Per comprendere la portata della riforma, forse, è opportuno iniziare da alcuni degli ultimi articoli della Legge del 10 dicembre 2012 n. 219 e, precisamente, dal nuovo art. 325 c.c. secondo il quale tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico (art. 7 legge 10.12.2012 n. 219) e dall'art. 11 della medesima legge del 2012 n. 219 il quale "ordina" che nel codice civile la parola "figli" sostituisce le parole "figli naturali" o "figli legittimi" in qualsiasi punto del codice civile si trovano tali locuzioni.
Queste innovazioni fanno comprendere che il codice civile del 1942 (figlio di una diversa sensibilità) prevedeva una netta distinzione tra filgi naturali intendendosi per tali i figli nati fuori dal matrimonio, (rientrano nella nozione di figli nati fuori dal matrominio sia i figli nati da due genitori non sposati sia i figli nati da genitori già sposati ma con altri soggetti) e figli legittimi (intendendosi con tale espressione i figli nati da genitori sposati). Il codice del 1942 rispecchiava la sensibilità dell'epoca in cui è stato redatto e nella quale la famiglia era intesa solo come famiglia basata sul matrimonio, (oppure, meglio, esisteva una rigida assimilazione tra famiglia e matrimonio) mentre non era concepibile – in quell'epoca – una famiglia c.d. naturale (cioè non basata sul matrimonio, ma sul semplice legame di quello che oggi si definisce "stabile convivenza"). Del resto ricordiamo, come dato storico, che lo scioglimento del matrimonio è stato previsto dalla Legge del 1 dicembre 1970, n. 898 poi integrata dalla Legge del 1 agosto 1978 n. 436.
Il legislatore con l'eliminazione di qualsiasi distinzione di status tra figli legittimi e figli naturali (e con la sostituzione della locuzione figli a figli naturali e legittimi) ha inteso eliminare ogni differenza tra figli basata solo sul diverso status dei genitori (sposati o meno). In poche parole non è possibile distinguere i figli in base alla posizione dei genitori.
Rende ancora più chiara la portata di tale innovazione (ed è diretta conseguenza delle modifiche sopra indicate) un'altra variazione apportata dalla legge n. 219/2012, in particolare ci si riferisce al nuovo art. 74 c.c. (art. 1 legge 219/2012) secondo il quale la parentela è il vincolo tra persone che discendono dallo stesso stipite (nonno, genitore) sia nel caso in cui la filiazione è avvenuta all'interno del matriomonio sia se avvenuta al di fuori di esso, sia se il figlio è adottivo. Quanto detto in materia di "parentela" conferma che il legislatore ha escluso qualsiasi differenza tra figli basata esclusivamente sullo status giuridico dei genitori (sposati o meno). Ma, forse, il nuovo art. 74 c.c. ha una portata più ampia, poichè, di fatto, riconosce in questo ordinamento la c.d. famiglia naturale (cioè la famiglia non basata sul matrimonio), questo perchè la riforma ad una prima lettura sembra propio presupporre la famiglia naturale, infatti, alcune innovazioni possono spiegarsi anche su un riconoscimento (implicito) di tale forma di legame.
L'intendo del legislatore, ovviamente, non si ferma solo alla distinzione tra figli legittimi e naturali, ma coinvolge anche i figli adottivi, infatti, è prevista (art. 2) una delega al governo per emettere ulteriori provvedimenti che eliminano ogni distinzione tra fili (naturali e legittimi) e figli adottivi. In realtà trattandosi di una sostanziale riscrittura di tutta la sezione del codice civile relativa ai figli (e l'adeguamento di molte altre parti del codice) è stata pervista la delega (art. 2) al governo per la modifica di ogni articolo ivi inerente e delle disposizioni connesse (come le successioni mortis causa e le competenze dei vari tribunali).
Con la medesima legge il legislatore ha provveduto anche a regolare la competenza tra tribunale ordinario e Tribunale dei minorenni, riscrivendo l'art. 38 disp. att. c.c., e a riconoscere al giudice il potere di prevedere garanzie patrimoniali (compreso il sequestro) a tutela del diritto degli alimenti o al mantenimento della prole, inoltre, il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898.
Legge 10 dicembre 2012, n. 219
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali.
in G.U. n. 293 del 17 dicembre 2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1 Disposizioni in materia di filiazione
1. L'articolo 74 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 74 (Parentela). – La parentela e' il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nel caso in cui la filiazione e' avvenuta all'interno del matrimonio, sia nel caso in cui e' avvenuta al di fuori di esso, sia nel caso in cui il figlio e' adottivo. Il vincolo di parentela non sorge nei casi di adozione di persone maggiori di eta', di cui agli articoli 291 e seguenti».
2. All'articolo 250 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni: a) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Il figlio nato fuori del matrimonio puo' essere riconosciuto, nei modi previsti dall'articolo 254, dalla madre e dal padre, anche se gia' uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento puo' avvenire tanto congiuntamente quanto separatamente»; b) al secondo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»; c) al terzo comma, le parole: «sedici anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattordici anni»; d) il quarto comma e' sostituito dal seguente: «Il consenso non puo' essere rifiutato se risponde all'interesse del figlio. Il genitore che vuole riconoscere il figlio, qualora il consenso dell'altro genitore sia rifiutato, ricorre al giudice competente, che fissa un termine per la notifica del ricorso all'altro genitore. Se non viene proposta opposizione entro trenta giorni dalla notifica, il giudice decide con sentenza che tiene luogo del consenso mancante; se viene proposta opposizione, il giudice, assunta ogni opportuna informazione, dispone l'audizione del figlio minore che abbia compiuto i dodici anni, o anche di eta' inferiore, ove capace di discernimento, e assume eventuali provvedimenti provvisori e urgenti al fine di instaurare la relazione, salvo che l'opposizione non sia palesemente fondata. Con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante, il giudice assume i provvedimenti opportuni in relazione all'affidamento e al mantenimento del minore ai sensi dell'articolo 315-bis e al suo cognome ai sensi dell'articolo 262»; e) al quinto comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo che il giudice li autorizzi, valutate le circostanze e avuto riguardo all'interesse del figlio».
3. L'articolo 251 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 251 (Autorizzazione al riconoscimento). – Il figlio nato da persone, tra le quali esiste un vincolo di parentela in linea retta all'infinito o in linea collaterale nel secondo grado, ovvero un vincolo di affinita' in linea retta, puo' essere riconosciuto previa autorizzazione del giudice avuto riguardo all'interesse del figlio e alla necessita' di evitare allo stesso qualsiasi pregiudizio. Il riconoscimento di una persona minore di eta' e' autorizzato dal tribunale per i minorenni».
4. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Il riconoscimento produce effetti riguardo al genitore da cui fu fatto e riguardo ai parenti di esso».
5. L'articolo 276 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 276 (Legittimazione passiva). – La domanda per la dichiarazione di paternita' o di maternita' naturale deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in sua mancanza, nei confronti dei suoi eredi. In loro mancanza, la domanda deve essere proposta nei confronti di un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. Alla domanda puo' contraddire chiunque vi abbia interesse».
6. La rubrica del titolo IX del libro primo del codice civile e' sostituita dalla seguente: «Della potesta' dei genitori e dei diritti e doveri del figlio».
7. L'articolo 315 del codice civile e' sostituito dal seguente: «Art. 315 (Stato giuridico della filiazione). – Tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico».
8. Dopo l'articolo 315 del codice civile, come sostituito dal comma 7 del presente articolo, e' inserito il seguente: «Art. 315-bis (Diritti e doveri del figlio). – Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacita', delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni. Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti. Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di eta' inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano. Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacita', alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finche' convive con essa».
9. Nel titolo XIII del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 448 e' aggiunto il seguente: «Art. 448-bis (Cessazione per decadenza dell'avente diritto dalla potesta' sui figli). – Il figlio, anche adottivo, e, in sua mancanza, i discendenti prossimi non sono tenuti all'adempimento dell'obbligo di prestare gli alimenti al genitore nei confronti del quale e' stata pronunciata la decadenza dalla potesta' e, per i fatti che non integrano i casi di indegnita' di cui all'articolo 463, possono escluderlo dalla successione».
10. E' abrogata la sezione II del capo II del titolo VII del libro primo del codice civile.
11. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
Art. 2
Delega al Governo per la revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi di modifica delle disposizioni vigenti in materia di filiazione e di dichiarazione dello stato di adottabilita' per eliminare ogni discriminazione tra i figli, anche adottivi, nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, osservando, oltre ai principi di cui agli articoli 315 e 315-bis del codice civile, come rispettivamente sostituito e introdotto dall'articolo 1 della presente legge, i seguenti principi e criteri direttivi:
a) sostituzione, in tutta la legislazione vigente, dei riferimenti ai «figli legittimi» e ai «figli naturali» con riferimenti ai «figli», salvo l'utilizzo delle denominazioni di «figli nati nel matrimonio» o di «figli nati fuori del matrimonio» quando si tratta di disposizioni a essi specificamente relative;
b) modificazione del titolo VII del libro primo del codice civile, in particolare: 1) sostituendo la rubrica del titolo VII con la seguente: «Dello stato di figlio»; 2) sostituendo la rubrica del capo I con la seguente: «Della presunzione di paternita'»; 3) trasponendo nel nuovo capo I i contenuti della sezione I del capo I; 4) trasponendo i contenuti della sezione II del capo I in un nuovo capo II, avente la seguente rubrica: «Delle prove della filiazione»; 5) trasponendo i contenuti della sezione III del capo I in un nuovo capo III, avente la seguente rubrica: «Dell'azione di disconoscimento e delle azioni di contestazione e di reclamo dello stato di figlio»; 6) trasponendo i contenuti del paragrafo 1 della sezione I del capo II in un nuovo capo IV, avente la seguente rubrica: «Del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio»; 7) trasponendo i contenuti del paragrafo 2 della sezione I del capo II in un nuovo capo V, avente la seguente rubrica: «Della dichiarazione giudiziale della paternita' e della maternita'»; 8) abrogando le disposizioni che fanno riferimento alla legittimazione;
c) ridefinizione della disciplina del possesso di stato e della prova della filiazione prevedendo che la filiazione fuori del matrimonio puo' essere giudizialmente accertata con ogni mezzo idoneo;
d) estensione della presunzione di paternita' del marito rispetto ai figli comunque nati o concepiti durante il matrimonio e ridefinizione della disciplina del disconoscimento di paternita', con riferimento in particolare all'articolo 235, primo comma, numeri 1), 2) e 3), del codice civile, nel rispetto dei principi costituzionali;
e) modificazione della disciplina del riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio con la previsione che: 1) la disciplina attinente all'inserimento del figlio riconosciuto nella famiglia dell'uno o dell'altro genitore sia adeguata al principio dell'unificazione dello stato di figlio, demandando esclusivamente al giudice la valutazione di compatibilita' di cui all'articolo 30, terzo comma, della Costituzione; 2) il principio dell'inammissibilita' del riconoscimento di cui all'articolo 253 del codice civile sia esteso a tutte le ipotesi in cui il riconoscimento medesimo e' in contrasto con lo stato di figlio riconosciuto o giudizialmente dichiarato;
f) modificazione degli articoli 244, 264 e 273 del codice civile prevedendo l'abbassamento dell'eta' del minore dal sedicesimo al quattordicesimo anno di eta';
g) modificazione della disciplina dell'impugnazione del riconoscimento con la limitazione dell'imprescrittibilita' dell'azione solo per il figlio e con l'introduzione di un termine di decadenza per l'esercizio dell'azione da parte degli altri legittimati;
h) unificazione delle disposizioni che disciplinano i diritti e i doveri dei genitori nei confronti dei figli nati nel matrimonio e dei figli nati fuori del matrimonio, delineando la nozione di responsabilita' genitoriale quale aspetto dell'esercizio della potesta' genitoriale;
i) disciplina delle modalita' di esercizio del diritto all'ascolto del minore che abbia adeguata capacita' di discernimento, precisando che, ove l'ascolto sia previsto nell'ambito di procedimenti giurisdizionali, ad esso provvede il presidente del tribunale o il giudice delegato;
l) adeguamento della disciplina delle successioni e delle donazioni al principio di unicita' dello stato di figlio, prevedendo, anche in relazione ai giudizi pendenti, una disciplina che assicuri la produzione degli effetti successori riguardo ai parenti anche per gli aventi causa del figlio naturale premorto o deceduto nelle more del riconoscimento e conseguentemente l'estensione delle azioni di petizione di cui agli articoli 533 e seguenti del codice civile;
m) adattamento e riordino dei criteri di cui agli articoli 33, 34, 35 e 39 della legge 31 maggio 1995, n. 218, concernenti l'individuazione, nell'ambito del sistema di diritto internazionale privato, della legge applicabile, anche con la determinazione di eventuali norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell'unificazione dello stato di figlio;
n) specificazione della nozione di abbandono morale e materiale dei figli con riguardo alla provata irrecuperabilita' delle capacita' genitoriali in un tempo ragionevole da parte dei genitori, fermo restando che le condizioni di indigenza dei genitori o del genitore esercente la potesta' genitoriale non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto del minore alla propria famiglia;
o) previsione della segnalazione ai comuni, da parte dei tribunali per i minorenni, delle situazioni di indigenza di nuclei familiari che, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, richiedano interventi di sostegno per consentire al minore di essere educato nell'ambito della propria famiglia, nonche' previsione di controlli che il tribunale per i minorenni effettua sulle situazioni segnalate agli enti locali;
p) previsione della legittimazione degli ascendenti a far valere il diritto di mantenere rapporti significativi con i nipoti minori.
2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 provvedono, altresi', a effettuare, apportando le occorrenti modificazioni e integrazioni normative, il necessario coordinamento con le norme da essi recate delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e delle altre norme vigenti in materia, in modo da assicurare il rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 del presente articolo.
3. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno, del Ministro della giustizia, del Ministro per le pari opportunita' e del Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delegato per le politiche per la famiglia. Sugli schemi approvati dal Consiglio dei Ministri esprimono il loro parere le Commissioni parlamentari competenti entro due mesi dalla loro trasmissione alle Camere. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari, di cui al presente comma, scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine e' prorogato di sei mesi.
4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 1, il Governo puo' adottare decreti integrativi o correttivi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e delle disposizioni del comma 2 e con la procedura prevista dal comma 3.
Art. 3
Modifica dell'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni a garanzia dei diritti dei figli agli alimenti e al mantenimento
1. L'articolo 38 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, e' sostituito dal seguente: «Art. 38. – Sono di competenza del tribunale per i minorenni i provvedimenti contemplati dagli articoli 84, 90, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Per i procedimenti di cui all'articolo 333 resta esclusa la competenza del tribunale per i minorenni nell'ipotesi in cui sia in corso, tra le stesse parti, giudizio di separazione o divorzio o giudizio ai sensi dell'articolo 316 del codice civile; in tale ipotesi per tutta la durata del processo la competenza, anche per i provvedimenti contemplati dalle disposizioni richiamate nel primo periodo, spetta al giudice ordinario. Sono emessi dal tribunale ordinario i provvedimenti relativi ai minori per i quali non e' espressamente stabilita la competenza di una diversa autorita' giudiziaria. Nei procedimenti in materia di affidamento e di mantenimento dei minori si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Fermo restando quanto previsto per le azioni di stato, il tribunale competente provvede in ogni caso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, e i provvedimenti emessi sono immediatamente esecutivi, salvo che il giudice disponga diversamente. Quando il provvedimento e' emesso dal tribunale per i minorenni, il reclamo si propone davanti alla sezione di corte di appello per i minorenni».
2. Il giudice, a garanzia dei provvedimenti patrimoniali in materia di alimenti e mantenimento della prole, puo' imporre al genitore obbligato di prestare idonea garanzia personale o reale, se esiste il pericolo che possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi suddetti. Per assicurare che siano conservate o soddisfatte le ragioni del creditore in ordine all'adempimento degli obblighi di cui al periodo precedente, il giudice puo' disporre il sequestro dei beni dell'obbligato secondo quanto previsto dall'articolo 8, settimo comma, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. Il giudice puo' ordinare ai terzi, tenuti a corrispondere anche periodicamente somme di denaro all'obbligato, di versare le somme dovute direttamente agli aventi diritto, secondo quanto previsto dall'articolo 8, secondo comma e seguenti, della legge 1º dicembre 1970, n. 898. I provvedimenti definitivi costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale ai sensi dell'articolo 2818 del codice civile.
Art. 4
Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.
1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano ai giudizi instaurati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Ai processi relativi all'affidamento e al mantenimento dei figli di genitori non coniugati pendenti davanti al tribunale per i minorenni alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile e il comma 2 dell'articolo 3 della presente legge.
Art. 5
Modifiche alle norme regolamentari in materia di stato civile
1. Con regolamento emanato, su proposta delle amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al citato articolo 2 della presente legge, sono apportate le necessarie e conseguenti modifiche alla disciplina dettata in materia di ordinamento dello stato civile dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
2. L'articolo 35 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e' sostituito dal seguente: «Art. 35 (Nome). – 1. Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e puo' essere costituito da un solo nome o da piu' nomi, anche separati, non superiori a tre. 2. Nel caso siano imposti due o piu' nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati rilasciati dall'ufficiale dello stato civile e dall'ufficiale di anagrafe deve essere riportato solo il primo dei nomi».
Art. 6
Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 dicembre 2012