MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 22 agosto 2012
Disposizioni sulla determinazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2012/2013.
in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2012
Decreta:
Art. 1 Consistenze dotazioni
1. Le dotazioni organiche sono definite in attuazione dell'art. 64 del decreto-legge 25 giungo 2001, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e delle norme attuative di cui al piano programmatico e dall'art. 19, comma 7 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
2. Le consistenze delle dotazioni organiche nazionali e regionali relativamente alla scuola dell'infanzia, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di I e II grado per l'anno scolastico 2012/2013 sono quelle riportate rispettivamente nelle allegate tabelle «A», «B», «C», «D», «E», «F» che costituiscono parte integrante del presente provvedimento. Tali consistenze, sono state determinate in base alla previsione dell'entita' della popolazione scolastica e alla relativa serie storica e con riguardo alle esigenze degli alunni portatori di handicap e degli alunni di cittadinanza non italiana e tengono conto del grado di densita' demografica delle province di ciascuna regione, della distribuzione della popolazione tra i comuni di ogni circoscrizione provinciale, delle caratteristiche geo-morfologiche dei territori interessati, delle condizioni socio-economiche e di disagio sociale delle diverse realta'.
3. Le dotazioni di cui al comma 2 sono determinate, altresi', in relazione all'articolazione e alle esigenze di funzionamento delle istituzioni scolastiche rapportate al numero degli alunni ed alla distribuzione degli stessi nelle classi e nei plessi.
4. Con riferimento all'istruzione secondaria, le dotazioni organiche sono determinate con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi curricoli previsti per la classi prime, seconde e terze dai nuovi Regolamenti e, per le classi successive alla terza dell'istruzione tecnica, ai sensi dei vigenti ordinamenti, con consistenze orarie ridotte in attuazione dell'art. 1, comma 4 del D.P.R. n. 88/2010 e alle condizioni di funzionamento delle singole istituzioni.
5. Le dotazioni organiche della scuola primaria (tabella B) sono comprensive dei posti di cui dall'art. 2, comma 1, lettera f) e dall'art. 7 comma 4, della legge 28 marzo 2003, n. 53, mentre le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia (tabella A) sono comprensive del numero dei posti assegnati per la generalizzazione del servizio finanziati dall'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 6. I Direttori regionali, ai fini dell'acquisizione dei dati e degli elementi utili relativi all'andamento della popolazione scolastica nelle realta' territoriali di propria competenza, si avvalgono della collaborazione dell'apposita struttura di rilevazione, di monitoraggio e di verifica e promuovono conferenze di servizio, confronti e consultazioni con la partecipazione dei responsabili degli Uffici territoriali e dei Dirigenti scolastici, finalizzati all'esame e all'approfondimento puntuale ed esaustivo della materia, nonche' alla individuazione e definizione degli aspetti e delle situazioni problematiche.
Art. 2 Dotazioni provinciali
1. I Direttori generali degli Uffici scolastici regionali, una volta concluse le interlocuzioni e i confronti con le Regioni e con gli Enti Locali per realizzare la piena coerenza tra il piano dell'offerta formativa e l'attribuzione delle risorse, dopo aver dato informativa alle Organizzazioni sindacali firmatarie del vigente contratto collettivo nazionale di comparto, provvedono alla ripartizione delle consistenze organiche tra le circoscrizioni provinciali di competenza. L'assegnazione delle risorse e' effettuata con riguardo alle specifiche esigenze ed alle diverse tipologie e condizioni di funzionamento delle istituzioni scolastiche, nonche' alle possibilita' di impiego flessibile delle risorse, in conformita' di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, che detta norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. Nella determinazione dei contingenti provinciali deve, altresi', tenersi conto delle situazioni di disagio legate a specifiche situazioni locali, con particolare riferimento alle zone montane e alle piccole isole; particolare riguardo va dato anche alle zone in cui siano presenti fenomeni consistenti di dispersione e di abbandono.
2. I Direttori generali regionali, previa informativa alle Organizzazioni sindacali, possono operare compensazioni tra le dotazioni organiche dei vari gradi e articolazioni di istruzione compresa la scuola dell'infanzia, nonche' disporre, per far fronte a situazioni ed esigenze di particolare criticita', anche ai fini della prosecuzione di progetti di rilevanza pedagogico- didattica, formativa e sociale, l'accantonamento di un'aliquota di posti delle dotazioni regionali di cui alle tabelle allegate.
3. Le dotazioni organiche di istituto sono definite dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale su proposta dei Dirigenti delle istituzioni scolastiche interessate nel limite dell'organico regionale assegnato. A tal fine, i Dirigenti scolastici rappresentano, adeguatamente motivandole, al Direttore generale regionale le esigenze indicate nel piano dell'offerta formativa e ogni altro elemento ritenuto utile, improntando le proposte a criteri di efficienza e razionale contenimento della spesa e procurando che, in base all'andamento della popolazione scolastica degli ultimi anni, dei dati desumibili dall'anagrafe degli alunni, nonche' di altri elementi in possesso, la previsione sia rispondente alle reali esigenze.
4. I Direttori generali regionali, una volta acquisite le proposte formulate dai Dirigenti scolastici, procedono alle opportune verifiche e controlli ed alla eventuale attivazione di interventi modificativi delle previsioni effettuate dalle singole istituzioni scolastiche e rendono definitivi i dati, dandone formale comunicazione alle istituzioni scolastiche interessate e al Sistema informativo. 5. I Direttori generali regionali, e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta e puntuale realizzazione degli obiettivi fissati dall'art. 64, della legge 6 agosto 2008, n. 133. Il mancato raggiungimento degli obiettivi fissati comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilita' dirigenziale prevista dalla normativa vigente.
Art. 3 Costituzione delle classi
1. Le classi sono costituite secondo i parametri e i criteri stabiliti nel D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 «regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133». Le classi iniziali di ciclo delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado e le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti. Determinato il numero delle predette classi e sezioni, il Dirigente scolastico procede all'assegnazione degli alunni alle stesse secondo le diverse scelte effettuate, sulla base dell'offerta formativa della scuola e, comunque, nel limite delle risorse assegnate. L'applicazione della C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, relativa alla distribuzione tra le classi degli alunni con cittadinanza non italiana, non dovra' comportare incrementi al numero della classi stesse.
2. I dirigenti scolastici provvederanno alla formazione delle classi prime secondo criteri di uniforme distribuzione evitando squilibri numerici tra le stesse.
Art. 4 Scuola dell'infanzia
1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e del relativo tempo scuola sono fissate dall'art. 3 del decreto legislativo n. 59/2004, come richiamato dall'art. 2 del Regolamento sul primo ciclo approvato con D.P.R. del 20 marzo 2009, n. 89. 2. Ai sensi dell'art. 2 , comma 2, del succitato Regolamento, ed alle condizioni e sulla base dei criteri dallo stesso previsti, e' consentita l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono tre anni di eta' entro il 30 aprile dell'anno di riferimento. 3. L'istituzione di nuove sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali, assicurando la coordinata ed equilibrata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.
Art. 5 Scuola primaria
1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative, didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 59/2004 e dall'art. 4 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 sul primo ciclo.
2. Per le classi prime, seconde, terze e quarte funzionanti nell'a.s. 2012/13, il tempo scuola e' svolto ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, secondo il modello dell'insegnante unico che supera il precedente assetto del modulo e delle compresenze, e secondo le articolazioni orarie settimanali fissate in 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato. La dotazione organica e' comunque fissata in 27 ore settimanali per classe, senza compresenze.
3. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, del Regolamento sul primo ciclo, le classi quinte continuano a funzionare, dall'anno scolastico 2009-2010 e fino alla graduale messa a regime del modello di cui al precedente comma 2, secondo le articolazioni orarie in atto di 27 e 30 ore. La dotazione organica per classe e' comunque fissata in 30 ore settimanali, senza compresenze.
4. Ai sensi dell'art. 4, comma 7, del Regolamento sul primo ciclo, a richiesta delle famiglie sono attivate le classi funzionanti a tempo pieno, con orario settimanale di quaranta ore, comprensivo del tempo dedicato alla mensa. La predetta organizzazione e' realizzata nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/09, senza compresenze, e comunque nell'ambito della dotazione complessiva dell'organico di diritto determinata con il presente decreto interministeriale emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le quattro ore di compresenza per classe sono utilizzate per la costituzione dell'organico di istituto. Classi a tempo pieno possono essere attivate solo in presenza di strutture idonee. Il relativo orario settimanale, compreso il tempo mensa, e' di 40 ore e la programmazione didattica deve prevedere rientri pomeridiani.
5. L'insegnamento della lingua inglese, e' impartito in maniera generalizzata obbligatoriamente per un'ora alla settimana nella prima classe, per due ore nella seconda classe e per tre ore alla settimana nelle rimanenti tre classi. Ai sensi dell'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, l'insegnamento della lingua straniera deve essere impartito dai docenti della classe in possesso dei requisiti richiesti o da altro docente facente parte dell'organico di istituto sempre in possesso di tali requisiti. In tale ottica, i dirigenti scolastici porranno in essere tutti gli accorgimenti organizzativi affinche' tutti i docenti in servizio nell'istituzione scolastica, in possesso dei requisiti richiesti, impartiscano l'insegnamento delle lingua straniera in almeno due classi. Solo per le ore di insegnamento di lingua straniera che non sia stato possibile coprire attivando la citata procedura possono essere istituiti posti da assegnare a docenti specialisti, nel limite del contingente regionale. Di regola viene costituito un posto ogni 7 o 8 classi, sempreche' per ciascun posto si raggiungano almeno 18 ore di insegnamento.
6. Nell'ambito dell'istituzione scolastica le diverse frazioni orario, comprese quelle della lingua inglese, che non hanno contribuito a costituire posto intero, sono raggruppate per la costituzione di posti interi. Le frazioni residue superiori a 12 ore sono arrotondate a posto intero. 7. L'insegnamento della religione cattolica e' impartito da docenti in possesso dei requisiti richiesti. 8. Il totale dei posti e delle ore derivanti dall'applicazione dei commi precedenti, compresi quelli connessi all'integrazione degli alunni disabili, costituisce la dotazione organica di istituto che le istituzioni scolastiche, nell'esercizio dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal D.P.R. n. 275/99, utilizzano in modo flessibile per programmare e organizzare le attivita' educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa. La dotazione organica deve essere prioritariamente utilizzata per garantire l'orario della mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani.
Art. 6 Disposizioni generali per l'istruzione secondaria
1. Al fine della piena valorizzazione dell'autonomia e della migliore qualificazione dei servizi scolastici, la determinazione delle risorse da assegnare a ciascuna istituzione e' effettuata tenendo conto delle esigenze della scuola nel suo complesso, comprese quelle connesse all'integrazione degli alunni disabili e tenendo conto dell'eventuale articolazione della scuola in sezioni staccate, sedi coordinate e corsi serali. Le dotazioni organiche degli istituti di secondo grado sono determinate per la classi prime, seconde e terze con riguardo alle articolazioni orarie dei diversi indirizzi o percorsi previsti dai nuovi Regolamenti e per le classi quarte e quinte dell'istruzione tecnica secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4 del regolamento e comunque in applicazione del decreto interministeriale in corso di registrazione che reca l'individuazione degli insegnamenti da ridurre.
2. Ai sensi dell'art. 35, 1° comma, della legge 27 dicembre 2002 n. 289 e dell'art. 21 del Regolamento sul dimensionamento, approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009, le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti, definito dal contratto collettivo nazionale di lavoro, sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche mediante l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre, salvaguardando l'unitarieta' d'insegnamento di ciascuna disciplina. In applicazione dei regolamenti relativi ai licei, agli istituti tecnici e agli istituti professionali, le cattedre sono costituite, di norma, con non meno di 18 ore settimanali e, comunque, nel rispetto degli obiettivi finanziari di cui all'art. 64 della legge n. 133 del 2008, i docenti che a seguito della riconduzione delle cattedre a 18 ore vengono a trovarsi in situazione di soprannumerarieta', sono trasferiti d'ufficio secondo la procedura prevista dal CCNI sulla mobilita'.
3. Per l'ottimale utilizzo delle risorse, dopo la costituzione delle cattedre all'interno di ciascuna sede centrale di istituto e di ciascuna sezione staccata o sede coordinata, si procede alla costituzione di posti orario tra le diverse sedi (anche associate) della stessa scuola. In presenza di docente titolare in una delle sedi sopraindicate, la titolarita' va salvaguardata se nella sede stessa sia disponibile almeno un terzo delle ore. In presenza di piu' titolari, la titolarita' e' assegnata sull'una o sull'altra sede in base al maggior apporto di orario; in caso di uguale consistenza oraria degli spezzoni, la titolarita' viene attribuita alla sede che offre maggiori garanzie di stabilita' del posto e, in subordine, alla sede principale. Analogamente si procede in assenza di titolari.
4. Nei corsi serali gli eventuali posti orario vengono costituiti prioritariamente utilizzando ore disponibili nei corsi diurni della medesima istituzione scolastica.
5. Qualora gli spezzoni residui non possano essere utilizzati secondo le modalita' di cui ai commi precedenti, si procede alla fase associativa per la costituzione di posti di insegnamento tra istituzioni scolastiche autonome secondo la normativa attualmente in vigore. 6. I Dirigenti scolastici, fatte salve le priorita' indicate ai commi precedenti, prima di procedere alle assunzioni a tempo determinato di propria competenza, attribuiscono spezzoni orari fino a 6 ore ai docenti in servizio nell'istituzione, con il loro consenso, entro il limite di 24 ore settimanali.
Art. 7 Istruzione secondaria di I grado
1. L'articolazione e la quantificazione delle attivita' educative e didattiche e del relativo tempo scuola sono fissati dall'art. 10 del decreto legislativo n. 59/2004, integrato dal Capo IV, artt. 23/26, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dall'art. 5 del Regolamento sul primo ciclo.
2. Tenuto conto dei piani di studio e del quadro orario delle discipline stabiliti dal citato art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 89 del 20 marzo 2009 relativo al primo ciclo, l'assetto organico della scuola secondaria di I grado, sia per le classi a tempo normale che per le classi a tempo prolungato, e' definito secondo i criteri fissati dal D.M. n. 37 del 26 marzo 2009.
3. Le classi a tempo prolungato sono autorizzate nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attivita' di 36 ore. In via eccezionale, puo' essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta formulata dalla maggioranza delle famiglie che consenta l'attivazione di una classe intera. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalita' possono essere attivati sulla base di economie realizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle finanza pubblica.
4. Le classi funzionanti a tempo prolungato sono ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attivita' in fasce orarie pomeridiane(due o tre rientri) e nella impossibilita' di garantire la previsione del funzionamento di un corso intero a tempo prolungato. Restano salve le classi attualmente funzionanti.
5. I corsi ad indirizzo musicale, ricondotti ad ordinamento dalla legge 3 maggio 1999, n. 124, si svolgono oltre l'orario obbligatorio delle lezioni e sono regolati dal D.M. 6 agosto 1999, n. 201 ed assicurano l'insegnamento di quattro diversi strumenti musicali.
6. Ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 212 dell'8 luglio 2005 «Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell'art. 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508» le scuole medie annesse ai conservatori si intendono definitivamente non piu' funzionanti. Il citato art. 14, relativo all'abrogazioni delle norme, prevede «Per ciascuna istituzione, con l'emanazione del relativo regolamento didattico di cui all'art. 10, cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente regolamento e segnatamente le seguenti norme… omissis … art. 239, commi 1 e 5, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297». Il comma 5 dell'art. 239 prevede «presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui all'art. 174, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo scolastico».
Art. 8 Istruzione secondaria di II grado
1. Gli istituiti di secondo grado acquisiscono la denominazione di licei se costituiti da soli percorsi liceali, di istituti tecnici se costituiti da soli percorsi del settore economico e del settore tecnologico, di istituti professionali se costituiti da soli percorsi del settore servizi e del settore industria ed artigianato. Gli istituti nei quali sono presenti ordini di studio diversi (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale o di licei) o sezioni di liceo Musicale e coreutico assumono la denominazione di «istituti di istruzione secondaria superiore».
2. Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento sul dimensionamento, il numero delle classi prime e di quelle iniziali dei cicli conclusivi dei corsi di studio (prima classe del liceo classico, terza classe dei licei scientifici, dei licei artistici e degli istituti tecnici, terza classe degli istituti professionali nei quali sia possibile accedere dal biennio comune a piu' articolazioni e/o opzioni per il conseguimento della maturita' professionale o della maturita' d'arte applicata) si determina tenendo conto del numero complessivo degli alunni iscritti, indipendentemente dai diversi indirizzi, corsi di studio e sperimentazioni passate ad ordinamento.
3. Nelle istituzioni scolastiche in cui sono presenti istituti di diverso ordine (es. percorsi di istituto tecnico e di istituto professionale e di licei) o sezioni di liceo musicale e coreutico, le classi prime si determinano separatamente per ogni istituto di diverso ordine o di sezione di liceo musicale e coreutico secondo quanto stabilito dall'art. 18, comma 3, del citato D.P.R. n. 81/2009.
4. In considerazione della progressiva applicazione della riforma, non vengono piu' costituite cattedre ordinarie ma solo cattedre interne, utilizzando i contributi orari sia del nuovo che del pregresso ordinamento ancora funzionante nelle classi successive alle prime e seconde.
5. Nel caso di istituzione scolastica che comprenda un liceo artistico e un istituto d'arte l'utilizzo indistinto dei contributi orario dei vari percorsi di studio (del liceo artistico e dell'istituto d'arte) per la costituzione delle cattedre all'interno dell'istruzione determinano l'organico di istituto; conseguentemente dovranno essere previste graduatorie di istituto uniche e per ciascuna classe di concorso, per l'individuazione del docente soprannumerario.
6. In attesa dell'emanazione del regolamento relativo alle nuove classi di concorso, per la determinazione dell'organico di diritto vengono confermate, per le classi prime e seconde interessate al riordino del secondo ciclo, la classi di concorso di cui al D.M. 30 gennaio 1998, n. 39 e successive modifiche e integrazioni, opportunamente integrate e rivedute. Con nota a parte viene trasmesso l'elenco delle attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo e secondo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino.
7. Le istituzioni scolastiche possono utilizzare la quota di autonomia del 20% dei curricoli, nell'ambito degli indirizzi definiti dalle regioni e in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale sia per potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti, con particolare riferimento alle attivita' di laboratorio, sia per attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa. Nei limiti del contingente di organico ad esse annualmente assegnato, tale quota e' determinata, in base all'orario complessivo delle lezioni del primo biennio e del complessivo triennio, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, fermo restando che ciascuna disciplina non puo' essere decurtata per piu' del 20% del monte ore previsto dal quadro orario. Per l'istruzione liceale tale quota non puo' essere superiore al 20% del monte ore complessivo previsto nel primo biennio, al 30% nel secondo biennio e al 20% nel quinto anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non puo' essere ridotto in misura superiore a un terzo nell'arco dei cinque anni e che non possono essere soppresse le discipline previste nell'ultimo anno di corso nei piani di studio. L'utilizzo di tale quota non dovra' determinare esuberi di personale.
8. Le prime classi di sezioni staccate, di scuole coordinate, sono costituite con un numero di alunni di norma non inferiore a 25.
9. Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, e' consentita la costituzione di classi iniziali articolate in gruppi di diversi indirizzi di studio, purche' le classi siano formate da un numero di alunni complessivamente non inferiore a 27 e il gruppo di minore consistenza sia costituito da almeno 12 alunni .
10. I licei musicali potranno attivare classi prime in numero non superiore di quelle funzionanti nel corrente anno.
11. Nel caso in cui il numero delle domande di iscrizione a taluni indirizzi sia insufficiente per la costituzione di una classe, il competente Consiglio di istituto stabilisce i criteri di redistribuzione degli alunni tra i diversi corsi di studio funzionanti nella stessa scuola, ferma restando la possibilita' per gli stessi alunni di chiedere l'iscrizione ad altri istituti in cui funzionino la sezione o l'indirizzo richiesti.
12. Le classi intermedie sono costituite con un numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purche' la media degli alunni sia non inferiore a 22; diversamente si procede alla ricomposizione delle classi secondo i criteri indicati all'art. 16 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009.
13. Le classi terminali sono costituite con un numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti nell' anno scolastico in corso al fine di garantire la necessaria continuita' didattica nella fase finale del corso di studi, purche' comprendano almeno 10 alunni.
14. Ai sensi dell'art. 18 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento, le cattedre di educazione fisica sono costituite in relazione al numero delle classi anziche' per squadre distinte per sesso. Queste ultime possono essere attivate, previa deliberazione del collegio dei docenti, solo nel caso in cui non comportino incrementi di ore o di cattedre.
Art. 9 Percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)
1. I percorsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale per il conseguimento di uno dei 21 titoli di qualifica professionale di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 15 giugno 2010, con il quale e' stato recepito l'Accordo in sede Conferenza Stato-Regioni del 29 aprile 2010, integrato con l'accordo del 19 gennaio 2012, sono realizzati dalle strutture formative accreditate dalle Regioni.
2. I percorsi di IeFP di cui al primo comma possono essere attivati dagli istituti professionali, fermo restando la competenza delle Regioni e la presenza degli stessi nell'ambito della programmazione regionale, in regime di sussidiarieta', secondo due distinte modalita' previste dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata il 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'art. 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07: tipologia A «offerta sussidiaria integrativa» (Linee guida, capo II, punto 2). Gli studenti che chiedono di iscriversi alla classe prima degli indirizzi quinquennali degli istituti professionali possono contestualmente chiedere anche di poter conseguire, a conclusione del terzo anno, una delle 21 qualifiche professionali di cui all'allegato 2 della citata intesa del 16 dicembre 2010. A tal fine, gli istituti professionali propongono agli studenti e alle loro famiglie i percorsi di qualifica corrispondenti, in base a quanto previsto dalla tabella allegato n. 3 della citata intesa del 16 dicembre 2010, a quelli realizzati nel corrente anno scolastico. Per la predisposizione dell'offerta sussidiaria integrativa, gli Istituti Professionali utilizzano le quote di autonomia e di flessibilita' di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. n. 87/2010, sulla base dei criteri riportati nelle piu' volte citate Linee guida e nei limiti delle risorse disponibili; tipologia B «offerta sussidiaria complementare» (Linee guida, capo II, punto 2). Devono iscriversi a detti corsi gli studenti che intendano conseguire solo i titoli di qualifica triennali di cui al Capo II, punto 2, delle Linee guida. L'accesso ai relativi percorsi si rende possibile solo qualora il competente Assessorato regionale decida, in attuazione dell'accordo territoriale col competente USR per la prima attuazione delle linee guida, di attivare presso gli istituti professionali classi prime che assumano gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi triennali di IeFP. A tal fine, gli Istituti Professionali formeranno classi secondo gli standard formativi e l'articolazione dei percorsi di IeFP, determinati da ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III del decreto legislativo n. 226/2005, fermo restando che la spesa complessiva non potra' superare quella derivante dal funzionamento dei corsi ordinari degli istituti professionali.
3. A partire dall'anno scolastico 2011/2012, gli istituti professionali, per effetto della citata intesa, non possono piu' accogliere iscrizioni alle classi prime funzionanti secondo i corsi di qualifica triennale previsti dal previgente ordinamento e realizzati nel corrente anno in regime surrogatorio. Resta ferma la prosecuzione, sino alla loro conclusione, dei corsi di qualifica attivati dall'a.s. 2009/2010.
4. La realizzazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP da parte degli istituti professionali avviene nel limite del numero di classi e della dotazione organica complessiva del personale statale, definito sulla base della normativa vigente e delle previsioni del Piano programmatico di cui all'art. 64, comma 4 della legge n. 133/08 e dei conseguenti regolamenti attuativi; in nessun caso la dotazione organica complessiva potra' essere incrementata in conseguenza dell'attivazione dell'offerta sussidiaria dei percorsi di IeFP.
5. Le classi iniziali degli istituti professionali di Stato che attivano anche l'offerta sussidiaria di IeFP si costituiscono con riferimento al numero complessivo degli alunni iscritti ai percorsi di istruzione professionale, comprensivo di quelli che intendono conseguire titoli di qualifica e di diploma di IeFP, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. In nessun caso la presenza dell'offerta di IeFP puo' comportare la costituzione di un numero di classi e di posti superiore a quello derivante dall'applicazione del criterio prima descritto. L'organico dell'istituzione scolastica e' determinato sulla base del numero delle classi istituite e del quadro orario relativo al percorso di studio attivato; tale dotazione organica si intende comprensiva anche dei percorsi di IeFP.
6. L'organico assegnato agli istituti professionali per le classi di IeFP non e' separato; l'attribuzione del personale alle classi di IeFP e' effettuata dal Dirigente scolastico nell'ambito delle procedure ordinarie che riguardano la generalita' delle classi dell'istituzione scolastica, nel rispetto dell'art. 7, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 e dei contratti collettivi, ai sensi dall'Intesa in sede di Conferenza Unificata del 16 dicembre 2010 e recepite nelle linee-guida di cui all'art. 13, comma l-quinquies della legge n. 40/07.
Art. 10 Dotazione organica dei Centri Provinciali per l'istruzione degli adulti
L'organizzazione e le dotazioni organiche dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti e' regolata dal D.M. 25 ottobre 2007 emanato in applicazione della legge dell'art. 1, comma 602, della legge 27 dicembre 2006 n. 296. In attesa di dare piena applicazione alla citata disposizione, la dotazione organica assegnata a livello regionale ai Centri Territoriali Permanenti per l'istruzione e la formazione in eta' adulta, rimane confermata nelle attuali consistenze e non puo' superare quella definita nell'organico di diritto dell'anno scolastico 2010/2011. Eventuali variazioni, conseguenti anche all'Accordo Quadro tra il MIUR e il Ministero dell'Interno dell'11 novembre 2010 relativo «al rilascio del permesso di soggiorno CE», sono consentite solo entro i limiti delle dotazioni organiche assegnate ad ogni singola regione.
Art. 11 Sezioni ospedaliere
Limitatamente alle sezioni ospedaliere dell'istruzione secondaria di II grado, di cui al decreto interministeriale 28 novembre 2001, n. 168, istituite presso luoghi di cura e di degenza, la determinazione delle dotazioni organiche, sia per gli insegnamenti comuni di cui all'art. 4, comma 3 dello stesso decreto, sia per le aree di indirizzo, e' effettuata in organico di diritto avendo esclusivo riguardo alle risorse umane e alle professionalita' ritenute indispensabili per la piu' corretta e proficua azione didattica in ambiente di cura.
Art. 12 Dotazione organica di sostegno
1. La dotazione organica di diritto dei posti di sostegno per l'anno scolastico 2012/13 e' stabilita nella tabella E, colonna A, che riporta la terza e ultima quota dell'incremento della dotazione di diritto di cui all'art. 2, comma 414, della legge n. 244/2007, che e' pari al 70 per cento dei posti di sostegno complessivamente attivati nell'anno scolastico 2006/2007. Nella medesima Tabella E, colonna C, sono riportati il numero di posti, compresi quelli dell'organico di diritto, di cui si prevede l'attivazione in organico di fatto da ciascuna Regione, salvo le deroghe da autorizzare secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che deve tenere in debita considerazione la specifica tipologia di handicap da cui e' affetto l'alunno.
2. I Direttori generali regionali determinano la dotazione organica per l'infanzia e ciascun grado di istruzione, definendo l'organico di diritto nei limiti della consistenza indicata nel precedente comma 1.
3. Nell'ambito dei contingenti assegnati, i Direttori generali regionali assicurano che la distribuzione degli insegnanti di sostegno sia correlata alla effettiva presenza di alunni disabili, tenendo anche conto delle risorse messe a disposizione dalle Regioni e dagli Enti locali.
4. In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 80, del 22 febbraio 2010, nell'ottica di apprestare un'adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravita', viene ripristinata la disposizione di cui all'art. 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che prevede la possibilita' di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell'art. 1, comma 605, lett. b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Tali posti devono essere assegnati con priorita' a docenti in servizio a tempo indeterminato con provvedimenti di durata annuale e, in subordine, a supplenti con contratti a tempo determinato fino al termine delle attivita' didattiche.
5. Per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap si applicano le disposizioni di cui al D.P.C.M. 23 febbraio 2006, n. 185 recante regolamento concernente modalita' e criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, ai sensi dell'art. 35 della legge n. 289 del 2002.
6. I Direttori generali regionali sentite le Regioni, gli Enti locali e le altre Istituzioni pubbliche competenti individuano di comune accordo le modalita' piu' idonee di distribuzione delle risorse di personale e materiali destinate all'integrazione degli alunni disabili, anche attraverso la costituzione di reti di scuole.
7. Le classi delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, ivi comprese le sezioni di scuola dell'infanzia, che accolgono alunni con disabilita', sono costituite secondo i criteri ed i parametri di cui all'art. 5 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 81 del 20 marzo 2009 sul dimensionamento. I dirigenti scolastici cureranno un'equa distribuzione degli alunni disabili tra le varie classi e, in caso di presenza di piu' di due unita' per classe, questa deve essere costituita con non piu' di 20 alunni.
Art. 13 Istituzioni educative
Per le istituzioni educative si rinvia all'apposito decreto interministeriale di determinazione della dotazioni organiche del personale educativo. In base all'art. 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le dotazioni organiche del personale educativo non potranno «superare la consistenza delle relative dotazioni organiche dello stesso personale determinata nell'anno scolastico 2011/2012».
Art. 14 Scuole funzionanti presso educandati femminili statali
Le classi e i posti di insegnamento delle scuole di ogni ordine e grado, funzionanti presso gli Educandati femminili statali di cui all'art. 204 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono costituiti secondo le disposizioni del presente decreto e assunti nell'organico di diritto nei limiti delle consistenze organiche provinciali.
Art. 15 Gestione delle situazioni di fatto
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 411, lett. c) della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008), i dirigenti scolastici possono disporre incrementi del numero delle classi dell'istruzione primaria e dell'istruzione secondaria solo in caso di inderogabili necessita' legate all'aumento effettivo del numero degli alunni rispetto alle previsioni, previa autorizzazione del Direttore generale regionale, secondo i criteri ed i parametri di cui al Regolamento sul dimensionamento.
2. Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 268 del 22 novembre 2002, i medesimi Dirigenti scolastici, nel caso di diminuzione del numero degli alunni rispetto alla previsione, procedono all'accorpamento delle classi a norma delle disposizioni citate nel precedente comma.
3. Non sono ammessi sdoppiamenti ne' istituzioni di nuove classi dopo l'inizio dell'anno scolastico, salvo nel caso di incrementi di alunni conseguenti al mancato recupero dei debiti formativi la cui verifica sia stata programmata dopo il 31 agosto. In presenza di alunni che non abbiano saldato il debito, non si procede comunque all'istituzione o allo sdoppiamento delle classi interessate qualora il numero degli alunni delle stesse non superi le 31 unita'.
4. Le variazioni di cui al comma 1 rivestono carattere eccezionale e debbono rivelarsi assolutamente indispensabili per far fronte ad eventuali incrementi di alunni non previsti in sede di determinazione dell'organico di diritto e non devono rientrare entro la previsione di cui all'art. 4 del Regolamento sul dimensionamento, relativo alla possibilita' di derogare, in misura non superiore al 10%, al numero massimo e minimo di alunni per classe previsto per ciascun grado di istruzione. Le variazioni stesse devono essere formalizzate con provvedimento motivato, da comunicare tempestivamente, e, comunque, non oltre il 10 luglio, al competente Direttore regionale e agli USP di riferimento, per i seguiti di competenza e per l'attivazione dei necessari controlli.
5. Ulteriori posti per il funzionamento delle sezioni carcerarie, di quelle ospedaliere e delle attivita' inerenti ai corsi di istruzione per adulti previsti dall'ordinanza ministeriale 29 luglio 1997 n. 455 e dalla direttiva ministeriale 6 febbraio 2001 possono essere attivati solo in presenza di personale in esubero, che non possa essere utilizzato su posti e ore di insegnamento disponibili fino al termine delle attivita' didattiche.
6. L'istituzione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, di cui all'art. 40 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, e' autorizzata, tenuto anche conto del disposto dell'art. 35, comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, dal Direttore generale regionale nel rispetto delle garanzie per gli alunni disabili di cui all'art. 3 della legge n. 104 del 5 febbraio 1992. 7. All'attuazione del presente articolo si procede nei limiti delle risorse disponibili, fermo restando l'obiettivo di conseguimento delle economie previsto dall'art. 64, comma 5, del decreto-legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Art. 16 Verifica e monitoraggio
1. Gli Uffici regionali effettuano il monitoraggio iniziale e in itinere della consistenza delle dotazioni organiche definite in base alle disposizioni del presente decreto, al fine di assicurare, nel rispetto dei contingenti di posti assegnati, la rispondenza delle dotazioni stesse agli obiettivi formativi. I medesimi Uffici effettuano, inoltre, il monitoraggio delle operazioni di avvio dell'anno scolastico, vigilando sul puntuale espletamento delle operazioni stesse e affinche' gli incrementi delle classi e dei posti, compresi quelli di sostegno, siano contenuti nei limiti delle effettive, inderogabili necessita'.
2. L'apposita struttura istituita presso l'Amministrazione centrale assicura la verifica costante dell'andamento delle operazioni anche sotto il profilo dell'incidenza sulla spesa e della rigorosa osservanza della normativa regolante la materia. Ai fini suddetti, i Direttori generali regionali, si avvalgono dell'apposita struttura costituita presso ciascuno Ufficio scolastico regionale per gli aggiornamenti nell'ambito del sistema e la necessaria circolarita' delle informazioni.
Art. 17 Scuole con insegnamento in lingua slovena della Regione del Friuli Venezia Giulia
Le tabelle «A», «B», «C» e «D» riportano, per grado di istruzione, le dotazioni organiche regionali degli istituti e scuole con insegnamento in lingua slovena. Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale provvedera' alla ripartizione di tali risorse tra le province interessate.
Art. 18 Oneri finanziari
Gli oneri derivanti dalle dotazioni organiche di cui alle tabelle «A», «B», «C», «D» e «E» gravano sugli ordinari stanziamenti di bilancio di cui ai pertinenti capitoli del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Gli oneri derivanti dagli incrementi delle dotazioni organiche di 610 posti per la scuola dell'infanzia e di 2.550 posti per gli anticipi della scuola primaria di cui alle tabelle A e B sono a carico dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e all'art. 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20. Roma, 22 agosto 2012