Il decreto ingiuntivo è uno strumento molto rapido ed agevole per ottenere il soddisfacimento del proprio credito. Si tratta di un mezzo processuale talmente efficiente che sono previste anche delle forme specifiche di decreto ingiuntivo, basta pensare al decreto ingiuntivo riconosciuto all'amministratore di condominio (ex art. 63 disp. att. c.c.) per il recupero degli oneri condominiali non pagati dai proprietari morosi (e dell'onere a carico dell'amministratore di attivarsi per il recupero, previsto dopo la riforma del condominio).
L'efficacia del mezzo processuale, non esclude che possono verificarsi degli intoppi durante la procedura (es. errata notifica, notifica dopo i tempi) che possono determinare l'inesistenza del decreto ingiuntivo. Se si verifica una di queste situazioni occorre chiedersi quale rimedio usare per poter contestare l'inefficacia o l'invalidità del decreto ingiuntivo.
Volendo soffermarsi ai vizi della notifica del decreto ingiuntivo, risulta evidente che la possibilità di contestazione sorge nel momento in cui il debitore ha notizia del decreto ingiuntivo ed i rimedi sono essenzialmente tre: l'opposizione (normale) al decreto ingiuntivo (640 cpc); opposizione (tardiva) a decreto ingiuntivo (650 cpc); opposizione al precetto o all'esecuzione (ex art. 615 cpc).
In presenza di un vizio della notifica, il problema consiste, oltre che nell'individuare la tipologia del vizio (se si tratta di una notifica inesistente o di una notifica nulla, sul punto si precisa che l'inesistenza della notifica si ha solo quando la notifica venga effettuata in luogo o a mani di persona privi di ogni tipo di relazione con l'ingiunto), anche nella necessità di identificare le modalità con le quali contestare la notifica (alias) le dichiarazioni effettuate dall'ufficiale giudiziario che ha eseguito la notifica e riportate nella notifica stessa (quando il vizio della notifica dipende da questo tipo di contestazione), infatti, in alcune ipotesi è sufficiente una qualsiasi prova, in altre è necessaria la querela di falso.
Risolti questi problemi occorre scegliere il tipo di opposizione da effettuare per contestare il decreto ingiuntivo, la questione nasce dal fatto che il decreto ingiuntivo potrebbe essere diventato titolo esecutivo e, quindi, il debitore, almeno in teoria, potrebbe trovarsi ad avere sia il decreto ingiuntivo, sia il decreto ingiuntivo esecutivo, con il precetto che minaccia l'esecuzione forza ed avverte dell'esecuzione forzata (considerando che il venir meno del titolo esecutivo – rilevabile d'ufficio – determina la fine dell'esecuzione risulta evidente l'interesse del debitore a contestare il vizio della notifica, che potrebbe travolgere tutta la procedura).
In caso di esecuzione forzata intrapresa in forza di un decreto ingiuntivo, si distingue tra – l'ipotesi in cui venga affermata l'inesistenza della notificazione del titolo (fattispecie che legittima il ricorso al rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.) – e quella invece in cui se ne deduca la nullità ( fattispecie in relazione alla quale il mezzo di tutela azionabile è l'opposizione tardiva, ex art. 650 cod. proc. civ., da proporsi entro il termine di cui al comma 3 della medesima norma).
Di conseguenza, la nullità della notificazione del decreto ingiuntivo, anche se causa di inefficacia del decreto quale titolo esecutivo, può essere eccepita dall'intimato solo nel giudizio di cognizione instaurato con la opposizione al decreto, ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ., o con la opposizione tardiva, ai sensi dell'art. 650 cod. proc. civ., se la nullità ha impedito all'opponente di avere tempestiva conoscenza del decreto stesso, e non anche, successivamente alla notificazione del precetto, con opposizione ex artt. 615 o 617 cod. proc. civ. dinanzi ad un giudice diverso da quello funzionalmente competente a giudicare sulla opposizione al provvedimento monitorio.
Cass., civ. sez. III, del 20 aprile 2015, n. 7990 in pdf