Il decreto ingiuntivo permette al creditore di accedere ad uno strumento processuale relativamente agile e veloce per vedere accertato il suo credito. Proprio per le caratteristiche dell'istituto del decreto ingiuntivo (che si svolge senza ascoltare il debitore) il legislatore riconosce al debitore il diritto di contestare (opporsi) al decreto ingiuntivo, sia con la normale opposizione regolata dall'art. 641 cpc e 645 cpc (entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo), sia con l'opposizione tardiva regolata dall'art. 650 cpc.
L'art. 650 cpc prevede che "il debitore può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto (40 giorni dalla notifica), se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione"
Quindi, di fronte alla minaccia dell'esecuzione forzata in base ad un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo per mancata opposizione, l'ingiunto, che deduca un vizio della notificazione che ne determina la nullità, può esperire l'opposizione tardiva ai sensi dell' art. 650 cod. proc. civ. "se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione"
Il termine per l' opposizione ai sensi dell' art. 650 terzo comma cod. proc. civ. è di dieci giorni dal primo atto d'esecuzione, che non è il precetto, atto propedeutico all’esecuzione e di regola non direttamente incidente sulla condizione giuridica della cosa.
La notifica del precetto da solo (o quando il precetto è notificato in uno con il titolo esecutivo) è inidoneo a sanare la nullità della notifica del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a precetto può contenere anche l'opposizione a decreto ingiuntivo, quando solo attraverso il precetto l'intimato abbia avuto conoscenza del provvedimento monitorio, e le due opposizioni possono cumularsi in un unico procedimento allorché un medesimo giudice sia competente per entrambe, secondo gli artt. 27 e 645 cod. proc. civ.; infatti, è opportuno sottolineare che il giudice dell'opposizione all'esecuzione e il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, di solito, non coincidono.
Quanto è possibile l'opposizione tardiva al decreto ingiuntivo e l'opposizione all'esecuzione si cumulano in un unico procedimento, se colui che eccepisce 1′ invalidità della notifica del decreto ingiuntivo contesta altresì l'efficacia e il merito del provvedimento monitorio, il giudice adito deve vagliare la fondatezza di dette eccezioni – e le relative implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria – e, se fondate, esaminare la domanda giudiziale contenuta nel ricorso, secondo le regole del processo di cognizione.
Quanto, poi, all'onere della prova relativamente alla mancata conoscenza della notifica del decreto ingiuntivo, in concreto, il debitore ingiunto può fornire la prova che non ha avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica anche a mezzo di presunzioni ed in particolare, trattandosi di fatto negativo, attraverso la dimostrazione del fatto positivo costituito dal modo e dal quando la conoscenza sia avvenuta.
Mentre ricade sul creditore (parte parte opposta) che intenda contestare la tempestività dell'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., in relazione alla irregolarità della notificazione così come ricostruita dall'opponente, l'onere di provare il fatto relativo all'eventuale conoscenza anteriore del decreto da parte dell'ingiunto, sì da rendere l'opposizione tardiva intempestiva e, quindi, inammissibile.
Cass., civ. sez. III, del 28 luglio 2015, n. 15849 in pdf