Le regole giuridiche della vita di coppia
La Legge 76/2016 offre alcune alternative o scelte (sostanzialmente degli schemi giuridici) alle persone su come regolare la propria vita di coppia: infatti, oltre al matrimonio, c'è la possibilità di accedere ad una convivenza di fatto oppure ad una convivenza stabile.
La convivenza semplice è una convivenza basata su una relazione di mero fatto, non regolata dalla legge, in quanto si fonda sul mero accordo di due persone che decidono di stare insieme.
La convivenza stabile è sempre una convivenza, ma richiede una dichiarazione (di convivenza) effettuata all'anagrafe ed prevede la possibilità di regolare, con degli accordi (di convivenza), alcuni aspetti (patrimoniali) della vita in comune.
Lo stesso legislatore (comma 36 art. 1 Legge 76/2016) fornisce una definizione di convivenza prevedendo che "si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile"
L'accertamento della convivenza
La convivenza presuppone una dichiarazione (comma 37 art. 1 legge 76/2016) da inserirsi nei registri anagrafici (Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223). Si tratta di una dichiarazione ufficiale nelle quali due soggetti dichiarano di convivere e dalla quale derivano alcuni diritti ed alcune possibilità per i medesimi conviventi.
Diritti dei conviventi
Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno (comma 48 art. 1 legge 76/2016).
Il convivente ha diritto al risarcimento del danno derivante dal decesso dell'altro convivente per fatto illecito commesso da un terzo (comma 48 art. 1 legge 76/2016)
I conviventi hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge (es. diritti di visita) nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
In caso di malattia i conviventi hanno diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso alle informazioni personali previste per i coniugi e i familiari (comma 39 art. 1 legge 76/2016).
Il convivente può essere delegato a prendere delle decisioni in caso di malattia o in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie; tale delega è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
Il convivente può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno.
Diritto di abitazione della casa familiare del convivente
La legge 76/2016 ha regolato anche il diritto di abitazione della casa familiare (per il convivente) in caso di morte o cessazione della convivenza. La legge regola l'ipotesi in cui la casa familiare sia di proprietà del convivente deceduto o sia in affitto (non in proprietà).
Il caso di morte del convivente proprietario della casa adibita a residenza dei conviventi, il convivente superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Si tratta di un diritto proprio del convivente superstite, non legato alla presenza di figli.
Se nella casa familiare coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
Il diritto di abitare la casa familiare di proprietà del convivente deceduto viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
Se la casa familiare è in locazione la legge prevede che nei casi di morte del convivente conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente ha facoltà di succedergli nel contratto.
Il lavoro del convivente nell'impresa familiare
La legge 76/2016 regola anche il lavoro del convivente nell'impresa familiare
Al convivente che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonchè agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.
Il contratto di convivenza e il regime patrimoniale dei conviventi
I conviventi possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza. La locuzione possono significa che non è obbligatorio stipulare il contratto di convivenza
Il contratto convivenza (come le successive modifiche e/o la risoluzione) richiede la forma scritta, a pena di nullità. In particolare è richiesto l'atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Quindi, anche l'avvocato può autenticare le firme del contratto di convivenza.
Contenuto del contratto di convivenza
Il contratto deve indicare le generalità delle parti (nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, residenza) inoltre, può contenere: a) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; b) la scelta relativa all'adozione del regime patrimoniale della comunione dei beni (previsto dal codice civile per i coniugi). Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
Opponibilità ai terzi del contratto di convivenza
Per l'opponibilità ai terzi del contratto di convivenza, tale contratto deve essere iscritto nell'anagrafe del comune di residenza dei conviventi a cura del professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione.
Nullità del contratto di convivenza
II contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile se concluso: a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza; b) tra persone legate da vincoli di parentela (in violazione del comma 36 art. 1); c) da persona minore di età; d) da persona interdetta giudizialmente; e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.
Scioglimento del contratto di convivenza
Il contratto di convivenza si risolve per: a) accordo delle parti; b) recesso unilaterale; c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona; d) morte di uno dei contraenti.
La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata.
Qualora il contratto di convivenza preveda il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di scioglimento della comunione legale dei coniugi.
Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto e al comune di residenza dei conviventi.
Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
Il convivente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
Nel caso di morte di uno dei conviventi, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinchè provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.