Una prima applicazione del codice del processo amministrativo in materia di competenza territoriale del Tar.
Consiglio di Stato del 2 dicembre 2012 n. 38
Va preliminarmente ricordato che l'art. 13 c.p.a., rubricato "Competenza territoriale inderogabile" recita:
"1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.
2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.
3. Negli altri casi è inderogabilmente competente, per gli atti statali, il tribunale amministrativo regionale del Lazio, sede di Roma e, per gli atti dei soggetti pubblici a carattere ultra regionale, il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione ha sede il soggetto".
Il correttivo apportato a detta norma dall'art. 1 d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160 ha sancito l'inderogabilità della competenza dei tribunali amministrativi regionali, come stabilita dalla legge, sia essa funzionale o per territorio, anche in ordine alle misure cautelari.
Si è inteso, in tal modo, chiarire che il criterio ordinario di riparto della competenza è quello della sede dell'autorità amministrativa cui fa capo l'esercizio del potere oggetto della controversia (si vedano in tal senso la relazione al codice e l'adunanza plenaria n. 33 del 2012).
Tuttavia tale criterio non opera là dove gli effetti diretti del potere siano individuabili in un ambito diverso; in tal caso la competenza è del tribunale nella cui circoscrizione tali effetti si verificano.
E' stato, quindi, in sintesi ritenuto (adunanza plenaria n. 33 cit.) che in tema di competenza territoriale inderogabile del giudice amministrativo il criterio principale sia quello della sede dell'autorità che ha emesso l'atto impugnato e che tale criterio sia sostituito da quello inerenti gli effetti diretti dell'atto qualora essi si esplichino in luogo compreso in una diversa circoscrizione territoriale di tribunale amministrativo regionale.
Ciò premesso, si ritiene che debbano essere condivise la considerazioni svolte dall'ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio che ha declinato la propria competenza a decidere sul ricorso di cui si discute, a favore di quella del tribunale amministrativo regionale della Sicilia, sede di Catania.
In definitiva, nella specie va dunque riconosciuta la competenza del TAR della Sicilia, esulando dal caso in esame alcuna possibile problematica di spostamento della competenza per ragioni di connessione. Tale interpretazione ha trovato, del resto, conferma nel disposto dell'art. 13 comma 4 bis c.p.a., aggiunto dall'art. 1 d.lgs. 14 settembre 2012, n. 160, il quale dispone che "La competenza territoriale relativa al provvedimento da cui deriva l'interesse a ricorrere attrae a sé anche quella relativa agli atti presupposti tranne che si tratti di atti normativi o generali, per la cui impugnazione restano fermi gli ordinari criteri di attribuzione della competenza", la cui ratio è appunto quella di evitare che in presenza di atti meramente endoprocedimentali si produca l'effetto distorsivo di attrarre la competenza relativa all'atto finale lesivo.