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L’inabilitato e il testamento

La Cassazione del 10.2.2016 n. 2637 ha stabilito che ai fini dell’accertamento sulla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del “de cuius” al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate.
A cura di Paolo Giuliano
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Capacità d'agire

La capacità di agire si acquista al momento del compimento del 18 anno di età e permette alla persona di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, prima del compimento del 18 anno di età ogni persona è considerata incapace di intendere e volere e non può compiere (personalmente) nessun atto, pena l'annullabilità dello stesso negozio o contratto. Risulta evidente che tale principio è posto a tutela del minore.

Interdizione, inabilitazione, amministrazione di sostegno

Se dopo il compimento del 18 anno di età si presume la piena capacità di agire della persona, questo non significa che anche dopo il compimento del 18 anno di età un determinato soggetto non possa essere incapace (es. per una malattia oppure perché il normale decorso dell'età).

Per tutelare queste situazioni il legislatore prevede due serie di norme: l'art. 428 cc (incapacità naturale o incapacità non dichiarata e non accertata), da un lato, e l'interdizione, l'inabilitazione e l'amministrazione di sostegno  (incapacità dichiarata ed accertata) dall'altra.

In modo molto sintetico il sistema funziona così: anche se si presume che dopo il 18 anno di età ogni persona ha la piena capacità di agire, nulla esclude che per un motivo qualsiasi una persona si trovi in uno stato di incapacità, che può essere temporanea e momentanea, (es. in seguito ad un incidente) oppure l'incapacità può essere costante e non temporanea (ad esempio per una malattia mentale non accertata immediatamente).

Queste situazioni sono accumunate dal fatto che c'è un'apparenza (giuridica) di capacità d'agire, ma, in realtà, sussiste una situazione (concreta o di fatto)  di incapacità, il legislatore preso atto che la realtà concreta potrebbe non coincidere con la realtà giuridica (oppure, detto in altri termini, il legislatore ammette che presunzione di capacità del soggetto maggiorenne può essere vita) ha inserito l'art. 428 cc, il quale stabilisce che sono annullabili gli atti compiuti  da una persona che (non interdetta o inabilitata o non soggetta ad amministrazione di sostegno) si trovi in uno stato di incapacità di intendere o volere.

L'art. 428 c.c. è una norma a tutela del soggetto che si trovi in uno stato di incapacità, ma tale incapacità non è stata ancora dichiarata (ufficializzata) o perché è temporanea (es. ubriaco) oppure perché non è ancora iniziato il procedimento di interdizione, inabilitazione, amministratore di sostegno.

Le sentenze di interdizione o inabilitazione (e la conseguente nomina del tutore o del curatore) o la nomina dell'amministratore di sostegno, certificano ed accertano (rendono ufficiale) lo stato di incapacità della persona, revocando la presunzione di capacità acquisita con il compimento del 18 ano di età.

La capacità o l'incapacità di redigere il testamento

Anche per redigere il proprio testamento è richiesta la capacità di agire, mentre non sono capaci di testare ai sensi dell'art. 591 cc, i minori di età, gli interdetti e coloro che si trovano in uno stato di incapacità (anche transitoria) al momento della redazione del testamento.

La peculiarità dell'art. 591 cc è data dal fatto che prevede espressamente come incapaci di testare i minori di anni 18 e gli interdetti, ma non indica come incapaci di testare gli inabilitati e coloro che hanno avuto la nomina dell'amministratore di sostegno.

Inabilitazione, amministratore di sostegno e il testamento

Resta da chiedersi se la nomina dell'amministratore di sostegno o di una sentenza dichiarativa dell'inabilitazione  incidono (o meno) sul testamento. Il problema è valutare se l'inabilitazione o l'amministratore di sostegno possono essere automaticamente equiparati all'interdizione e, quindi, portare all'incapacità di testare ex lege per il solo fatto della presenza dell'inabilitazione e dell'amministratore di sostegno oppure se la norma che prevede l'incapacità di testare dell'interdetto non è applicabile analogicamente all'inabilitato e dell'amministratore di sostegno, e, di conseguenza, occorre valutare "se" e "come" l'inabilitazione o l'amministratore di sostegno incidono sul testamento.

Quest'ultima ricostruzione viene applicata  affermando che  in presenza di una sentenza di inabilitazione, il testamento dell'inabilitato può  essere annullato, non perché l'inabilitato è incapace ex lege di testare, (anzi l'inabilitato si  presume capace di testare, non rientrando fra i soggetti incapaci legalmente di testare indicati dall'art. 591 cod. civ.) ma, si ripete, il testamento dell'inabilitato può essere annullato solo se si prova che al momento della redazione del testamento, il testatore inabilitato si trova per qualsiasi causa, anche transitoria, in stato di incapacità di intendere o di volere.

Inoltre la sentenza di inabilitazione (anche se dichiara una parziale incapacità del testatore) non è una prova dell'incapacità del testatore ai fini dell'annullabilità del testamento per incapacità, infatti, anche se la sentenza di inabilitazione ha efficacia erga omnes per gli effetti previsti dagli artt. 421 e ss. cod. civ., (in quanto dichiara una parziale incapacità)  non ha efficacia vincolante – in relazione alla verifica delle condizioni mentali del testatore al momento della redazione del testamento – nel giudizio avente ad oggetto la invalidità del testamento per incapacità (naturale) del testatore, promosso ai sensi dell'art. 591 cod. civ. Ed occorre provare l'incapacità di intendere e volere al momento del testamento.

Resta da chiedersi si i medesi principi sono applicabili all'amministrazione di sostegno. La risposta è positiva (l'amministratore di sostengo non è indicato tra i soggetti incapaci di testare) con la precisazione che l'amministrazione di sostengo può assumere diversi contenuti e – di volta in volta – può essere adeguata in base alle esigenze del soggetto, sullo schema dell'inabilitazione o dell'interdizione, di conseguenza, se l'amministrazione di sostegno è costruita in modo simile all'interdizione sarà più semplice provare l'incapacità del testatore al momento della redazione del testamento.

L'incapacità del testatore si può desumere dal contenuto del testamento

Alla fine occorre sempre provare l'incapacità del testatore nel momento in cui è stato redatto il testamento.

La prova dell'incapacità ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto del testamento medesimo e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate

Cass., civ. sez. II, del 10 febbraio 2016, n. 2637 in pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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