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L’iva per cassa il Decreto del 11.10.2012 del Ministro dell’Economia e delle Finanze

Iva per cassa (o cash accounting), i presupposti per l’applicazione (i soggetti che possono applicare tale istituto e il limite del valume d’affari che ne impediscono l’uso), le operazioni attive e passive escluse, gli adempimenti relativi alle operazioni attive e passive incluse, l’esercizio dell’opzione per applicare l’iva per cassa e il termine dell’opzione.
A cura di Paolo Giuliano
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Tyrone Power con Linda Christall

Ministro dell'Economia e delle Finanze 

Decreto 11 ottobre 2012 

Liquidazione dell'IVA secondo la contabilità di cassa ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 

in G.U.  n. 284 del 5 dicembre 2012

Il Ministro  dell'Economia e delle Finanze  

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre  1972, n. 633, recante istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  valore aggiunto;

Visto il decreto-legge 30 agosto  1993,  n.  331,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, recante, al  capo II  del   titolo   II,   disciplina   temporanea   delle   operazioni intracomunitarie e dell'imposta sul valore aggiunto;

Vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;

Visto,  in  particolare,  l'art.  167-bis  della  citata  direttiva 2006/112/CE, introdotto dalla direttiva 2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, che consente, a  partire  dal  1°  gennaio  2013,  il differimento della nascita del diritto alla detrazione per i soggetti passivi per i quali l'IVA diviene esigibile al  momento  dell'incasso del prezzo;

Vista la dichiarazione a verbale del Consiglio e della Commissione, iscritta in sede di approvazione della citata  direttiva  2010/45/UE, che consente agli Stati membri, nel caso in cui il cedente di beni  o il prestatore di servizi sia soggetto all'IVA sulla base del criterio di cassa, di derogare al principio generale di cui all'art. 167 della direttiva 2006/112/CE in materia  di  maturazione  del  diritto  alla detrazione;

Visto l'art. 32-bis  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che reca disposizioni in materia di liquidazione dell'imposta sul  valore aggiunto secondo la contabilita' di cassa;

Visti, in particolare, i commi 4 e 5 del  citato  art.  32-bis  del decreto-legge n. 83 del 2012, che rinviano ad un decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  la  fissazione  delle  disposizioni attuative e la data di entrata in vigore dello stesso articolo;

Decreta:      

Art. 1    Presupposti per l'applicazione  della liquidazione IVA per cassa  

1. I soggetti che nell'anno solare precedente hanno  realizzato  o, in caso di inizio di attivita', prevedono  di  realizzare  un  volume d'affari non superiore a due milioni di euro, possono optare  per  la liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di  cassa,  di  seguito denominata «IVA per cassa», come disciplinata  dall'art.  32-bis  del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e dalle disposizioni contenute nel presente decreto.

2. Per i soggetti che esercitano  l'opzione  di  cui  al  comma  1, l'imposta sul valore aggiunto relativa alle cessioni di beni ed  alle prestazioni di servizi  effettuate  nei  confronti  di  cessionari  o committenti  che  agiscono  nell'esercizio   di   impresa,   arte   o professione, diviene esigibile all'atto del  pagamento  dei  relativi corrispettivi. L'imposta diviene, comunque, esigibile decorso un anno dal  momento  di  effettuazione   dell'operazione,   salvo   che   il cessionario o committente, prima del decorso di  detto  termine,  sia stato assoggettato a procedure concorsuali.

3. Per i soggetti che esercitano l'opzione di cui al  comma  1,  il diritto alla detrazione dell'imposta  sul  valore  aggiunto  relativa agli acquisti effettuati sorge al momento del pagamento dei  relativi corrispettivi.

4. Per i cessionari o committenti delle operazioni di cui al  comma 2, che non abbiano esercitato l'opzione di cui al comma 1, il diritto alla detrazione sorge  in  ogni  caso  al  momento  di  effettuazione dell'operazione.

Art. 2  Operazioni attive escluse dalla liquidazione dell'IVA secondo la contabilita' di cassa  

1. Sono escluse dalla disciplina contenuta nel presente decreto:   a) le operazioni effettuate nell'ambito  di  regimi  speciali  di determinazione dell'imposta sul valore aggiunto;  b) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti che non agiscono nell'esercizio d'imprese, arti o professioni;   c) le  operazioni  effettuate  nei  confronti  dei  soggetti  che assolvono l'imposta mediante il meccanismo dell'inversione contabile;   d) le  operazioni  di  cui  all'art.  6,  quinto  comma,  secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Art. 3   Operazioni passive escluse dal differimento  del diritto alla detrazione

1. Sono escluse dal differimento del diritto alla detrazione: a) gli acquisti di beni o servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto con il metodo dell'inversione contabile;     b) gli acquisti intracomunitari di beni;     c) le importazioni di beni;     d) le estrazioni di beni dai depositi IVA.

 Art. 4     Adempimenti relativi alle operazioni attive  del cedente o prestatore  

1. Per le operazioni di cui all'art.  1  il  cedente  o  prestatore adempie gli obblighi  di  cui  al  titolo  secondo  del  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. Le operazioni di cui all'art. 1 concorrono a formare il relativo volume  d'affari  del  cedente  o  prestatore  e   partecipano   alla determinazione della percentuale di detrazione di cui all'art. 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633, con riferimento all'anno in cui le operazioni sono effettuate.

3.  Le  operazioni  di  cui  all'art.  1   sono   computate   nella liquidazione periodica relativa al mese o  trimestre  nel  corso  del quale e' incassato il corrispettivo, ovvero scade il  termine  di  un anno dal momento di effettuazione dell'operazione.

4.  Nel  caso  in  cui  sia  effettuato  un  incasso  parziale  del corrispettivo, l'imposta diventa  esigibile  ed  e'  computata  nella liquidazione periodica  nella  proporzione  esistente  fra  la  somma incassata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.   5. Le fatture emesse in sede di applicazione delle disposizioni  di cui al  presente  decreto  recano  l'annotazione  che  si  tratta  di operazione con «IVA per cassa», con  l'indicazione  dell'art.  32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.

Art. 5    Adempimenti relativi alle operazioni passive del cedente o prestatore  

1.  Il  diritto  alla  detrazione  dell'imposta  relativa  ai  beni acquistati o servizi ricevuti e' esercitato, ai sensi degli  articoli 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26  ottobre 1972, n. 633, a partire dal momento in cui i  relativi  corrispettivi sono pagati, o comunque decorso un anno dal momento in cui  l'imposta diviene esigibile secondo le  regole  ordinarie  ed  alle  condizioni esistenti in tale momento.

2. Nel caso  in  cui  sia  effettuato  un  pagamento  parziale  del corrispettivo, il diritto alla detrazione dell'imposta sorge in  capo al cedente o prestatore nella  proporzione  esistente  fra  la  somma pagata ed il corrispettivo complessivo dell'operazione.

Art. 6  Esercizio dell'opzione  

1. L'opzione di cui all'art.  1  e  la  revoca  della  stessa  sono esercitate secondo le modalita'  individuate  con  provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate.

2. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno  in  cui e' esercitata ovvero, in caso  di  inizio  dell'attivita'  nel  corso dell'anno, dalla data di inizio dell'attivita'.   3. Le operazioni gia' liquidate alla data del 31 dicembre dell'anno precedente  quello  di  esercizio  dell'opzione  sono  escluse  dalla disciplina dell'IVA per cassa.

Art. 7  Termine dell'opzione  

1. Qualora nel corso  dell'anno  sia  superato  il  limite  di  due milioni di euro di volume d'affari, le disposizioni di cui all'art. 1 non si applicano  alle  operazioni  attive  e  passive  effettuate  a partire dal mese successivo a  quello  in  cui  il  limite  e'  stato superato.

2.  Nel  caso  di  cui  al  comma  1,  ovvero  in  caso  di  revoca dell'opzione, nella liquidazione relativa all'ultimo mese in  cui  e' stata applicata l'IVA per cassa e'  computato  a  debito  l'ammontare dell'imposta,  che  non  risulti  ancora   versata,   relativa   alle operazioni effettuate ed i cui corrispettivi non  sono  stati  ancora incassati.  A  partire  dalla   stessa   liquidazione   puo'   essere esercitato,  ai  sensi  dell'art.  19  e  seguenti  del  decreto  del Presidente  della  Repubblica  n.  633  del  1972,  il  diritto  alla detrazione dell'imposta, che non risulti  ancora  detratta,  relativa agli acquisti effettuati ed i cui corrispettivi non sono stati ancora pagati.

 Art. 8   Efficacia  

1.  Le  disposizioni  del  presente  decreto  si   applicano   alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° dicembre 2012.   Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 ottobre 2012                                                   Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2012

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle finanze registro n. 10, Economia e finanze, foglio n. 334.

Qui il la Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 26 novembre 2012 n. 44/E sull'iva per cassa o cash accounting

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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