I coniugi (non i conviventi) hanno, in alcuni casi, la possibilità di presentare una dichiarazione dei redditi congiunta .
Se la dichiarazione congiunta semplifica (da un lato) alcuni passaggi burocratici, non bisogna nascondere (dall'altro lato) gli effetti che derivano dall'uso di questa particolare scelta.
Occorre, prima di tutto, ricordare che si tratta di una scelta volontaria, non obbligatoria, inoltre nel momento in cui i coniugi decidono di percorre questa strada devono anche essere coscienti del fatto che a norma dell'art. 17 della legge del 13 aprile 1977 n. 114 è previsto che "Ai fini della liquidazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultante dalla dichiarazione presentata a norma del comma precedente, le imposte nette determinate separatamente per ciascuno dei coniugi si sommano e le ritenute e i crediti di imposta si applicano sul loro ammontare complessivo. La notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche iscritta nei ruoli e' eseguita nei Confronti del marito. Gli accertamenti in rettifica sono effettuati a nome di entrambi i coniugi e notificati a norma del comma precedente (al marito). I coniugi sono responsabili in solido per il pagamento dell'imposta, soprattasse, pene pecuniarie e interessi iscritti a ruolo a nome del marito".
Da questa norma occorre prima di tutto sottolineare che in presenza di dichiarazione congiunta entrambi i coniugi sono responsabili (verso lo Stato) in solido per il pagamento dell'imposta ecc., questo significa che l'amministrazione finanziaria scegliere, per il recupero, di quanto dovuto il coniuge più solvibile, anche se, di fatto, il mancato pagamento dell'imposta (o l'accertamento della maggiore imposta) non è dipeso da un proprio comportamento o dal proprio reddito.
La responsabilità in solido dei coniugi (verso l'amministrazione finanziaria e derivante dalla scelta derivante dalla dichiarazione congiunta), non può essere contestato dal fatto che la stessa legge prevede che alcuni atti devono essere notificati al marito, in quanto si tratta di un'ulteriore vantaggio (o semplificazione) fornito dal legislatore all'amministrazione finanziaria.
Infatti, in presenza di due obbligati solidali dovendo scegliere a quale di questi notificare alcuni atti (precedenti all'esecuzione o al recupero concreto delle somme) il legislatore ha previsto che la notifica della cartella dei pagamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche o gli accertamenti in rettifica (anche se effettuati a nome di entrambi i coniugi) sono sempre notificati al marito.
Infatti, da un lato il coniuge (moglie) che non riceve questi documenti non subisce una lesione del suo diritto alla difesa potendo, in seguito, sempre contestarne il contenuto e difendersi, dall'altro, la facoltà di notificare alcuni atti solo al marito, è una mera scelta di semplificazione procedurale, che non intacca la responsabilità solidale dei coniugi verso lo Stato.
Chiariti questi aspetti preliminari, occorre anche chiedersi cosa accade se dopo al presentazione della dichiarazione congiunta i due coniugi si separano, cioè occorre chiedersi se la separazione dei coniugi elimina la responsabilità solidale degli stessi verso lo Stato. La risposta è negativa, poiché la separazione dei coniugi (in quanto tale) non elimina la responsabilità solidale verso lo Stato, inoltre, la separazione non impedisce al coniuge che non avesse avuto notizia delle notifiche degli atti all'ex marito di far valere le proprie ragioni verso lo Stato.
L'unica tutela per l'ex coniuge (in particolare la moglie che non riceve le notifiche fatte all'ex marito) potrebbe essere quella di inserire negli accordi di separazione una clausola con la quale il marito deve informare la moglie delle eventuali notifiche provenienti dall'amministrazione finanziaria, prevedendo una penale per l'omessa o per la ritardata comunicazione, si tratta, in ogni caso, di accordi interni tra gli ex coniugi, che non avranno mai rilevanza verso l'esterno (cioè verso lo Stato).
Cass. civ. sez. VI del 29 luglio 2014 n. 17160 in pdf