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L’equo compenso nel settore giornalistico: Legge 31.12.2012 n. 233

La legge che dispone l’equa restribuzione per i giornalisti, non titolari di un contratto di lavoro subordinato, è stata pubblicata nella gazzetta ufficiale, entrerà in vigore il 18.01.2013.
A cura di Paolo Giuliano
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Senato - celebrazione dei 50 anni della firma dei Trattati di Roma

Ambito di applicazione soggettivo (datore di lavoro):

La legge si applica ai quotidiani e  periodici,  anche telematici,  alle agenzie di  stampa e alle emittenti radiotelevisive. (art. 1 comma 1)

Ambito di applicazione soggettivo  (prestatore d'opera)

Le norme si riferiscono ai giornalisti,  i quali devono essere

  • iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge 3 febbraio 1963, n. 69
  • e devono essere titolari  di  un rapporto di lavoro non subordinato

Oggetto

Finalità: determinare l'equo compenso.

secondo la nuova normativa per equo compenso  si  intende  la corresponsione di una remunerazione (onorario, corrispettivo) proporzionato  alla  quantita'  e alla qualita' del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonche'  della coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un rapporto di lavoro subordinato. (art. 1 comma 2)

Chi stabilisce l'equo compenso

Una commissione  istituita,  presso  il  Dipartimento  per  l'informazione  e l'editoria  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri. (art. 2)

Come imporre il rispetto del c.d. "equo compenso"

Attraverso due modalità "coercitive":

  • verrà istituito un elenco dei giornali che si impegnano a riconoscere l'equo compenso (ed applicarlo), e solo le testate giornalistiche presenti in questo elenco potranno accedere ai contributi pubblici per l'editoria. (art. 3 comma 1)
  • è nullo ogni patto (contratto) che violi l'equo compenso è nullo (art. 3 comma 2)

ed iscritti in quotidiani e  periodici,  anche telematici,  nelle agenzie di   stampa e nelle emittenti radiotelevisive

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 233 

Equo compenso nel settore giornalistico.

In G.U. n. 2 del 3 gennaio 2013

Entrata in vigore il 18 gennaio 2013

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA      

Promulga la seguente legge:

Art. 1  

Finalita', definizioni e ambito applicativo  

1. In attuazione dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, la presente legge e' finalizzata a promuovere  l'equita'  retributiva dei giornalisti iscritti all'albo di cui all'articolo 27 della  legge 3 febbraio 1963, n. 69, e successive modificazioni,  titolari  di  un rapporto di lavoro non subordinato in quotidiani e  periodici,  anche telematici,   nelle   agenzie   di   stampa   e    nelle    emittenti radiotelevisive.

2. Ai fini della presente legge, per equo compenso  si  intende  la corresponsione di una remunerazione proporzionata  alla  quantita'  e alla qualita' del lavoro svolto,  tenendo  conto  della  natura,  del contenuto e delle caratteristiche  della  prestazione  nonche'  della coerenza con i trattamenti previsti dalla  contrattazione  collettiva nazionale di categoria in  favore  dei  giornalisti  titolari  di  un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 2

Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro giornalistico  

1. E'  istituita,  presso  il  Dipartimento  per  l'informazione  e l'editoria  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri,   la Commissione  per  la  valutazione  dell'equo  compenso   nel   lavoro giornalistico, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione e' istituita entro trenta giorni  dalla  data  di entrata  in  vigore  della  presente  legge  ed  e'  presieduta   dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria. Essa e' composta da:

  • a) un rappresentante del Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali;
  • b) un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;
  • c) un rappresentante  del  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  dei giornalisti;
  • d)  un  rappresentante   delle   organizzazioni   sindacali   dei giornalisti   comparativamente   piu'   rappresentative   sul   piano nazionale;
  • e) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei committenti comparativamente  piu'  rappresentative  sul piano nazionale nel settore delle  imprese  di  cui  all'articolo  1, comma 1;
  • f) un rappresentante dell'Istituto nazionale  di  previdenza  dei giornalisti italiani (INPGI).

3. Entro due mesi dal suo insediamento, la Commissione, valutate le prassi retributive dei quotidiani e dei periodici, anche  telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive:

  • a) definisce l'equo compenso dei  giornalisti  iscritti  all'albo non titolari di rapporto di lavoro subordinato con quotidiani  e  con periodici, anche telematici, con agenzie di stampa  e  con  emittenti radiotelevisive, avuto riguardo alla natura  e  alle  caratteristiche della prestazione nonche' in  coerenza  con  i  trattamenti  previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria in favore  dei giornalisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato;
  • b)  redige  un  elenco  dei  quotidiani,  dei  periodici,   anche telematici, delle agenzie di stampa e delle emittenti radiotelevisive che garantiscono il rispetto di un equo  compenso,  dandone  adeguata pubblicita' sui mezzi  di  comunicazione  e  sul  sito  internet  del Dipartimento per l'informazione e  l'editoria  della  Presidenza  del Consiglio  dei  ministri.  La  Commissione   provvede   al   costante aggiornamento dell'elenco stesso.

4. La Commissione dura in carica tre anni. Alla  scadenza  di  tale termine, la Commissione cessa dalle proprie funzioni.

5. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del  Consiglio   dei   ministri   provvede   all'istituzione   e   al funzionamento della  Commissione  avvalendosi  delle  risorse  umane, strumentali  e  finanziarie  di  cui  dispone.  Ai  componenti  della Commissione non e' corrisposto alcun compenso, emolumento, indennita' o rimborso di spese.

Art. 3   

Accesso ai contributi in favore dell'editoria  

1.  A  decorrere  dal  1º  gennaio  2013  la   mancata   iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 2 per un periodo superiore a sei mesi comporta   la   decadenza   dal   contributo   pubblico   in   favore dell'editoria, nonche' da eventuali  altri  benefici  pubblici,  fino alla successiva iscrizione.

2.  Il  patto  contenente  condizioni  contrattuali  in  violazione dell'equo compenso e' nullo.

Art. 4

Relazione annuale  

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni anno una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge.

Art. 5 

Clausola di invarianza finanziaria  

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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