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L’iscrizione in un elenco speciale degli agenti che effettuano servizi di pagamento

Il Decreto del 28.12.2012 n. 256 del Ministero dell’Economia e delle Finanze regola l’iscrizione in una sezione speciale dell’elenco previsto dal Testo Unico Bancario degli agenti in attività finanziaria (ex art. 128-quater comma 1 del Decreto Legislativo 01.09.1993 n. 385, promuovono e concludono contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane spa) i quali effettuano servizi di pagamento.
A cura di Paolo Giuliano
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 dicembre 2012 , n. 256

Regolamento concernente le condizioni e i requisiti per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria da parte degli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento.

in G.U. n.35 del 11 febbraio 2013

in vigore dal 11 febbraio 2012

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 128-quater, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che stabilisce che e' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e Poste Italiane S.p.A.;

Visto l'articolo 128-quater, comma 6, dello stesso decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, introdotto dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita Banca d'Italia, stabilisce le condizioni e i requisiti per l'iscrizione degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento in una sezione speciale dell'elenco; Sentita la Banca d'Italia;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 27 settembre 2012, numero 07294/2012;

Acquisito il nulla osta del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 10381 del 13 novembre 2012;

Emana il seguente regolamento:

Art. 1 Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

  • a) «decreto legislativo», il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modifiche;
  • b) «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
  • c) «agente in attivita' finanziaria», l'agente in attivita' finanziaria come definito dall'articolo 128-quater del testo unico bancario;
  • d) «agente nei servizi di pagamento», gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento;
  • e) «elenco degli agenti in attivita' finanziaria», l'elenco tenuto dall'Organismo ove sono iscritti gli agenti in attivita' finanziaria;
  • f) «sezione speciale dell'elenco», la sezione dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria ove sono iscritti gli agenti nei servizi di pagamento;
  • g) «servizi di pagamento», i servizi di pagamento come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11;
  • h) «intermediari», banche, Poste Italiane S.p.A., istituti di pagamento autorizzati in Italia, istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia, intermediari finanziari se autorizzati alla prestazione di servizi di pagamento;
  • i) «Organismo», l'Organismo competente per la gestione degli elenchi degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 128-undecies del testo unico bancario.

Art. 2 Attivita'

1. E' agente nei servizi di pagamento il soggetto iscritto nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria che promuove e conclude contratti relativi alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari.

2. Gli agenti nei servizi di pagamento possono svolgere la propria attivita' anche su mandato di piu' intermediari e, oltre all'attivita' di agenzia, possono svolgere altre attivita' commerciali a condizione che sia assicurata la separatezza organizzativa e contabile di queste rispetto all'operativita' nel settore dei pagamenti. Agli agenti nei servizi di pagamento e' preclusa ogni forma di operativita' nella concessione di credito, anche se connesso ai servizi di pagamento per i quali hanno ricevuto mandato.

3. L'intermediario mandante risponde solidalmente dei danni causati alla clientela dall'agente nell'esercizio della sua attivita' nonche' dai relativi dipendenti anche se tali danni siano conseguenti a responsabilita' accertata in sede penale. In caso di plurimandato ogni intermediario mandante e' responsabile per i danni cagionati per le attivita' poste in essere per suo conto.

Art. 3 Requisiti per l'iscrizione e la permanenza nella sezione speciale dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria

1. L'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco e' subordinata al ricorrere dei seguenti requisiti:

  • a) per le persone fisiche: cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero di Stato diverso secondo le disposizioni dell'articolo 2 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e domicilio nel territorio della Repubblica;
  • b) per i soggetti diversi dalle persone fisiche: sede legale e amministrativa o, per i soggetti comunitari, stabile organizzazione nel territorio della Repubblica;
  • c) possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo e di quelli di professionalita' indicati all'articolo 4 del presente regolamento. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, i requisiti si applicano a coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo e, limitatamente ai requisiti di onorabilita', anche a coloro che detengono il controllo della societa';
  • d) possesso di una casella di posta elettronica certificata e di una firma digitale con lo stesso valore legale della firma autografa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e relative norme di attuazione.

2. La permanenza nell'elenco e' subordinata all'esercizio effettivo dell'attivita' e all'aggiornamento professionale curato dall'intermediario mandante, almeno una volta l'anno, sia per i soggetti tenuti al possesso dei requisiti di professionalita' sia per i dipendenti e i collaboratori di cui gli agenti si avvalgono per il contatto con il pubblico. L'Organismo individua gli standard dei corsi di finalizzati all'aggiornamento professionale.

Art. 4 Requisiti di professionalita'

1. Costituisce requisito per l'iscrizione nella sezione speciale dell'elenco la frequenza di un corso di formazione professionale curato dall'intermediario mandante relativo ai servizi di pagamento prestati e riferito in particolare ai presidi di tutela della clientela e in materia di antiriciclaggio. L'Organismo individua gli standard qualitativi dei corsi di formazione professionale.

Art. 5 Dipendenti, collaboratori e attivita' fuori sede

1. L'attivita' di agenzia nei servizi di pagamento non puo' essere esercitata al di fuori dei locali commerciali quando il servizio prestato comporta l'acquisizione dal cliente di denaro o altri mezzi di pagamento.

2. Ai dipendenti e collaboratori di cui l'agente si avvale per il contatto con il pubblico si applica l'articolo 128-novies del testo unico bancario ma il requisito di professionalita' e la prova valutativa ivi previsti sono sostituiti dalla frequenza del corso professionale previsto dall'articolo 4.

Art. 6 Disciplina transitoria

1. Ai fini della prima iscrizione nella sezione speciale dell'elenco, si considerano in possesso dei requisiti di professionalita' gli agenti in attivita' finanziaria che:

  • a) alla data di adozione del presente regolamento sono iscritti nell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria;
  • b) hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a sei mesi nel triennio precedente ovvero coloro che per lo stesso arco temporale hanno ricoperto funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso agenti in attivita' finanziaria iscritti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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