DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012 n. 155
La nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero ex art. 1 comma 2 legge 14 settembre 2011 n. 148
in G.U. del 12 settembre 2012 n. 213 supplemento ordinario n. 185
in vigore dal 13 settembre 2012
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo :
Art. 1 Riduzione degli uffici giudiziari ordinari
1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2 Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) le tabelle B e C sono soppresse;
c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.
2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord».
Art. 3 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento
1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonchè per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.
Art. 5 Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi
1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.
5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.
6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.
Art. 6 Magistrati titolari di funzioni dirigenziali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.
3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.
4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.
Art. 7 Personale di polizia giudiziaria
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
Art. 8 Edilizia giudiziaria
1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.
Art. 9 Disposizioni transitorie
1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.
2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.
4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Art. 10 Clausola di invarianza
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonchè delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tribunali Ordinari, Sezioni distaccate dei Tribunali, Procure della Repubblica soppressi
Tabella A (Decreto Legislativo 07.09.2012 n. 155 articolo 1, comma 1)
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Distretto | Circondario | Ufficio | Localita'
———————————————————————
ANCONA ANCONA SEZ.T. FABRIANO
ANCONA ANCONA SEZ.T. JESI
ANCONA ANCONA SEZ.T. OSIMO
ANCONA ANCONA SEZ.T. SENIGALLIA
ANCONA ASCOLI PICENO SEZ.T. SAN BENEDETTO DEL TRONTO
ANCONA CAMERINO T. CAMERINO
ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO
ANCONA FERMO SEZ.T. SANT'ELPIDIO A MARE
ANCONA MACERATA SEZ.T. CIVITANOVA MARCHE
ANCONA PESARO SEZ.T. FANO
ANCONA URBINO T. URBINO
ANCONA URBINO P.R. URBINO
BARI BARI SEZ.T. ACQUAVIVA DELLE FONTI
BARI BARI SEZ.T. ALTAMURA
BARI BARI SEZ.T. BITONTO
BARI BARI SEZ.T. MODUGNO
BARI BARI SEZ.T. MONOPOLI
BARI BARI SEZ.T. PUTIGNANO
BARI BARI SEZ.T. RUTIGLIANO
BARI FOGGIA SEZ.T. CERIGNOLA
BARI FOGGIA SEZ.T. MANFREDONIA
BARI FOGGIA SEZ.T. SAN SEVERO
BARI FOGGIA SEZ.T. TRINITAPOLI
BARI LUCERA T. LUCERA
BARI LUCERA SEZ.T. APRICENA
BARI LUCERA SEZ.T. RODI GARGANICO
BARI LUCERA P.R. LUCERA
BARI TRANI SEZ.T. ANDRIA
BARI TRANI SEZ.T. BARLETTA
BARI TRANI SEZ.T. CANOSA DI PUGLIA
BARI TRANI SEZ.T. MOLFETTA
BARI TRANI SEZ.T. RUVO DI PUGLIA
BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. IMOLA
BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. PORRETTA TERME
BOLOGNA FORLI' SEZ.T. CESENA
BOLOGNA MODENA SEZ.T. CARPI
BOLOGNA MODENA SEZ.T. PAVULLO NEL FRIGNANO
BOLOGNA MODENA SEZ.T. SASSUOLO
BOLOGNA PARMA SEZ.T. FIDENZA
BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. FAENZA
BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. LUGO
BOLOGNA REGGIO EMILIA SEZ.T. GUASTALLA
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRESSANONE
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRUNICO
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. MERANO
BOLZANO BOLZANO SEZ.T. SILANDRO
BRESCIA BERGAMO SEZ.T. CLUSONE
BRESCIA BERGAMO SEZ.T. GRUMELLO DEL MONTE
BRESCIA BERGAMO SEZ.T. TREVIGLIO
BRESCIA BRESCIA SEZ.T. BRENO
BRESCIA BRESCIA SEZ.T. SALO'
BRESCIA CREMA T. CREMA
BRESCIA CREMA P.R. CREMA
BRESCIA MANTOVA SEZ.T. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. CARBONIA
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. IGLESIAS
CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. SANLURI
CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. MACOMER
CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. SORGONO
CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA
CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA
CAMPOBASSO LARINO SEZ.T. TERMOLI
CATANIA CALTAGIRONE SEZ.T. GRAMMICHELE
CATANIA CATANIA SEZ.T. ACIREALE
CATANIA CATANIA SEZ.T. ADRANO
CATANIA CATANIA SEZ.T. BELPASSO
CATANIA CATANIA SEZ.T. BRONTE
CATANIA CATANIA SEZ.T. GIARRE
CATANIA CATANIA SEZ.T. MASCALUCIA
CATANIA CATANIA SEZ.T. PATERNO'
CATANIA MODICA T. MODICA
CATANIA MODICA P.R. MODICA
CATANIA RAGUSA SEZ.T. VITTORIA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AUGUSTA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AVOLA
CATANIA SIRACUSA SEZ.T. LENTINI
CATANZARO CATANZARO SEZ.T. CHIARAVALLE CENTRALE
CATANZARO COSENZA SEZ.T. ACRI
CATANZARO COSENZA SEZ.T. SAN MARCO ARGENTANO
CATANZARO CROTONE SEZ.T. STRONGOLI
CATANZARO PAOLA SEZ.T. SCALEA
CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO
CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO
CATANZARO VIBO VALENTIA SEZ.T. TROPEA
FIRENZE AREZZO SEZ.T. MONTEVARCHI
FIRENZE AREZZO SEZ.T. SANSEPOLCRO
FIRENZE FIRENZE SEZ.T. EMPOLI
FIRENZE FIRENZE SEZ.T. PONTASSIEVE
FIRENZE GROSSETO SEZ.T. ORBETELLO
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. CECINA
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PIOMBINO
FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PORTOFERRAIO
FIRENZE LUCCA SEZ.T. VIAREGGIO
FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO
FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO
FIRENZE PISA SEZ.T. PONTEDERA
FIRENZE PISTOIA SEZ.T. MONSUMMANO TERME
FIRENZE PISTOIA SEZ.T. PESCIA
FIRENZE SIENA SEZ.T. POGGIBONSI
GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI
GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI
GENOVA LA SPEZIA SEZ.T. SARZANA
GENOVA MASSA SEZ.T. CARRARA
GENOVA MASSA SEZ.T. PONTREMOLI
GENOVA SANREMO T. SANREMO
GENOVA SANREMO SEZ.T. VENTIMIGLIA
GENOVA SANREMO P.R. SANREMO
GENOVA SAVONA SEZ.T. ALBENGA
L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO
L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO
L'AQUILA CHIETI SEZ.T. ORTONA
L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO
L'AQUILA LANCIANO SEZ.T. ATESSA
L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO
L'AQUILA PESCARA SEZ.T. PENNE SAN VALENTINO IN ABRUZZO
L'AQUILA PESCARA SEZ.T. CITERIORE
L'AQUILA SULMONA T. SULMONA
L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA
L'AQUILA TERAMO SEZ.T. ATRI
L'AQUILA TERAMO SEZ.T. GIULIANOVA
L'AQUILA VASTO T. VASTO
L'AQUILA VASTO P.R. VASTO
LECCE BRINDISI SEZ.T. FASANO
LECCE BRINDISI SEZ.T. FRANCAVILLA FONTANA
LECCE BRINDISI SEZ.T. MESAGNE
LECCE BRINDISI SEZ.T. OSTUNI
LECCE LECCE SEZ.T. CAMPI SALENTINA
LECCE LECCE SEZ.T. CASARANO
LECCE LECCE SEZ.T. GALATINA
LECCE LECCE SEZ.T. GALLIPOLI
LECCE LECCE SEZ.T. MAGLIE
LECCE LECCE SEZ.T. NARDO'
LECCE LECCE SEZ.T. TRICASE
MESSINA BARCELLONA POZZO SEZ.T. LIPARI DI GOTTO
MESSINA BARCELLONA POZZO SEZ.T. MILAZZO DI GOTTO
MESSINA MESSINA SEZ.T. TAORMINA
MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA
MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA
MESSINA PATTI SEZ.T. SANT'AGATA DI MILITELLO
MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. GALLARATE
MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. SARONNO
MILANO COMO SEZ.T. CANTU'
MILANO COMO SEZ.T. ERBA
MILANO COMO SEZ.T. MENAGGIO
MILANO MILANO SEZ.T. CASSANO D'ADDA
MILANO MILANO SEZ.T. LEGNANO
MILANO MILANO SEZ.T. RHO
MILANO MONZA SEZ.T. DESIO
MILANO SONDRIO SEZ.T. MORBEGNO
MILANO VARESE SEZ.T. LUINO
MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO
MILANO VIGEVANO SEZ.T. ABBIATEGRASSO
MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO
MILANO VOGHERA T. VOGHERA
MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA
NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO
NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO
NAPOLI AVELLINO SEZ.T. CERVINARA
NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. AIROLA
NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. GUARDIA SANFRAMONDI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. AFRAGOLA
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CAPRI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CASORIA
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. FRATTAMAGGIORE
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. ISCHIA
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. MARANO DI NAPOLI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. PORTICI
NAPOLI NAPOLI SEZ.T. POZZUOLI
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. AVERSA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. CARINOLA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. CASERTA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. MARCIANISE
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. PIEDIMONTE MATESE
NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. CASTELLAMMARE DI STABIA
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. GRAGNANO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. SORRENTO
NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. TORRE DEL GRECO
PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. CANICATTI'
PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. LICATA
PALERMO MARSALA SEZ.T. CASTELVETRANO
PALERMO MARSALA SEZ.T. MAZARA DEL VALLO
PALERMO MARSALA SEZ.T. PARTANNA
PALERMO PALERMO SEZ.T. BAGHERIA
PALERMO PALERMO SEZ.T. CARINI
PALERMO PALERMO SEZ.T. MONREALE
PALERMO PALERMO SEZ.T. PARTINICO
PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CEFALU'
PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CORLEONE
PALERMO TRAPANI SEZ.T. ALCAMO
PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO
PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. ASSISI
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. CITTA' DI CASTELLO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. FOLIGNO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. GUBBIO
PERUGIA PERUGIA SEZ.T. TODI
POTENZA MATERA SEZ.T. PISTICCI
POTENZA MELFI T. MELFI
POTENZA MELFI P.R. MELFI
REGGIO CALABRIA LOCRI SEZ.T. SIDERNO
REGGIO CALABRIA PALMI SEZ.T. CINQUEFRONDI
REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA SEZ.T. MELITO DI PORTO SALVO
ROMA CASSINO SEZ.T. SORA
ROMA CIVITAVECCHIA SEZ.T. BRACCIANO
ROMA FROSINONE SEZ.T. ALATRI
ROMA FROSINONE SEZ.T. ANAGNI
ROMA LATINA SEZ.T. GAETA
ROMA LATINA SEZ.T. TERRACINA
ROMA RIETI SEZ.T. POGGIO MIRTETO
ROMA ROMA SEZ.T. OSTIA
ROMA TIVOLI SEZ.T. CASTELNUOVO DI PORTO
ROMA TIVOLI SEZ.T. PALESTRINA
ROMA VELLETRI SEZ.T. ALBANO LAZIALE
ROMA VELLETRI SEZ.T. ANZIO
ROMA VELLETRI SEZ.T. FRASCATI
ROMA VITERBO SEZ.T. CIVITACASTELLANA
ROMA VITERBO SEZ.T. MONTEFIASCONE
SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA
SALERNO SALA CONSILINA SEZ.T. SAPRI
SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA
SALERNO SALERNO SEZ.T. AMALFI
SALERNO SALERNO SEZ.T. CAVA DE'TIRRENI
SALERNO SALERNO SEZ.T. EBOLI
SALERNO SALERNO SEZ.T. MERCATO SAN SEVERINO
SALERNO SALERNO SEZ.T. MONTECORVINO ROVELLA
SASSARI SASSARI SEZ.T. ALGHERO
SASSARI TEMPIO PAUSANIA SEZ.T. LA MADDALENA
SASSARI TEMPIO PAUSANIA SEZ.T. OLBIA
TARANTO TARANTO SEZ.T. GINOSA
TARANTO TARANTO SEZ.T. GROTTAGLIE
TARANTO TARANTO SEZ.T. MANDURIA
TARANTO TARANTO SEZ.T. MARTINA FRANCA
TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME
TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME
TORINO ALBA T. ALBA
TORINO ALBA SEZ.T. BRA
TORINO ALBA P.R. ALBA
TORINO ALESSANDRIA SEZ.T. NOVI LIGURE
TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO
TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO
TORINO MONDOVI' T. MONDOVI'
TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI'
TORINO NOVARA SEZ.T. BORGOMANERO
TORINO PINEROLO T. PINEROLO
TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO
TORINO SALUZZO T. SALUZZO
TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO
TORINO TORINO SEZ.T. CHIVASSO
TORINO TORINO SEZ.T. CIRIE'
TORINO TORINO SEZ.T. MONCALIERI
TORINO TORINO SEZ.T. SUSA
TORINO TORTONA T. TORTONA
TORINO TORTONA P.R. TORTONA
TORINO VERBANIA SEZ.T. DOMODOSSOLA
TORINO VERCELLI SEZ.T. VARALLO
TRENTO TRENTO SEZ.T. BORGO VALSUGANA
TRENTO TRENTO SEZ.T. CAVALESE
TRENTO TRENTO SEZ.T. CLES
TRENTO TRENTO SEZ.T. TIONE DI TRENTO
TRIESTE PORDENONE SEZ.T. SAN VITO AL TAGLIAMENTO
TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO
TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO
TRIESTE UDINE SEZ.T. CIVIDALE DEL FRIULI
TRIESTE UDINE SEZ.T. PALMANOVA
VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA
VENEZIA BELLUNO SEZ.T. PIEVE DI CADORE
VENEZIA PADOVA SEZ.T. CITTADELLA
VENEZIA PADOVA SEZ.T. ESTE
VENEZIA ROVIGO SEZ.T. ADRIA
VENEZIA TREVISO SEZ.T. CASTELFRANCO VENETO
VENEZIA TREVISO SEZ.T. CONEGLIANO
VENEZIA TREVISO SEZ.T. MONTEBELLUNA
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. CHIOGGIA
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. DOLO
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. PORTOGRUARO
VENEZIA VENEZIA SEZ.T. SAN DONA' DI PIAVE
VENEZIA VERONA SEZ.T. LEGNAGO
VENEZIA VERONA SEZ.T. SOAVE
VENEZIA VICENZA SEZ.T. SCHIO
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012 n. 156
La nuova organizzazione degli uffucu dei Giudici di Pace ex art. 1 comma 2 legge 14 settembre 2011 n. 148
in G.U. del 12 settembre 2012 n. 213 supplemento ordinario n. 185
in vigore dal 13 settembre 2012
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Riduzione degli uffici del giudice di pace
1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
Art. 2 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). – 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato.
2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»;
b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 3 Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati
1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2.
2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi.
3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2.
4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo.
5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 4 Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo
1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace.
2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze
Art. 5 Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.
2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
Art. 6 Clausola di invarianza
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.