Le numerose problematiche del procedimento esecutivo
Anche il procedimento esecutivo può incontrare una serie di ostacoli durante il suo svolgimento (rendendo ancora più frustrante l'attesa del creditore).
Cercando di generalizzare, è inutile dire che questi "intoppi" possono essere classificati nei modi più svariati (basta pensare alla distinzione tra causa interna all'esecuzione o esterna del procedimento esecutivo ecc.).
- iniziare l'esecuzione forzata senza avvertire la controparte della situazione
- potrebbe essere incerta la persona del debitore
- potrebbe venire meno il titolo esecutivo (se il titolo esecutivo è un decreto ingiuntivo la questione è particolare)
- potrebbero esserci dubbi sull'esistenza del titolo esecutivo potrebbero non essere stati depositati gli originali dei titoli esecutivi
- potrebbe essere nulla la notifica del titolo esecutivo o del precetto
- potrebbe essere necessario notificare il titolo esecutivo o un precetto all'erede del debitore deceduto dopo la fine del procedimento di cognizione
- si potrebbe pensare alla necessità di dover dividere dei beni parzialmente pignorati, in quanto in comproprietà tra più persone (compreso il debitore) dando vita ad una divisione endoesecutiva
- il pignoramento potrebbe essere nullo
- effettuato il pignoramento ci si potrebbe trovare in presenza di un bene impignorabile
- durante l'esecuzione forzata l'immobile potrebbe essere occupato in modo abusivo
- durante l'esecuzione forzata potrebbe morire il creditore o il debitore e il procedimento esecutivo potrebbe doversi sospendere e poi essere riassunto
- durante l'esecuzione forzata potrebbe essere necessario effettuare la manutenzione del bene pignorato
Arrivati a questo punto si potrebbe pensare che il quadro è completo (per quanto desolante), ma per quale motivo porre dei limiti alla provvidenza, infatti, si potrebbero anche individuare una serie di questioni legate alle difficoltà o variazioni interpretative e/o legislative.
Contenuto dell'ordinanza ex art. 612 cpc
Infatti si potrebbe pensare all'ordinanza ex art. 612 cpc, questa ordinanza ha la funzione di individuare le modalità tecniche per eseguire un'esecuzione forzata per obblighi di fare (individuazione del direttore dei lavori, individuazione dell'impresa) che il titolo esecutivo, di norma, non contiene.
Però, nulla esclude che tale ordinanza possa anche superare tale limite e non prevedere solo la mera individuazione delle modalità tecniche con le quali procedere all'esecuzione degli obblighi di fare, ma potrebbe anche definire la portata del titolo esecutivo (ad esempio la condanna all'eliminazione di un manufatto da una strada è una condanna solo alla demolizione di uno specifico manufatto oppure è la condanna a lasciare libera la strada da qualsiasi ingombro ?)
In queste situazioni la parte che intende contestare l'ordinanza quale procedimento deve seguire ?
Diverse interpretazioni in base al variare delle norme
In relazione al tempo d'emissione del provvedimento del giudice dell'esecuzione, che si ritenga aver tracimato dal compito di meramente regolare l'esecuzione, occorre distinguere tre periodi: a) anteriormente al 10 marzo 2006, epoca di entrata in vigore della riforma operata dall'art. 14 della I. 24/2/2006, n. 52, durante il quale era previsto lo strumento impugnatorio dell'appello avverso i provvedimenti emessi in sede di opposizione all'esecuzione; b) dal predetto 1 marzo al 3 luglio 2009, durante il quale, escluso l'appello, era possibile solo ricorrere in via straordinaria in cassazione; c) dal 4 luglio 2009 in poi, durante il quale, ripristinato il regime anteriore, ad opera dell'art. 49, comma 2, I. 18/6/2009, n. 69, era possibile esperire lo strumento impugnatorio ordinario dell'appello.
Ricostruzione della sentenza e dell'appello quale mezzo di contestazione all'ordinanza ex art. 612 cpc
Come si è detto, alla fine la situazione sembrava essersi stabilizzata a favore dell'appello dell'ordinanza ex art. 612 cpc: infatti, si affermava che n tema di esecuzione forzata degli obblighi di fare e di non fare, ove il giudice dell'esecuzione, nel determinare le modalità esecutive, risolva una controversia insorta fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo e dell'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa deve riconoscersi al provvedimento adottato natura sostanziale di sentenza, in forza del suo contenuto decisorio sul diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, e come tale esso è impugnabile con l'appello.
Ricostruzione in base alla distinzione tra fase sommaria di cognizione e fase di cognizione piena
Una diversa ricostruzione considera le ordinanze ex art 612 cpc che hanno travalicato i limiti della norma come un'ordinanza cautela alla quale può seguire il procedimento di merito.
Infatti, si afferma che l'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 612 c.p.c. che legittimamente abbia assunto il carattere oggettivo di risoluzione di una contesa fra le parti in ordine alla portata sostanziale del titolo esecutivo ed all'ammissibilità dell'azione esecutiva intrapresa e dunque abbia esorbitato dal profilo funzionale dell'istituto di cui alla norma, non è mai considerabile come una sentenza in senso sostanziale decisiva di un'opposizione all'esecuzione e, dunque, impugnabile con il mezzo di impugnazione della sentenza che decida una simile opposizione, ma dà luogo – e ciò anche qualora in essa si siano liquidate le spese giudiziali – alla conseguenza che la parte interessata, assumendo il provvedimento carattere di decisione soltanto sommaria, consideri l'ordinanza come definitiva della fase sommaria di un'opposizione all'esecuzione e, pertanto, possa tutelarsi introducendo un giudizio di merito ex art. 616 c.p.c..
Cass. civ. sez. II del 7 luglio 2017 n. 16880