La casa familiare e la crisi del matrimonio
Questo articolo è a cura della Dott.ssa Sofia Berardi del Foro di Rimini. Si occupa di diritto civile, responsabilità civile e diritto di famiglia; in particolare di separazioni, divorzi, mantenimento e minori
COSA SI INTENDE PER CASA FAMILIARE
Il tema dell’assegnazione della casa familiare in sede di separazione o divorzio è decisamente un argomento sul quale copiosamente giurisprudenza e dottrina si sono espresse, in quanto rappresenta una delle cause più usuali di conflitto tra coniugi nei giudizi che seguono la fine di un rapporto.
“La nozione ‘oggettiva’ della casa familiare, coerentemente con la concezione giurisprudenziale emersa nel corso degli ultimi anni, deve intendersi quale insieme di beni, immobili e mobili, finalizzati all’esistenza domestica della comunità familiare e alla conservazione, anche nelle fasi patologiche, dell’habitat domestico, centro di affetti e di interessi in cui si esprime e si articola la vita familiare, lo ‘stato duraturo e prevalente nella convivenza familiare’” [1].
Invero, il provvedimento di assegnazione della casa familiare deve avere per oggetto solo quell’immobile in cui la famiglia abbia abitato con continuità fino al momento della separazione[2].
Esso comprende inoltre i mobili che l’arredano[3] , gli elettrodomestici ed i servizi, la cantina ed il solaio se sussistono, il box o posto auto utilizzato dalla famiglia quando siano di pertinenza dell’immobile, escludendo, per l’effetto, i beni personali che soddisfano specifiche esigenze del coniuge che non può godere dell’abitazione[4].
In assenza di un vincolo di pertinenzialità, si presume dunque non si possa disporre di alcuna assegnazione[5].
LE NORME APPLICABILI IN TEMA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE. NATURA GIURIDICA
Tracciato l’oggetto della trattazione, occorre ora delimitare i termini normativi della questione, delineati, in tema di separazione o divorzio, dall’art. 337-sexies c.c. ed introdotto dall’art. 55 del D.Lgs. n. 154/2013.
Invero, dopo una lunga evoluzione normativa, la materia dell’assegnazione della casa familiare è oggi contenuta nel suindicato art. 337-sexies c.c., che riporta al primo comma fondamentalmente il medesimo testo letterale dell’abrogato art. 15- quater c.c., ove, in virtù del primo comma stabilisce che “il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli”.
Da ciò si desume che, in termini effettivi, alcun cambiamento è stato introdotto in relazione all’assegnazione della casa familiare in riferimento alla normativa disciplinata dalla L. n. 54/2006, con l’effetto che gli orientamenti giurisprudenziali e dottrinali, dopo l’entrata in vigore di quest’ultima, sono applicabili di riflesso anche all’art. 337-sexies c.c.
Il fine dell’istituto dell’assegnazione della casa familiare è la difesa dei figli minori che siano affidati ad uno dei genitori o ad entrambi, ma siano collocati presso uno di essi, nonché dei figli maggiorenni non per loro colpa non economicamente autosufficienti [6], ovvero portatori di handicap ex art. 337-septies c.c., qualora convivano con uno dei genitori nella casa familiare.
È pacifica l’affermazione secondo cui l’assegnazione della casa familiare miri a proteggere i figli, garantendo loro la conservazione del proprio habitat domestico[7], tanto più importante nel momento della cessazione della convivenza dei genitori[8], senza conseguentemente costringerli a mutare il luogo in cui sono cresciuti ovvero il luogo in cui è in atto la loro crescita[9].
Dunque, da tale premessa, consegue che l’assegnazione della casa presuppone l’esistenza di figli minori o maggiorenni non economicamente autosufficienti senza loro colpa; in mancanza non si potrà dar luogo ad alcuna assegnazione, poiché il godimento della casa non si pone quale mezzo assistenziale di tutela dei diritti del coniuge o convivente economicamente più debole, ai quali l’ordinamento dispone altre forme di tutela, come ad esempio l’assegno di mantenimento o divorzile[10].
LA QUESTIONE DELL’OPPONIBILITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE AI TERZI ACQUIRENTI
È pacifico ritenere che il provvedimento di assegnazione per trovare la necessaria ed efficace tutela nell'ordinamento giuridico deve essere opponibile al terzo acquirente. Conseguentemente, se lo stesso non fosse opponibile risulterebbe facilmente vanificabile e privo di reale efficacia.
Tale argomento è stato il fulcro di annosi dibattiti susseguiti negli anni, nei quali giurisprudenza e dottrina si sono frequentemente espresse, cercando di colmare i vuoti lasciati dal legislatore, fino a giungere all’art. 337 sexies c.c., il quale tuttavia si limita a disporre che " il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.”, creando altresì non pochi problemi.
SEGUE: DISCIPLINA PREVIGENTE
L’evoluzione normativa in materia di separazione e di divorzio non è stata la medesima.
Invero, con riferimento a quest’ultimo, dopo un vuoto normativo durato anni, circa l'effettiva tutela dell'assegnazione della casa familiare di fronte ai terzi acquirenti, il legislatore è intervenuto con l'art. 11 della L. n. 74 del 1987 (che sostituiva il precedente art. 6 della L. n. 898/1970), introducendo specificamente il comma 6, il quale stabiliva che "l'assegnazione, in quanto trascritta, è opponibile al terzo acquirente ai sensi dell'art. 1599 c.c."[11]
La nuova norma[12] suscitava importanti dubbi in dottrina per la sua formulazione incongruente. Infatti, pur prevedendo l'opponibilità dell'assegnazione ai terzi "in quanto trascritta", l'art. 6 comma 6 L. 898/1970 rinviava specificatamente all'art. 1599 c.c. il quale stabilisce che "il contratto di locazione è opponibile al terzo acquirente, se ha data certa anteriore all'alienazione della cosa" e che "le locazioni di beni immobili non trascritte non sono opponibili al terzo acquirente, se non nei limiti di un novennio dall'inizio della locazione".
La questione interpretativa si divise dunque tra l'opinione[13] che ammetteva l'assegnazione dell'abitazione opponibile al terzo sebbene non trascritta nei limiti del novennio, e la diversa impostazione[14] che sosteneva che il provvedimento di assegnazione, se non trascritto prima del titolo dell'acquisto del terzo, avrebbe dovuto soccombere nei confronti di quest'ultimo.
Interveniva la Suprema Corte di Cassazione[15], conformandosi all'orientamento che approvava l'opponibilità al terzo acquirente, nei limiti del novennio, del provvedimento giudiziale, anche in assenza di trascrizione, ovvero, anche oltre l’ascritto periodo temporale, allorquando il titolo fosse stato trascritto, affidando la soluzione al seguente principio di diritto: "il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa, è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data dell'assegnazione, ovvero, anche oltre i nove anni".
Con riferimento alla separazione, l'art. 155 comma 4, introdotto con la L. n. 151/1975, nel limitarsi a prevedere che "[…] l'abitazione della casa familiare spetta di preferenza, e ove sia possibile, al coniuge cui vengono affidati i figli […]" ignorava totalmente il problema dell'opponibilità a terzi del provvedimento di assegnazione della casa familiare.
Sennonché, dopo anni di vuoto normativo, la Corte Costituzionale[16] intervenne con una pronuncia a integrare le norme introdotte con la riforma del diritto di famiglia del 1975, da cui è derivato l'originario art. 155 comma 4 c.c., ampliando anche alla separazione la tutela prevista dal riformato art. 6 comma 6 L. 898/1970[17].
SEGUE: DISCIPLINA ATTUALE
L'orientamento che si andava consolidando con l'art. 6 comma 6 della L. 898/1970, venne teoricamente nuovamente superato dal legislatore del 2006, il quale per la prima volta pose una disciplina unitaria dell'assegnazione della casa coniugale sia per la separazione che per il divorzio, inserendo una nuova disposizione[18] con l'art. 155-quater, riaccendendo così ancora una volta l'annosa vicenda dell'opponibilità[19] della casa familiare: "il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili ed opponibili a terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.", eliminando di conseguenza il riferimento all'art. 1599 c.c.
Il nuovo enunciato legislativo[20] creava non pochi problemi[21]: tra le prime criticità, è da registrarsi quella per cui sarebbe sbagliato[22] il richiamo alla trascrizione ai sensi dell'art. 2643 c.c., che si rivelerebbe, da un lato, improprio[23], in quanto se si fosse voluto ambire ad un sistema di opponibilità in termini assoluti, si sarebbe dovuto far riferimento[24] all'art. 2644 c.c. e per l'altro, non utile, se la disposizione richiamata individua un elenco in cui sono ricompresi sia diritti reali, sia diritti obbligatori con speciale riferimento ai diritti che, come sancito al n. 8 dell'art. 2643 c.c. (“i contratti di locazione di beni immobili che hanno durata superiore a nove anni”), originano dal contratto di locazione con durata superiore ai nove anni, con la necessità di operarne una lettura combinata con l'art. 1599 c.c.
Nonostante le tangibili discordanze in dottrina, un orientamento di pensiero[25] riteneva che, conseguentemente all'introduzione dell'art. 155-quater c.c. (ed oggi dell'art. 337-sexies c.c.), previsto dall'art. 4 comma 2, della L. n. 54/2006, l'art. 6 comma 6 della L. n. 898/1970 sia stato tacitamente abrogato. Tuttavia, non mancano impostazioni che negavano, al contrario, ogni fondamento all'ipotesi di intervenuta abrogazione, ritenendo che l'applicazione della legge sull'affido condiviso, presupponesse “non già una sostituzione di norme, ma una estensione della disciplina” [26].
L’orientamento giurisprudenziale[27] successivo alla riforma del 2006, mostra di non tenere in considerazione l’intervenuta introduzione dell’art. 155-quater. Tale impostazione viene adottata anche da coloro che, negando ogni fondamento all’ipotesi della intervenuta abrogazione, “prefigurano, in assenza di un interpretazione adeguatrice, una rinnovata questione di legittimità costituzionale, per evidente disparità di trattamento, tra la regolazione del divorzio e quella della separazione, come modificata dalla novella del 2006”[28].
L’attuale collocazione della norma sull’assegnazione della casa familiare, ora espressamente prevista dall’art 337-sexies c.c., si deve alla importante riforma della filiazione introdotta con la L.D. 10 dicembre 2012, n. 219 e attuata dal D.Lgs. n. 154/2013, che ha spostato la materia nel Titolo IX del primo libro del codice, relativo alla responsabilità genitoriale e ai doveri dei figli, ex artt. 315 e ss. c.c. applicabile indistintamente ai rapporti tra genitori e figli, siano essi nati dal matrimonio o fuori di esso.
LA QUESTIONE DELLA TRASCRIVIBILITÀ DELLA DOMANDA E DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
Dopo aver affrontato il tema dell’opponibilità del provvedimento di assegnazione della casa familiare, è infine doveroso trattare l’istituto della trascrivibilità della relativa domanda.
In proposito, se non vi sono dubbi che la sentenza ed il provvedimento presidenziale resi ex art. 708 c.p.c. e art. 4 comma 8 Legge divorzio che si pronunciano sull'assegnazione della casa familiare siano trascrivibili, altrettanto così non è in ordine alla trascrivibilità della domanda di assegnazione della casa, in quanto nulla è stato ancora disposto in tal senso.
Lo scopo della disciplina della trascrivibilità è quello di garantire il titolare del diritto di assegnazione dal possibile rischio che durante la fase di separazione o di divorzio, soggetti terzi possano compiere atti diretti a pregiudicare l’assegnazione della casa familiare, provocando per l’effetto, un insanabile pregiudizio al primario interesse della prole all’assegnazione.
In materia di trascrizione, vige il principio di tassatività degli atti trascrivibili ex art. 2643 c.c. Conseguentemente in base ad una interpretazione sistematica, deve ritenersi soggetto a trascrizione ai sensi del n. 14 dell'art. 2643 c.c. anche il provvedimento giudiziale costitutivo del diritto di abitare la casa familiare al coniuge affidatario della prole minore[29].
Tuttavia, la domanda di assegnazione[30] non rientra tra gli atti trascrivibili. Dunque, come poc'anzi detto, emergono dubbi circa la tutela del coniuge assegnatario della casa familiare, nel caso in cui il proprietario della stessa la alieni durante la separazione o il divorzio.
Giurisprudenza e dottrina maggioritaria sono concordi nel ritenere che tale vuoto di tutela non può essere colmato ricorrendo a misure cautelari[31].
La Cassazione nel 2006 ha fissato il principio secondo cui “per stabilire se ed in quali limiti un determinato atto od una domanda giudiziale trascritta sia opponibile ai terzi, deve aversi riguardo esclusivamente al contenuto della nota di trascrizione, dovendo le indicazioni riportate nella nota stessa consentire di individuare senza possibilità di equivoci ed incertezze gli elementi essenziali del negozio e i beni ai quali esso si riferisce, o il soggetto contro il quale la domanda sia rivolta, senza potersi attingere elementi dai titoli presentati e depositati con la nota stessa, né peraltro possa ostare la tradiva menzione sui registri ausiliari preordinati alla ricerca”[32].
La trascrizione è dunque necessaria ai fini dell'opponibilità ai terzi, stante l'evidente richiamo delle norme sugli atti trascrivibili (ai sensi dell’art. 337 sexies c.c. viene sancito che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili ai terzi ai sensi dell’art. 2643 c.c.”), essendo stato completamente superato il richiamo all'art. 1599 c.c. che prevedeva che l'assegnazione della casa benché non trascritta, fosse opponibile ai terzi aventi causa dal proprietario nei soli limiti del novennio dalla trascrizione stessa. Con l'attuale formulazione della norma, si deve pertanto ritenere, che per opporre ai terzi un provvedimento di assegnazione sia sempre necessaria la sua trascrizione[33].
Invero, anche recentemente la Suprema Corte di Cassazione[34] ha affermato che l'elemento che risolve il conflitto di interessi tra diritti dei terzi e diritto di abitazione dell'assegnatario della casa familiare rimane in linea di principio la priorità della trascrizione.
[1] FREZZA, in Trattato di diritto di famiglia, diretto da Zatti, I, Famiglia e matrimonio, t. II, Separazione-Divorzio, II ed., Giuffrè, 2011, 1755.
[2] Cass. civ., sez. I, 8 giugno 2012, n. 9371, in www diritto e giustizia.it; Cass., civ., sez. I, 4 luglio 2011, n. 14553, in Famiglia, persone e successioni, Vol. X, 2011.
[3] Cass., civ., sez. I, 14 febbraio 1986, n. 878, in Giust. Civ. Mass. 1986.
[4] Cass., civ., sez. I, 9 dicembre 1983 n. 7303, in Giur. it, 1984, I, 1, 641 – F. I., 1984, I, 419; Cass., civ., 26 settembre 1994, n. 7865.
[5] Cass., civ., sez. I, 13 novembre 2009, n. 24104, in AIAF quaderno 2010/2, pag. 96.
[6] Cass., civ., 6 giugno 2004, n. 12309, in Osservatorio famiglia..it.; Cass., civ., sez. I, 18 settembre 2003 n. 13736, in Dir. Fam., 2005, 33.
[7] Inteso quale luogo degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia durante la convivenza dei suoi membri – Separazione e divorzio di Massimiliano Di Pirro p. 205; Cass.,civ., sez., I, 9 settembre 2002 n. 13065, in Dir. Fam., 2003, 36; Cass.,civ., 15 dicembre 2000 n. 6706.
[8] Cass., civ., 29 settembre 2016, n. 19347, in foro europeo.it; Cass., civ., 8 settembre 2016 n. 11783; Cass., civ., 28 settembre 2015 n. 19123.
[9] Sul punto si richiama Cass. n. 8580/2014 ove si legge che “il criterio di assegnazione è costituito esclusivamente dall’interesse dei figli, individuato alla luce del costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex multis Cass., civ., 4 luglio 2011, n. 14553, in Famiglia, persone e successioni, 161, X, 2011) nel loro diritto a conservare l’habitat domestico nel quale hanno vissuto prima del conflitto coniugale che ha dato luogo alla separazione dei genitori.
[10] Cass., civ., 28 settembre 2015, n. 19193; Cass., civ., sez. I, 22 luglio 2015, n. 15367, in Dir. e Giust. 2015, 23 luglio.
[11] A. JANNARELLI, L’assegnazione della “casa familiare” nella separazione personale dei coniugi, in Foro it., 1986, I, c. 1388; U. BRECCIA, Separazione personale, cit., pag. 406: “si è ormai convinti che non si tratti di un diritto reale di abitazione creato dal giudice e gravante sulla proprietà del coniuge privato dell’uso” ed ivi l’ampia nota di riferimenti, n. 171; A. GIUSTI, Crisi coniugale e protezione della casa familiare, in Dir. Fam., 1985, p. 773.
[12] “Infelice”, per G. GABRIELLI, I problemi dell’assegnazione, cit., p. 130; l’aspetto “meno felice” per E- QUADRI, Affidamento dei figli e assegnazione della casa familiare: la recente riforma, in Familia, 2006, p. 395 ss., spec., p. 424; il rinvio all’art. 1599 “non appare perspicuo e suscita non pochi problemi”, per F. GAZZONI, L’assegnazione dell’abitazione nella casa familiare, in ID., Trattato della trascrizione, cit., p.359 ss., spec., p. 361, il quale, più avanti, la definisce “ellittica”, p. 367; di “antinomia interna” discute G. OBERTO, I contratti della crisi coniugale, II, Padova, 1999, pp. 899, 902.
[13] Cass., civ., 10 dicembre 1996, n. 10977, cit. in Giur. it. I, 1, 1511-1616 – Giust. Civ. Mass., 1966-1704; Cass., civ., 10 agosto 1997, n. 7680, cit. in Foro it. Rep. 1997, voce separazione dei coniugi n. 89.
[14] G. GABRIELLI, I problemi dell’assegnazione, cit., p. 131 ss.; ID., Questioni recenti in tema di pubblicità immobiliare, in Contr. Imp., 1989, p. 818 ss., il quale esorta all’interpretazione per cui si riconosca “all’imposto onere di trascrivere un ruolo in ogni caso determinante: ben maggiore è, invero, il pregiudizio che al terzo acquirente deriva l’inopponibilità di un diritto di godimento senza corrispettivo rispetto a quello che può venirgli dal semplice sub ingresso in rapporto di locazione”; M. FINOCCHIARO, Il provvedimento che assegna la casa familiare, cit., p. 43 ss.
Posizione avvalorata da giurisprudenza di merito: Trib. Bologna, 27 0ttobre 1992, in Vita not., 1994, p.1441; App. Cagliari, 16 giugno 1994, in Riv. giur. sarda, 1995, p. 364 ss.; ma confermata anche da alcune sentenze di legittimità: Cass., 6 maggio 1999, n. 4529, in Foro it., 1999, I, c. 2215, la quale si richiama all’eccezionalità del disposto di cui all’art. 1599, alla non affinità tra il godimento dell’assegnatario e la locazione, alla genericità della formulazione dell’art. 6, comma 6, legge dv. e, infine, al rilievo che ritiene privo di pregio le affermazioni dell’ordinanza di rigetto della Corte Costituzionale; in Giust. civ., 1999, I, p. 2305 ss.; in Riv. not. 2000, p. 109 ss.; in Fam. dir., 1999, p. 555, con nota favorevole di F. PADOVINI, Sull’opponibilità ai terzi di assegnazioni non trascritte della casa familiare; in Nuova giur. civ. comm., 2000, I, p. 103 ss., con nota di critica di E. QUADRI, Trascrizione e opponibilità dell’assegnazione della casa familiare, p. 106 ss., il quale osserva come la pronuncia “interrompe bruscamente il trend esegetico, rendendo evidentemente auspicabile, sul punto, il pronto intervento delle sez. un.” Rivolgendo alla sentenza le stesse accuse di apoditticità che i giudici di legittimità muovono alla tesi opposta; in senso favorevole alla sentenza anche G. GABRIELLI, Il diritto di abitare nella casa già familiare, cit., p. 1275 ss.; ma già Cass., 27 maggio 1995, n. 5902, cit.; Cass., 27 maggio 1994, n. 5236, in Giur. it., 1995, I, 1, p. 841 ss.; in Dir. fam., 1994 p. 1241 ss.; Cass., 22 novembre 1993, n. 11508, cit., come si evince dalla motivazione.
[15] Cass., Sez. un., 26 luglio 2002, n. 11096, cit., la quale configurava la situazione di godimento del coniuge assegnatario in termini di diritto personale di godimento, seppur sui generis, e ne decretava l’opponibilità ai terzi, nei limiti del novennio, anche in assenza dell’esecuzione della formalità della trascrizione, rinforzando il richiamo all’art. 1599 c.c. in materia di locazione; in senso adesivo, Cass., civ., 2 aprile 2003, n. 5067, cit. in Dir. e Giust. 2003, f. 18, 102; Cass., civ., sez. I, 3 marzo 2006, n. 4719, cit. in Guida al diritto n. 18/2006, 75; ribadita da Cass., civ., sez. I, 23 ottobre 2014, n. 22593, in Dir. e Giust . 2014, 24 ottobre, 36, con noya di E. Bruno, il provvedimento di assegnazione della casa coniugale è opponibile anche se non trascritto.
[16] Corte cost., 27 luglio 1989, n. 454, cit., in Foto it., 1989, I, 3336.
[17] La quale dichiarò l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 4, c.c. nella parte in cui non prevedeva la trascrizione del provvedimento giudiziale di assegnazione della abitazione familiare al coniuge affidatario della prole, ai fini della opponibilità ai terzi.
[18] E. QUADRI, La casa familiare nel divorzio, in La nuova legge sul divorzio, a cura di V. Cipriani e E. Quadri, II, Napoli, 1998, p. 188.
[19] Cfr. le prime riflessioni, di L. BALESTRA, Brevi notazioni sulla recente legge in tema di affido condiviso, in Familia, 2006, p. 655 ss.; AN. FUSARO, Assegnazione della casa familiare e problemi di opponibilità, cit., p. 391 ss.;cui adde C. IRTI, Commento all’art. 155-quater, cit., p. 290 ss.; un cenno in A. LUMINOSO, Obbligazioni di mantenimento nella separazione e nel divorzio e prestazioni in natura, in Fam. dir., 2006, p. 1063.
[20] “Il reale significato normativo di tale modificazione, tuttavia, è piuttosto problematico, non risultando chiaro se la trascrizione del provvedimento di cui si tratta sia riconducibile a una delle ipotesi elencate dall’art. 2643 c.c. ovvero se proprio in quanto specificamente prevista dall’art. 155-quater c.c. si aggiunga ad esse”: P. SIRENA, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione, cit., p. 564; si tratta del passaggio da disciplina frammentaria a regole comuni” per G. FERRANDO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p. 312, sebbene si osservi come l’art. 155-quater abbia “travolto il lavoro interpretativo che la Corte costituzionale e la Corte di cassazione avevano fatto in questi anni, la faticosa conquista di un punto di equilibrio tra diritti dei coniugi e diritti dei terzi, tenuto conto del carattere preminente dell’interesse dei figli”.
[21] A. ZACCARIA, Opponibilità e durata dell’assegnazione, cit., p. 780 che discute di “sciagurata riforma” che “ha […] travolto un sistema che si stava progressivamente armonizzando in maniera accettabile, con tanta fatica e tanto lavoro, da parte dei Giudici di ogni grado, oltre che al Giudice delle leggi”; di errore e/o impressione nel riferimento all’art. 2643, anziché correttamente all’art. 2644, discutono E. QUADRI, Nuove prospettive, cit., p. 1145 s.e T. AULETTA, Commento all’art. 155-quater, cit., p. 731 s.; di “colpo di spugna” alla prerogativa della prole e dell’assegnatario discute G. FERRANDO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p. 346.
In senso diverso, invece, P. SIRENA, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione, cit., pp. 564-565.
[22] A. ZACCARIA, Opponibilità e durata dell’assegnazione, cit., 779 ss.; per G. FERRANDO, L’assegnazione della casa familiare, cit., p. 350, il riferimento “appare non del tutto appropriato”;G. FREZZA, La casa (gà) familiare, in Dir. fam., 2006, pp. 718 ss., spec., 738 ss.; contra P. SIRENA, L’opponobilità del provvedimento di assegnazione, cit., p. 564.
[23] Si dovrebbe intendere, cioè, che l’art. 155-quater contenga esso stesso una nuova ipotesi di trascrivibilità, con la conseguenza che il richiamo all’art. 2643 e non al 2644 si rivelerebbe, invero erroneo; lo esclude, tuttavia, condivisibilmente, P. SIRENA, L’opponibilità del provvedimento di assegnazione, cit., p. 564 ss.
[24] T. AULETTA, Commento all’art. 155-quater, cit., p. 731.
[25] A. ZACCARIA, Opponibilità e durata dell’assegnazione, cit. p. 780; ID., La nuova disciplina in materia di pubblicità del provvedimento di assegnazione della casa coniugale, in Studium iuris, 2006, p. 258; L. BALESTRA, Brevi notazioni, cit., p. 664; aderiscono, G. CASABURI, I nuovi istituti di diritto di famiglia: prime istruzioni per l’uso, in Giur. mer., Speciale riforma del diritto di famiglia, 2006, p. 55 ss. Il quale pure scrive di “conseguenza gravissima” e di soluzione “ingiustificata oltre i limiti della razionalità costituzionale”; C. PALADINO, L’affidamento condiviso dei figli, Torino, 2006, p. 162; G. FERRANDO, L’assegnazione della casa familiare, cit. p. 345 ss.; L. NAPOLITANO, L’affidamento dei minori nei giudizi di separazione e divorzio, Torino, p. 218; B. DE FILIPPIS, Affidamento condiviso dei figli nella separazione e nel divorzio, Padova, 2006, p. 127; A. ARCERI, L’affidamento condiviso. Nuovi diritti e nuove responsabilità nella famiglia in crisi, Milano, 2007, p. 140. Non pare prendere posizione – se non ci si inganna – U. ROMA, Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza. Commento art. 155-quater c.c. in Nuove leggi civ. comm., 2008, p. 151 ss., spec., p. 164 ss.; orientamento, più di recente, confermato da C. IRTI, Commento all’art. 155-quater, cit., p. 260 ss.
[26] F. GAZZONI, L’assegnazione dell’abitazione, cit., p. 366.
[27] Cass., civ., 19 luglio 2012, n. 12466, “[n]ella fattispecie l’assegnazione dell’immobile pignorato aveva data certa anteriore al pignoramento. Esso era pertanto indiscutibilmente opponibile ai terzi per un novennio, a decorrere dalla data di assegnazione […] E’ invero giurisprudenza consolidata di questa Corte, dalla quale non v’è ragione di discostarsi, che, ai sensi dell’art. 6, comma 6, della legge 1 dicembre 1970, n. 898 (nel testo sostituito dall’art. 11 della legge 6 marzo 1937, n. 74), applicabile anche in tema di separazione personale, il provvedimento giudiziale di assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario, avendo per definizione data certa , è opponibile, ancorché non trascritto, al terzo acquirente in data successiva per nove anni dalla data di assegnazione, ovvero – ma solo ove il titolo sia stato in precedenza trascritto – anche oltre i nove anni (conf. Cass. civ. sez. un. 26 luglio 2002, n. 11096, cit.; Cass., civ. 10 giugno 2006, n. 12296). Merita evidenziare, per quanto qui interessa, che a siffatte conclusioni il Supremo Collegio è pervenuto all’esito di una completa ricostruzione dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale in materia, valorizzando la ratio della norma in discorso e le esigenze di ordine sistematico, in base alle quali, diventa agevole, superando le ambiguità del tenore letterale dell’art. 6, comma 6, della legge sul divorzio […], ravvisare nel richiamo dell’art. 1599 c.c., in esso contenuto, la precisa volontà del legislatore di assimilare a meri fini della trascrizione, il diritto dell’assegnatario a quello del conduttore, così attribuendo al’istituto un quoziente di opponibilità ai terzi, anche a prescindere dalla trascrizione. In tale contesto va pertanto affermato che il diritto vantato dall’assegnataria, opponibile al terzo acquirente, non paralizza tuttavia quello del creditore di procedere in executivis sul bene oggetto dell’assegnazione, pignorandolo e facendolo vendere coattivamente, di talchè la scelta adottata nella sentenza impugnata va confermata sia pure per ragioni diverse da quelle adotte dal giudice di merito”; Cass., 18 settembre 2009, n. 20144, in Fam. dir., 2010, con commento di E. PATANIA, Opponibilità al terzo acquirente dell’immobile, del provvedimento di assegnazione della casa coniugale in proprietà esclusiva di un coniuge; Cass., 11 luglio 2014, n. 15885, in Riv. esec. Forz., 2014, p. 804.
[28] R. FRANCO, Opponibilità dei provvedimenti di assegnazione della casa coniugale, cit. p. 61.
[29] che il provvedimento di assegnazione della casa familiare, a maggior ragione dopo la riforma della L. 8 febbraio 2006 n. 54, debba essere ricondotto alle ipotesi di cui all'art. 2643 n. 14 c.c. è opinione prevalente in dottrina. In questo senso vedi per tutti GAZZONI, in "La trascrizione immobiliare", cit. sub. Art. 2643 c.c. "il provvedimento in questione è da ricomprendere in pieno nell'ambito della previsione dell'art. 2643 n. 14 c.c. Esso infatti dà vita ad un diritto che il legislatore equipara quo ad effectum alla locazione ultranovennale prevista dallo stesso art 2643 al n. 8. E tale equiparazione è tanto più palese in quanto,[…] la previsione dell'art. 8 2643 n. 8, nei rapporti tra locatario e terzo acquirente dell'immobile, va collegata, sul piano delle conseguenze della trascrizione, esclusivamente all'art. 1599 e non già all'art. 2644 c.c."
[30] sulla rigida tassatività delle domande giudiziali trascrivibili concorda la dottrina e la giurisprudenza. Sul punto PROTOPISANI, "La trascrizione delle domande giudiziali”, Napoli, 1968, pp. 234-235, precisa che "la trascrizione in generale, e la trascrizione delle domande giudiziali in particolare, si presenta come istituto di ius singulare, insuscettibile quindi in interpretazione analogica". Anche la Corte di Cassazione ha recentemente ribadito che solo le domande espressamente menzionate negli artt. 2652-2653 c.c.c sono soggette a trascrizione secondo un principio di tipicità e tassatività, Cass., sez. un., 12 giugno 2006, n. 13623.
[31] Nello specifico, il sequestro giudiziario non può essere esercitato poiché al coniuge assegnatario della casa familiare è attribuito un diritto personale di godimento, con conseguente esclusione della controversia sulla proprietà o il possesso cui fa riferimento l'art. 670 comma 1, n. 1 c.p.c., mentre la natura cautelare della fase presidenziale escluderebbe l'invocabilità dello strumento residuale dell'art. 700 c.p.c.. Non di meno è stato escluso il ricorso all'azione ex art. 2901 c.c., in quanto, per effetto del combinato disposto 2901 e 2902 c.c. tale rimedio tutela la sola forma specifica di obbligazioni pecuniarie; Cass., civ., 22 maggio 2007, n. 11830, in Dir. e Giust., 2007.
[32] Cass., civ., 1 giugno 2006, n. 13137, in dir. Fam. Pers. 2006.
[33] Tribunale Torino, sez., I,I 2 gennaio 2009 secondo il quale “ il contenuto della nuova disposizione è chiaro, essendo di tutta evidenza che, attraverso il richiamo non più all'art. 1599 c.c., bensì all'art. 2643 c.c., si è voluto aggiungere agli atti da trascrivere perché siano opponibili ai terzi specificamente indicati in quest'ultima norma anche il provvedimento di assegnazione della casa coniugale. Ne discende che detto provvedimento, affinché possa essere opposto ai terzi anche entro il limite del novennio, deve essere trascritto”.
[34] Cass., 20 aprile 2016, n. 7776, in Giust. Civ. Mass. 2016, la quale prevede che un'eventuale assegnazione, ancorché trascritta, non sarebbe opponibile al creditore ipotecario che abbia iscritto il suo diritto in epoca antecedente.
Dott.ssa Sofia Berardi