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L’esecuzione forzata presso terzi e l’assegnazione ex art. 553 cpc

La Cassazione del 10.5.2016 n. 9390 ha stabilito che in tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l’ordinanza ex art. 553 cpc con la quale il giudice assegna al creditore la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell’assegnatario ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell’ordinanza di assegnazione.
A cura di Paolo Giuliano
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L'esecuzione forzata presso il terzo

Il creditore al fine di recuperare quanto dovuto dal suo debitore ha ampie facoltà di scelta, infatti, può iniziare un'esecuzione mobiliare, immobiliare e, addirittura, può chiedere il pagamento ad un soggetto diverso dal debitore.

Infatti, può capitare che il creditore (tizio) ha un credito verso (caio) e che a sua volta il debitore (caio) ha un credito verso (sempronio), in queste ipotesi il legislatore permette al creditore (tizio) di chiedere (in sede esecutiva) direttamente al debitore (sempronio) di pagate (a tizio) quanto dovuto (a caio), saldando, così, due debiti: 1) il debito di sempronio verso caio e 2) il debito di caio verso tizio.

In questo contesto risulta evidente che il debitore del debitore è estraneo al rapporto tra debitore e creditore (tizio-caio) ed è estraneo al procedimento esecutivo iniziato dal creditore per recuperare quanto dovuto dal suo debitore (caio).

L'assegnazione del credito verso il  terzo al creditore  ex art. 553 cpc

L'esecuzione forzata presso terzi e, in particolare, l'art. 553 cpc codifica quanto sopra detto prevedendo che "Se il terzo si dichiara o è dichiarato debitore di somme esigibili il giudice dell'esecuzione le assegna in pagamento ai creditori".

Natura giudica ed effetti dell'assegnazione del credito verso il terzo al creditore

Per comprendere meglio la situazione occorre distinguere tra rapporto sostanziale e rapporto processuale.

Nel rapporto sostanziale tra debitore e creditore il terzo è sempre estraneo a tale rapporto (del resto il creditore pignorante è creditore solo del debitore, non anche del terzo), occorre, allora, spiegare, come è possibile che un credito passa da un soggetto ad un altro.

L'assegnazione determina una cessione coattiva del credito, con una modificazione soggettiva dell'originario rapporto tra il debitore esecutato ed il suo debitore, terzo pignorato.

L'ordinanza di assegnazione produce una modificazione soggettiva del rapporto creditorio, in virtù del quale il terzo, debitor debitoris, è tenuto ad eseguire la prestazione di chi si è dichiarato debitore, non più al proprio creditore, ma al creditore di questi.

Quindi, si può affermare che l'assegnazione determina una  cessione del credito con la contestuale sostituzione del creditore pignorante al creditore-debitore pignorato sicché il terzo è tenuto ad adempiere nei confronti dell'assegnatario, questo effetto per il terzo assegnato si determina soltanto quando egli venga a conoscenza del provvedimento di assegnazione (arg. ex art. 1264, comma primo, cod. civ.).

Di questa cessione del credito (o di questa modificazione soggettiva), il terzo, potrebbe non essere informato (in base alle diverse procedure con le quali si giunge all'assegnazione) e, di conseguenza, di tale assegnazione non può non essere informato in base al principio generale desumibile dall'art. 1264 comma 1 cc dettato per la cessione del credito.

Titolo esecutivo e l'ordinanza di assegnazione delle somme dovute da terzi

L'ordinanza di assegnazione è titolo esecutivo nei confronti del terzo. La natura giuridica di titolo esecutivo dell'ordinanza di assegnazione non varia se il procedimento esecutivo presso terzi si chiude in seguito alla dichiarazione (confessoria) resa spontaneamente dal terzo o in seguito all'ordinanza che  accerta l'obbligo del terzo.

Posto che l'ordinanza di assegnazione è un titolo esecutivo è anche evidente che sulla stessa può essere apposta la formula esecutiva e che il titolo esecutivo può essere notificato insieme al precetto e che il titolo esecutivo copre anche le somme successive

Però, come vedremo, le diverse modalità con le quali si giunge all'assegnazione incidono solo sulla conoscenza che il terzo può avere (o meno) dell'assegnazione e, di conseguenza, la conoscenza, o meno, è rilevante ai fini dell'art. 1264 cc.

Il terzo nell'esecuzione forzata

All'accertamento del debito del terzo si può giungere attraverso sue strade: a) il terzo conferma l'esistenza del credito, b) un (sub)procedimento (oggi davanti al giudice dell'esecuzione) che si conclude con l'accertamento del debito.

Se il terzo rende la dichiarazione, si ritiene che il terzo è estraneo al processo di espropriazione. Questo, infatti, si svolge tra creditori (procedente ed intervenuti) e debitore e, non essendo rivolta domanda alcuna nei confronti del terzo pignorato, questi ha la veste di terzo estraneo al processo in corso inter allos.

Questa estraneità è fisicamente riscontrata dalla, oramai normale, assenza del terzo all'udienza fissata ex art. 543 n. 4 cod. proc. civ., dovendo il terzo rendere la dichiarazione per iscritto al creditore.

Diversa è invece la posizione che il terzo assume nel giudizio di accertamento dell'obbligo del terzo quando condotto nelle forme dell'incidente dinanzi al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 549 cod. proc. civ. come sostituito dalla legge n. 228 del 2012, e modificato dal d.l. n. 83 del 2015, conv. nella legge n. 132 del 2015.

In questa ipotesi il terzo "diventa" parte del processo (o sub procedimento) di accertamento del suo obbligo che si conclude, a seguito della riforma, con ordinanza.

Necessità di portare a conoscenza del terzo l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 cpc prima della notifica del precetto contro il terzo

Quando l'ordinanza di assegnazione è pronunciata a seguito di  dichiarazione positiva del terzo (oggi, dopo la modifica degli artt. 547 e 548 cod. proc. civ., anche a seguito di dichiarazione mancata o rifiutata), senza che sia stato necessario procedere all'accertamento dell'obbligo del terzo (dopo le modifiche del cpc con accertamento incidentale dinanzi al giudice dell'esecuzione) essa costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo assegnato; tuttavia, è un titolo esecutivo che si è formato in un giudizio del quale il terzo non è stato mai parte.

Poiché il terzo non è parte del processo esecutivo, anche se sia comparso in udienza a rendere la dichiarazione ai sensi dell'art. 547 cod. proc. civ. (nel testo originario, ovvero ai sensi dell'art. 548 cod. proc. civ., nel testo risultante dalle modifiche di cui sopra), non è applicabile nei suoi confronti l'art. 176, comma secondo, cod. proc. civ. Pertanto, la conoscenza dell'ordinanza di assegnazione da parte del terzo dovrà essere assicurata altrimenti.

Soltanto dopo che il terzo, messo a conoscenza dell'ordinanza di assegnazione, sia perciò messo in condizione di darvi spontanea esecuzione, potrà configurarsi un inadempimento del terzo nei confronti del creditore assegnatario;

Quindi, soltanto dopo questo momento potrà essere avviata l'azione esecutiva nei confronti del terzo che non abbia spontaneamente adempiuto. Tutto ciò comporta che – ferma restando la valutazione caso per caso rimessa al giudice del merito- il terzo possa essere considerato inadempiente soltanto dopo il decorso di un termine ragionevole dalla presa d'atto dell'avvenuta assegnazione – tale dovendosi intendere un termine almeno non inferiore a dieci giorni (arg. ex art. 477, comma primo, nonché ex art. 480, coma primo cod. proc. civ.).

Giova aggiungere che potrebbe essere opportuno che, emettendo l'ordinanza di assegnazione,  il giudice dell'esecuzione ne differisca l'effetto esecutivo, fissando egli questo termine, decorrente dalla conoscenza del provvedimento da parte del terzo, prima del quale il credito in essa contemplato non sia esigibile.

Prassi da seguire nell'esecuzione forzata presso terzi

Va allora affermato il seguente principio  <<In tema di esecuzione mobiliare presso terzi, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, aí sensi dell'art. 553 cpc, assegna in pagamento al creditore procedente la somma di cui il terzo pignorato si è dichiarato debitore nei confronti del debitore espropriato costituisce titolo esecutivo nei confronti del terzo ed a favore dell'assegnatario, ma acquista tale efficacia soltanto dal momento in cui sia portata a conoscenza del terzo assegnatario o dal momento successivo a tale conoscenza che sia specificamente indicato nell'ordinanza di assegnazione>>.

Corollari di questo principio di diritto sono i seguenti:

–          il  creditore  procedente  potrà  comunicare  l'ordinanza  di assegnazione al terzo ovvero potrà notificargli lo stesso provvedimento in forma esecutiva; ma, in tale seconda eventualità, non potrà essere contestualmente intimato il precetto, risultando inapplicabile il disposto dell'art. 479, coma terzo, cod. proc. civ.;

–          se tuttavia il precetto venga redatto di seguito all'ordinanza di assegnazione e notificato insieme con questa, senza che sia stato preceduto dalla comunicazione dell'ordinanza al terzo assegnato (e/o dalla concessione di un termine adeguato per adempiervi), si potrà configurare un abuso dello strumento esecutivo nei confronti del terzo assegnato, non ancora inadempiente (o non colpevolmente inadempiente).

In proposito, << se l'ordinanza di assegnazione pronunciata ai sensi dell'art. 553 cod. proc. civ. viene notificata al terzo in forma esecutiva contestualmente all'atto di precetto, senza che gli sia stata preventivamente comunicata né altrimenti resa nota, è inapplicabile l'art. 95 cod. proc. civ. e le spese sostenute per il precetto restano a carico del creditore procedente>>.

Il corrispondente vizio del precetto, per la parte in cui sono pretese tali spese, può essere fatto valere mediante opposizione all'esecuzione, in quanto si contesta il diritto del creditore di procedere esecutivamente per il rimborso delle somme auto-liquidate nel precetto.

Cass., civ. sez. III, del 10 maggio 2016, n. 9390

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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