DECRETO-LEGGE 12 settembre 2014, n. 132
Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
in G.U. Serie Generale n.212 del 12-9-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/09/2014
Art. 2 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato e' un accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealta' per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo anche ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.
2. La convenzione di negoziazione deve precisare:
a) il termine concordato dalle parti per l'espletamento della procedura, in ogni caso non inferiore a un mese;
b) l'oggetto della controversia, che non deve riguardare diritti indisponibili.
3. La convenzione e' conclusa per un periodo di tempo determinato dalle parti, fermo restando il termine di cui al comma 2, lettera a).
4. La convenzione di negoziazione e' redatta, a pena di nullita', in forma scritta.
5. La convenzione e' conclusa con l'assistenza di un avvocato.
6. Gli avvocati certificano l'autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilita' professionale.
7. E' dovere deontologico degli avvocati informare il cliente all'atto del conferimento dell'incarico della possibilita' di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita.
Art. 3 Improcedibilita'
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale.
L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita e' gia' iniziata, ma non si e' conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non e' stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori.
2. Quando l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se l'invito non e' seguito da adesione o e' seguito da rifiuto entro trenta giorni dalla sua ricezione ovvero quando e' decorso il periodo di tempo di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica:
a) nei procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
b) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini
della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice
di procedura civile;
c) nei procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione
relativi all'esecuzione forzata;
d) nei procedimenti in camera di consiglio;
e) nell'azione civile esercitata nel processo penale.
4. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita nei casi di cui al comma 1 non preclude la concessione di provvedimenti urgenti e cautelari, ne' la trascrizione della domanda giudiziale.
5. Restano ferme le disposizioni che prevedono speciali procedimenti obbligatori di conciliazione e mediazione, comunque denominati.
6. Quando il procedimento di negoziazione assistita e' condizione di procedibilita' della domanda, all'avvocato non e' dovuto compenso dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. A tale fine la parte e' tenuta a depositare all'avvocato apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', la cui sottoscrizione puo' essere autenticata dal medesimo avvocato, nonché a produrre, se l'avvocato lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicita' di quanto dichiarato.
7. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando la parte puo' stare in giudizio personalmente.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo acquistano efficacia decorsi novanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 4 Non accettazione dell'invito e mancato accordo
1. L'invito a stipulare la convenzione deve indicare l'oggetto della controversia e contenere l'avvertimento che la mancata risposta all'invito entro trenta giorni dalla ricezione o il suo rifiuto puo' essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli articoli 96 e 642, primo comma, del codice di procedura civile.
2. La certificazione dell'autografia della firma apposta all'invito avviene ad opera dell'avvocato che formula l'invito.
3. La dichiarazione di mancato accordo e' certificata dagli avvocati designati.
Art. 5 Esecutivita' dell'accordo raggiunto a seguito della convenzione e trascrizione
1. L'accordo che compone la controversia, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati che le assistono, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
2. Gli avvocati certificano l'autografia delle firme e la conformita' dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.
3. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato.
4. Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato.
Art. 6 Convenzione di negoziazione assistita da un avvocato per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
1. La convenzione di negoziazione assistita da un avvocato puo' essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 10 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. L'avvocato della parte e' obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, secondo periodo, e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 ad euro 50.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede e' competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
5. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 49, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di scioglimento del matrimonio;»;
b) all'articolo 63, comma 1, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente lettera:« g-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonche' di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.»;
c) all'articolo 69, comma 1, dopo la lettera d), e' aggiunta la seguente lettera:« d-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio;».
Art. 7 Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro
1. All'articolo 2113 del codice civile, al quarto comma, dopo le parole "del codice di procedura civile" sono aggiunte le seguenti: «o conclusa a seguito di una procedura di negoziazione assistita da un avvocato».
Art. 8 Interruzione della prescrizione e della decadenza
1. Dal momento della comunicazione dell'invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita ovvero della sottoscrizione della convenzione si producono sulla prescrizione gli effetti della domanda giudiziale. Dalla stessa data e' impedita, per una sola volta, la decadenza, ma se l'invito e' rifiutato o non e' accettato nel termine di cui all'articolo 4, comma 1, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.
Art. 9 Obblighi dei difensori e tutela della riservatezza
1. I difensori non possono essere nominati arbitri ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile nelle controversie aventi il medesimo oggetto o connesse.
2. E' fatto obbligo agli avvocati e alle parti di comportarsi con lealta' e di tenere riservate le informazioni ricevute. Le dichiarazioni rese e le informazioni acquisite nel corso del procedimento non possono essere utilizzate nel giudizio avente in tutto o in parte il medesimo oggetto.
3. I difensori delle parti e coloro che partecipano al procedimento non possono essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite.
4. A tutti coloro che partecipano al procedimento si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del medesimo codice di procedura penale in quanto applicabili.
Art. 10 Antiriciclaggio
1. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dopo le parole: «compresa la consulenza sull'eventualita' di intentare o evitare un procedimento,» sono inserite le seguenti: «anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ai sensi di legge,».
Art. 11 Raccolta dei dati
1. I difensori che sottoscrivono l'accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmetterne copia al Consiglio dell'ordine circondariale del luogo ove l'accordo e' stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell'ordine presso cui e' iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della giustizia.
Descrizione dell'istituto.
Volendo fornire una descrizione dell'istituto si potrebbe dire che la negoziazione assistita è una mediazione senza mediatore. Agli avvocati sono forniti alcuni strumenti e poteri propri del mediatore (resta però un mistero perché limitare questi poteri solo a materie non comprese nella mediazione obbligatoria).
Rapporto tra mediazione obbligatoria e negoziazione assistita.
Il primo problema che si pone per chi intende commentare (o descrivere) la nuova normativa è quello relativo al rapporto tra negoziazione assistita e mediazione obbligatoria, almeno per la parte relativa alle materie in cui l'istituto è imposto come condizione di procedibilità. I due istituto sono stati pensati dal legislatore come complementari, nel senso che per valutare la condizione di procedibilità occorre verificare sia la normativa della mediazione obbligatoria sia la negoziazione assistita, in altri termini, alla mediazione obbligatoria sono stati aggiunte altre ipotesi di improcedibilità della domanda contenute, questa volta, nella negoziazione assistita.
Attenzione, però, che i due istituti non sono interscambiabili, quindi, se una domanda è sottoposta a condizione di procedibilità in quanto oggetto di mediazione (es. condominio) la condizione di procedibilità non può essere assolta tramite negoziazione assistita (e viceversa), già questo punto permette di rilevare l'incongruenza del legislatore il quale ha creato (con buona pace della concorrenza e del diritto alla difesa) quanto meno una selva di norme in cui è difficile districarsi, ma soprattutto incoerenti, infatti, per quale motivo una controversia condominiale, possa essere oggetto solo di mediazione e non di negoziazione assistita resta un mistero.
Ecco, quindi, che si delinea il reale problema dell'istituto rispetto la mediazione (soprattutto per l'importanza economica della questione): da un lato c'è chi sostiene (a ragione) che la mediazione e la negoziazione devono avere pari dignità ed essere perfettamente alternative (senza vincoli o limiti di competenze per materie), dall'altro c'è chi ritiene che la negoziazione debba essere subordinata alla mediazione ed, addirittura, un qualsiasi accordo trovato in sede di negoziazione debba passare per la mediazione, altrimenti non potrebbe essere titolo per l'esecuzione ecc.
Se l'intento del legislatore è quello di ridurre il numero dei processi, ci si chiede per quale motivo, il legislatore, non ha messo mano ad una (seria) legge sull'arbitrato, prevedendo, ad esempio, che chi si rivolge agli arbitri è esonerato dalla negoziazione assistita e dalla mediazione, oppure, prevedendo che l'appello di un lodo vada fatto in tribunale e la corte di appello sia equiparata al giudizio di cassazione) eventualmente prevedendo per gli arbitri delle esenzioni fiscali identiche a quelle previste per la mediazione (e non previste, invece, per la negoziazione) ?
Rapporto tra negoziazione e fisco.
Al momento alla negoziazione assistita non sono applicabili gli stessi benefici fiscali previsti per la mediazione obbligatoria. Si spera che la legge di conversione possa intervenire sul punto, altrimenti, oltre i gravi aspetti di incoerenza già evidenziati, la negoziazione partirebbe con un grave limite rispetto la mediazione.
Condizione di procedibilità.
La negoziazione assistita è, solo per alcune materie, una condizione di procedibilità, in particolare per gli incidenti automobilistici e natanti e per i recupero dei crediti entro i 50.000 euro (fuori dalle ipotesi della mediazione obbligatoria). E' ovvio che occorre ancora chiedersi per quale motivo alcune materie vanno in mediazione e altre in negoziazione, (domanda che resterà senza risposta), ed occorre chiedersi per quale motivo non c'è una perfetta equivalenza tra le due forme di "conciliazione" (e, certo, il motivo non è dato dalla presenza o meno del mediatore).
E' anche evidente che questa "diversa" competenza determinerà il sorgere di contestazioni, infatti, sbagliare la procedura (negoziazione al posto di mediazione o viceversa) significa non aver assolto alla condizione di procedibilità. Infatti, si ripete, la scelta tra negoziazione e mediazione non è facoltativa o discrezionale, ma è imposta dal legislatore con l'indicazione delle materie, soprattutto, le materie oggetto di improcedibilità.
(articolo in aggiornamento)