dal falso rappresentante. Inoltre, l’inattività o il silenzio dello pseudo dominus, dopo aver avuto la mera conoscenza dell’attività del falso rappresentante, non è equiparabile a ratifica, poiché il silenzio o l’inattività non ha nessun valore.
Non è necessario che la ratifica contenga l’indicazione espressa del contratto ratificato e del motivo per cui ci sarebbe il difetto di rappresentanza, in quanto la ratifica non è una convalida e non si applica la disciplina per la convalida del contratto annullabile (1444 c.c.).
La volontà di ratificare può essere desunta dall’esecuzione del contratto da parte del falso rappresentato o dall’approvazione del rendiconto da cui risulta l’attività posta in essere, altre volte la ratifica può consistere nel compimento di atti o comportamenti che non potevano essere compiuti se non fosse stato accettato il contratto concluso dal falso procurator [ad esempio la volontà di ratificare può essere desunta dall’azione giudiziaria intrapresa per ottenere l’esecuzione del contratto o del pagamento della penale].
L’accertamento dell’esistenza di una ratifica è compito del giudice.
Le conseguenze della ratifica. La ratifica ha effetto retroattivo, per cui il contratto concluso dal falso procurator acquista efficacia fin dall’origine, come se fosse stato concluso ab initio dal rappresentante legittimato.
Cass. civ. sez. II, del 15 gennaio 2014 n. 703 in pdf