L’elenco degli uffici giudiziari soppressi: Decreto legislativo del 07.09.2012 n. 155 e n.156
La riduzione degli uffici giudiziari è definitiva, i due decreti legislativi “gemelli” (n. 155 e 156) individuano i Tribunali ordinari, le sezioni distaccate dei Tribunali, le Procure della Repubblica e i Giudici di Pace in soprannumero e da sopprimere, viene anche regolata la destianzione dei Magistrati e del personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi (art. 5), la destinazione dei Magistrati con funzioni dirigenziali (art. 6) e la destinazione del personale di polizia giudizaria (art. 7)
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 luglio 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012;
Sulla proposta del Ministro della giustizia;
Emana
il seguente decreto legislativo :
Art. 1 Riduzione degli uffici giudiziari ordinari
1. Sono soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica di cui alla tabella A allegata al presente decreto.
Art. 2 Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e disposizioni di coordinamento
1. Al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 1 del presente decreto;
b) le tabelle B e C sono soppresse;
c) gli articoli 48-bis, 48-ter, 48-quater, 48-quinquies e 48-sexies sono abrogati.
2. Il tribunale di Giugliano in Campania è rinominato in «tribunale di Napoli nord».
Art. 3 Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354
1. La tabella A allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 2 del presente decreto.
Art. 4 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, e disposizioni di coordinamento
1. La tabella N allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1951, n. 757, è sostituita dalla tabella di cui all'allegato 3 del presente decreto.
2. Per la costituzione delle sezioni di Corte d'assise e di Corte d'assise d'appello, nonchè per la variazione del numero dei giudici popolari da comprendere nelle liste generali previste dall'articolo 23 della legge 10 aprile 1951, n. 287, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 2-bis e 6-bis della predetta legge.
Art. 5 Magistrati e personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi
1. I magistrati assegnati agli uffici giudiziari soppressi entrano di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze. I magistrati che esercitano le funzioni, anche in via non esclusiva, presso le sezioni distaccate soppresse si intendono assegnati alla sede principale del tribunale. I magistrati già assegnati a posti di organico di giudice del lavoro, nei tribunali divisi in sezioni fanno parte della sezione incaricata della trattazione delle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
2. L'assegnazione prevista dal comma 1 non costituisce assegnazione ad altro ufficio giudiziario o destinazione ad altra sede ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, nè costituisce trasferimento ad altri effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27. Sono tuttavia fatti salvi i diritti attribuiti dalla legge 18 dicembre 1973, n. 836, e dalla legge 26 luglio 1978, n. 417, alle condizioni ivi stabilite, nel caso di fissazione della residenza in una sede di servizio diversa da quella precedente determinata dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto.
3. I magistrati trasferiti d'ufficio a norma dell'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alle sedi disagiate soppresse possono chiedere di essere riassegnati alla sede di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze e in deroga al termine previsto dall'articolo 5, comma 2, della predetta legge.
4. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche degli uffici giudiziari.
5. I magistrati onorari addetti agli uffici soppressi, sono addetti di diritto ai tribunali ed alle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni. Si applica il comma 1, secondo periodo.
6. Il personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari e alle sezioni distaccate soppressi entra di diritto a far parte dell'organico dei tribunali e delle procure della Repubblica presso il tribunale cui sono trasferite le funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.
7. Al personale amministrativo addetto con qualifica dirigenziale ad un ufficio giudiziario soppresso è attribuito un incarico di funzione dirigenziale di pari livello nei tribunali e nelle procure della Repubblica cui sono trasferite le funzioni. Ove ciò non risulti possibile, si procede al trasferimento del dirigente secondo le disposizioni che regolano i trasferimenti a richiesta dell'amministrazione, salvo che il dirigente chieda di essere adibito ad incarichi dirigenziali di livello inferiore vacanti anche presso altra sede.
8. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2012, sono determinate le piante organiche del personale amministrativo assegnato agli uffici giudiziari.
Art. 6 Magistrati titolari di funzioni dirigenziali
1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto negli uffici destinati alla soppressione possono chiedere, in deroga al disposto dell'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, l'assegnazione a posti vacanti pubblicati.
2. Nel medesimo termine indicato al comma 1, i magistrati titolari dei posti ivi indicati possono chiedere, altresì, eventualmente subordinando gli effetti della domanda al mancato conferimento di un posto richiesto a norma del comma 1, di essere destinati all'esercizio di una delle seguenti funzioni, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze:
a) consigliere di corte di appello nel distretto da essi scelto;
b) giudice di tribunale o sostituto procuratore della Repubblica in una sede da essi scelta;
c) funzioni svolte prima del conferimento dell'incarico nell'ufficio in cui prestava precedentemente servizio.
3. Successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati già titolari dei posti indicati al comma 1 che nel termine previsto non hanno richiesto l'assegnazione o la destinazione ai sensi dei commi 1 e 2, sono destinati di ufficio ad esercitare le funzioni di giudice di tribunale o di sostituto procuratore della Repubblica negli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. La stessa disposizione si applica a coloro che non hanno ottenuto l'assegnazione e che non hanno richiesto la destinazione.
4. Le eventuali nuove destinazioni sono considerate come trasferimenti a domanda a tutti gli effetti e, in particolare, agli effetti previsti dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del presente decreto.
5. In deroga al disposto dell'articolo 2, terzo comma, del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, successivamente alla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, i magistrati titolari dei posti di presidente di tribunale, presidente di sezione, procuratore della Repubblica e procuratore aggiunto, in attesa di essere destinati ai nuovi incarichi o funzioni a norma dei commi 1 e 2, esercitano le funzioni di presidente di sezione o di procuratore aggiunto presso gli uffici cui sono state trasferite le funzioni degli uffici soppressi. I magistrati titolari dei posti soppressi di presidente di tribunale e di procuratore della Repubblica collaborano con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica per la risoluzione, in particolare, dei problemi di organizzazione degli uffici.
Art. 7 Personale di polizia giudiziaria
1. Il personale delle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso gli uffici giudiziari soppressi è di diritto assegnato o applicato alle sezioni di polizia giudiziaria delle procure della Repubblica presso i tribunali cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
2. L'assegnazione e l'applicazione previste dal comma 1 non costituiscono nuove assegnazioni o applicazioni ovvero trasferimenti.
Art. 8 Edilizia giudiziaria
1. Quando sussistono specifiche ragioni organizzative o funzionali, in deroga all'articolo 2, primo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, il Ministro della giustizia può disporre che vengano utilizzati a servizio del tribunale, per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, gli immobili di proprietà dello Stato, ovvero di proprietà comunale interessati da interventi edilizi finanziati ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, adibiti a servizio degli uffici giudiziari e delle sezioni distaccate soppressi.
2. Il provvedimento è adottato sentiti il presidente del tribunale, il consiglio giudiziario, il consiglio dell'ordine degli avvocati e le amministrazioni locali interessate.
3. Per il personale che presta servizio presso alcuno degli immobili indicati nel comma 1, si considera sede di servizio il comune nel quale l'immobile stesso è ubicato.
4. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono a carico del comune ove i medesimi si trovano in base alle disposizioni della legge 24 aprile 1941, n. 392.
Art. 9 Disposizioni transitorie
1. Le udienze fissate dinanzi ad uno degli uffici destinati alla soppressione per una data compresa tra l'entrata in vigore del presente decreto e la data di efficacia di cui all'articolo 11, comma 2, sono tenute presso i medesimi uffici. Le udienze fissate per una data successiva sono tenute dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 2.
2. Fino alla data di cui all'articolo 11, comma 2, il processo si considera pendente davanti all'ufficio giudiziario destinato alla soppressione.
3. Compatibilmente con l'organico del personale effettivamente in servizio e con la migliore organizzazione del lavoro, i capi degli uffici giudiziari di cui alla tabella A allegata al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come sostituita dall'articolo 2, assicurano che i procedimenti penali in relazione ai quali sia già stata dichiarata l'apertura del dibattimento proseguano dinanzi agli stessi giudici.
4. I capi degli uffici di cui al comma 3 curano che, ove possibile, alla trattazione dei procedimenti civili provvedano il magistrato o uno dei magistrati originariamente designati.
Art. 10 Clausola di invarianza
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 11 Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Salvo quanto previsto al comma 3, le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5 e 7 acquistano efficacia decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell'Aquila e Chieti, nonchè delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2, acquistano efficacia decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nei confronti dei magistrati titolari di funzioni dirigenziali presso gli uffici giudiziari dell'Aquila e Chieti le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano decorsi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Tribunali Ordinari, Sezioni distaccate dei Tribunali, Procure della Repubblica soppressi
Tabella A (Decreto Legislativo 07.09.2012 n. 155 articolo 1, comma 1)
——————————————————————— Distretto | Circondario | Ufficio | Localita' ——————————————————————— ANCONA ANCONA SEZ.T. FABRIANO ANCONA ANCONA SEZ.T. JESI ANCONA ANCONA SEZ.T. OSIMO ANCONA ANCONA SEZ.T. SENIGALLIA ANCONA ASCOLI PICENO SEZ.T. SAN BENEDETTO DEL TRONTO ANCONA CAMERINO T. CAMERINO ANCONA CAMERINO P.R. CAMERINO ANCONA FERMO SEZ.T. SANT'ELPIDIO A MARE ANCONA MACERATA SEZ.T. CIVITANOVA MARCHE ANCONA PESARO SEZ.T. FANO ANCONA URBINO T. URBINO ANCONA URBINO P.R. URBINO BARI BARI SEZ.T. ACQUAVIVA DELLE FONTI BARI BARI SEZ.T. ALTAMURA BARI BARI SEZ.T. BITONTO BARI BARI SEZ.T. MODUGNO BARI BARI SEZ.T. MONOPOLI BARI BARI SEZ.T. PUTIGNANO BARI BARI SEZ.T. RUTIGLIANO BARI FOGGIA SEZ.T. CERIGNOLA BARI FOGGIA SEZ.T. MANFREDONIA BARI FOGGIA SEZ.T. SAN SEVERO BARI FOGGIA SEZ.T. TRINITAPOLI BARI LUCERA T. LUCERA BARI LUCERA SEZ.T. APRICENA BARI LUCERA SEZ.T. RODI GARGANICO BARI LUCERA P.R. LUCERA BARI TRANI SEZ.T. ANDRIA BARI TRANI SEZ.T. BARLETTA BARI TRANI SEZ.T. CANOSA DI PUGLIA BARI TRANI SEZ.T. MOLFETTA BARI TRANI SEZ.T. RUVO DI PUGLIA BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. IMOLA BOLOGNA BOLOGNA SEZ.T. PORRETTA TERME BOLOGNA FORLI' SEZ.T. CESENA BOLOGNA MODENA SEZ.T. CARPI BOLOGNA MODENA SEZ.T. PAVULLO NEL FRIGNANO BOLOGNA MODENA SEZ.T. SASSUOLO BOLOGNA PARMA SEZ.T. FIDENZA BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. FAENZA BOLOGNA RAVENNA SEZ.T. LUGO BOLOGNA REGGIO EMILIA SEZ.T. GUASTALLA BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRESSANONE BOLZANO BOLZANO SEZ.T. BRUNICO BOLZANO BOLZANO SEZ.T. MERANO BOLZANO BOLZANO SEZ.T. SILANDRO BRESCIA BERGAMO SEZ.T. CLUSONE BRESCIA BERGAMO SEZ.T. GRUMELLO DEL MONTE BRESCIA BERGAMO SEZ.T. TREVIGLIO BRESCIA BRESCIA SEZ.T. BRENO BRESCIA BRESCIA SEZ.T. SALO' BRESCIA CREMA T. CREMA BRESCIA CREMA P.R. CREMA BRESCIA MANTOVA SEZ.T. CASTIGLIONE DELLE STIVIERE CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. CARBONIA CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. IGLESIAS CAGLIARI CAGLIARI SEZ.T. SANLURI CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. MACOMER CAGLIARI ORISTANO SEZ.T. SORGONO CALTANISSETTA NICOSIA T. NICOSIA CALTANISSETTA NICOSIA P.R. NICOSIA CAMPOBASSO LARINO SEZ.T. TERMOLI CATANIA CALTAGIRONE SEZ.T. GRAMMICHELE CATANIA CATANIA SEZ.T. ACIREALE CATANIA CATANIA SEZ.T. ADRANO CATANIA CATANIA SEZ.T. BELPASSO CATANIA CATANIA SEZ.T. BRONTE CATANIA CATANIA SEZ.T. GIARRE CATANIA CATANIA SEZ.T. MASCALUCIA CATANIA CATANIA SEZ.T. PATERNO' CATANIA MODICA T. MODICA CATANIA MODICA P.R. MODICA CATANIA RAGUSA SEZ.T. VITTORIA CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AUGUSTA CATANIA SIRACUSA SEZ.T. AVOLA CATANIA SIRACUSA SEZ.T. LENTINI CATANZARO CATANZARO SEZ.T. CHIARAVALLE CENTRALE CATANZARO COSENZA SEZ.T. ACRI CATANZARO COSENZA SEZ.T. SAN MARCO ARGENTANO CATANZARO CROTONE SEZ.T. STRONGOLI CATANZARO PAOLA SEZ.T. SCALEA CATANZARO ROSSANO T. ROSSANO CATANZARO ROSSANO P.R. ROSSANO CATANZARO VIBO VALENTIA SEZ.T. TROPEA FIRENZE AREZZO SEZ.T. MONTEVARCHI FIRENZE AREZZO SEZ.T. SANSEPOLCRO FIRENZE FIRENZE SEZ.T. EMPOLI FIRENZE FIRENZE SEZ.T. PONTASSIEVE FIRENZE GROSSETO SEZ.T. ORBETELLO FIRENZE LIVORNO SEZ.T. CECINA FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PIOMBINO FIRENZE LIVORNO SEZ.T. PORTOFERRAIO FIRENZE LUCCA SEZ.T. VIAREGGIO FIRENZE MONTEPULCIANO T. MONTEPULCIANO FIRENZE MONTEPULCIANO P.R. MONTEPULCIANO FIRENZE PISA SEZ.T. PONTEDERA FIRENZE PISTOIA SEZ.T. MONSUMMANO TERME FIRENZE PISTOIA SEZ.T. PESCIA FIRENZE SIENA SEZ.T. POGGIBONSI GENOVA CHIAVARI T. CHIAVARI GENOVA CHIAVARI P.R. CHIAVARI GENOVA LA SPEZIA SEZ.T. SARZANA GENOVA MASSA SEZ.T. CARRARA GENOVA MASSA SEZ.T. PONTREMOLI GENOVA SANREMO T. SANREMO GENOVA SANREMO SEZ.T. VENTIMIGLIA GENOVA SANREMO P.R. SANREMO GENOVA SAVONA SEZ.T. ALBENGA L'AQUILA AVEZZANO T. AVEZZANO L'AQUILA AVEZZANO P.R. AVEZZANO L'AQUILA CHIETI SEZ.T. ORTONA L'AQUILA LANCIANO T. LANCIANO L'AQUILA LANCIANO SEZ.T. ATESSA L'AQUILA LANCIANO P.R. LANCIANO L'AQUILA PESCARA SEZ.T. PENNE SAN VALENTINO IN ABRUZZO L'AQUILA PESCARA SEZ.T. CITERIORE L'AQUILA SULMONA T. SULMONA L'AQUILA SULMONA P.R. SULMONA L'AQUILA TERAMO SEZ.T. ATRI L'AQUILA TERAMO SEZ.T. GIULIANOVA L'AQUILA VASTO T. VASTO L'AQUILA VASTO P.R. VASTO LECCE BRINDISI SEZ.T. FASANO LECCE BRINDISI SEZ.T. FRANCAVILLA FONTANA LECCE BRINDISI SEZ.T. MESAGNE LECCE BRINDISI SEZ.T. OSTUNI LECCE LECCE SEZ.T. CAMPI SALENTINA LECCE LECCE SEZ.T. CASARANO LECCE LECCE SEZ.T. GALATINA LECCE LECCE SEZ.T. GALLIPOLI LECCE LECCE SEZ.T. MAGLIE LECCE LECCE SEZ.T. NARDO' LECCE LECCE SEZ.T. TRICASE MESSINA BARCELLONA POZZO SEZ.T. LIPARI DI GOTTO MESSINA BARCELLONA POZZO SEZ.T. MILAZZO DI GOTTO MESSINA MESSINA SEZ.T. TAORMINA MESSINA MISTRETTA T. MISTRETTA MESSINA MISTRETTA P.R. MISTRETTA MESSINA PATTI SEZ.T. SANT'AGATA DI MILITELLO MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. GALLARATE MILANO BUSTO ARSIZIO SEZ.T. SARONNO MILANO COMO SEZ.T. CANTU' MILANO COMO SEZ.T. ERBA MILANO COMO SEZ.T. MENAGGIO MILANO MILANO SEZ.T. CASSANO D'ADDA MILANO MILANO SEZ.T. LEGNANO MILANO MILANO SEZ.T. RHO MILANO MONZA SEZ.T. DESIO MILANO SONDRIO SEZ.T. MORBEGNO MILANO VARESE SEZ.T. LUINO MILANO VIGEVANO T. VIGEVANO MILANO VIGEVANO SEZ.T. ABBIATEGRASSO MILANO VIGEVANO P.R. VIGEVANO MILANO VOGHERA T. VOGHERA MILANO VOGHERA P.R. VOGHERA NAPOLI ARIANO IRPINO T. ARIANO IRPINO NAPOLI ARIANO IRPINO P.R. ARIANO IRPINO NAPOLI AVELLINO SEZ.T. CERVINARA NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. AIROLA NAPOLI BENEVENTO SEZ.T. GUARDIA SANFRAMONDI NAPOLI NAPOLI SEZ.T. AFRAGOLA NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CAPRI NAPOLI NAPOLI SEZ.T. CASORIA NAPOLI NAPOLI SEZ.T. FRATTAMAGGIORE NAPOLI NAPOLI SEZ.T. ISCHIA NAPOLI NAPOLI SEZ.T. MARANO DI NAPOLI NAPOLI NAPOLI SEZ.T. PORTICI NAPOLI NAPOLI SEZ.T. POZZUOLI NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. AVERSA
NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. CARINOLA NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. CASERTA NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. MARCIANISE NAPOLI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZ.T. PIEDIMONTE MATESE NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI T. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI NAPOLI SANT'ANGELO DEI LOMBARDI P.R. SANT'ANGELO DEI LOMBARDI NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. CASTELLAMMARE DI STABIA NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. GRAGNANO NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. SORRENTO NAPOLI TORRE ANNUNZIATA SEZ.T. TORRE DEL GRECO PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. CANICATTI' PALERMO AGRIGENTO SEZ.T. LICATA PALERMO MARSALA SEZ.T. CASTELVETRANO PALERMO MARSALA SEZ.T. MAZARA DEL VALLO PALERMO MARSALA SEZ.T. PARTANNA PALERMO PALERMO SEZ.T. BAGHERIA PALERMO PALERMO SEZ.T. CARINI PALERMO PALERMO SEZ.T. MONREALE PALERMO PALERMO SEZ.T. PARTINICO PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CEFALU' PALERMO TERMINI IMERESE SEZ.T. CORLEONE PALERMO TRAPANI SEZ.T. ALCAMO PERUGIA ORVIETO T. ORVIETO PERUGIA ORVIETO P.R. ORVIETO PERUGIA PERUGIA SEZ.T. ASSISI PERUGIA PERUGIA SEZ.T. CITTA' DI CASTELLO PERUGIA PERUGIA SEZ.T. FOLIGNO PERUGIA PERUGIA SEZ.T. GUBBIO PERUGIA PERUGIA SEZ.T. TODI POTENZA MATERA SEZ.T. PISTICCI POTENZA MELFI T. MELFI POTENZA MELFI P.R. MELFI REGGIO CALABRIA LOCRI SEZ.T. SIDERNO REGGIO CALABRIA PALMI SEZ.T. CINQUEFRONDI REGGIO CALABRIA REGGIO CALABRIA SEZ.T. MELITO DI PORTO SALVO ROMA CASSINO SEZ.T. SORA ROMA CIVITAVECCHIA SEZ.T. BRACCIANO ROMA FROSINONE SEZ.T. ALATRI ROMA FROSINONE SEZ.T. ANAGNI ROMA LATINA SEZ.T. GAETA ROMA LATINA SEZ.T. TERRACINA ROMA RIETI SEZ.T. POGGIO MIRTETO ROMA ROMA SEZ.T. OSTIA ROMA TIVOLI SEZ.T. CASTELNUOVO DI PORTO ROMA TIVOLI SEZ.T. PALESTRINA ROMA VELLETRI SEZ.T. ALBANO LAZIALE ROMA VELLETRI SEZ.T. ANZIO ROMA VELLETRI SEZ.T. FRASCATI ROMA VITERBO SEZ.T. CIVITACASTELLANA ROMA VITERBO SEZ.T. MONTEFIASCONE SALERNO SALA CONSILINA T. SALA CONSILINA SALERNO SALA CONSILINA SEZ.T. SAPRI SALERNO SALA CONSILINA P.R. SALA CONSILINA SALERNO SALERNO SEZ.T. AMALFI SALERNO SALERNO SEZ.T. CAVA DE'TIRRENI SALERNO SALERNO SEZ.T. EBOLI SALERNO SALERNO SEZ.T. MERCATO SAN SEVERINO SALERNO SALERNO SEZ.T. MONTECORVINO ROVELLA SASSARI SASSARI SEZ.T. ALGHERO SASSARI TEMPIO PAUSANIA SEZ.T. LA MADDALENA SASSARI TEMPIO PAUSANIA SEZ.T. OLBIA TARANTO TARANTO SEZ.T. GINOSA TARANTO TARANTO SEZ.T. GROTTAGLIE TARANTO TARANTO SEZ.T. MANDURIA TARANTO TARANTO SEZ.T. MARTINA FRANCA TORINO ACQUI TERME T. ACQUI TERME TORINO ACQUI TERME P.R. ACQUI TERME TORINO ALBA T. ALBA TORINO ALBA SEZ.T. BRA TORINO ALBA P.R. ALBA TORINO ALESSANDRIA SEZ.T. NOVI LIGURE TORINO CASALE MONFERRATO T. CASALE MONFERRATO TORINO CASALE MONFERRATO P.R. CASALE MONFERRATO TORINO MONDOVI' T. MONDOVI' TORINO MONDOVI' P.R. MONDOVI' TORINO NOVARA SEZ.T. BORGOMANERO TORINO PINEROLO T. PINEROLO TORINO PINEROLO P.R. PINEROLO TORINO SALUZZO T. SALUZZO TORINO SALUZZO P.R. SALUZZO TORINO TORINO SEZ.T. CHIVASSO TORINO TORINO SEZ.T. CIRIE' TORINO TORINO SEZ.T. MONCALIERI TORINO TORINO SEZ.T. SUSA TORINO TORTONA T. TORTONA TORINO TORTONA P.R. TORTONA TORINO VERBANIA SEZ.T. DOMODOSSOLA TORINO VERCELLI SEZ.T. VARALLO TRENTO TRENTO SEZ.T. BORGO VALSUGANA TRENTO TRENTO SEZ.T. CAVALESE TRENTO TRENTO SEZ.T. CLES TRENTO TRENTO SEZ.T. TIONE DI TRENTO TRIESTE PORDENONE SEZ.T. SAN VITO AL TAGLIAMENTO TRIESTE TOLMEZZO T. TOLMEZZO TRIESTE TOLMEZZO P.R. TOLMEZZO TRIESTE UDINE SEZ.T. CIVIDALE DEL FRIULI TRIESTE UDINE SEZ.T. PALMANOVA VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA T. BASSANO DEL GRAPPA VENEZIA BASSANO DEL GRAPPA P.R. BASSANO DEL GRAPPA VENEZIA BELLUNO SEZ.T. PIEVE DI CADORE VENEZIA PADOVA SEZ.T. CITTADELLA VENEZIA PADOVA SEZ.T. ESTE VENEZIA ROVIGO SEZ.T. ADRIA VENEZIA TREVISO SEZ.T. CASTELFRANCO VENETO VENEZIA TREVISO SEZ.T. CONEGLIANO VENEZIA TREVISO SEZ.T. MONTEBELLUNA VENEZIA VENEZIA SEZ.T. CHIOGGIA VENEZIA VENEZIA SEZ.T. DOLO VENEZIA VENEZIA SEZ.T. PORTOGRUARO VENEZIA VENEZIA SEZ.T. SAN DONA' DI PIAVE VENEZIA VERONA SEZ.T. LEGNAGO VENEZIA VERONA SEZ.T. SOAVE VENEZIA VICENZA SEZ.T. SCHIO
DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2012 n. 156
La nuova organizzazione degli uffucu dei Giudici di Pace ex art. 1 comma 2 legge 14 settembre 2011 n. 148
in G.U. del 12 settembre 2012 n. 213 supplemento ordinario n. 185
in vigore dal 13 settembre 2012
Il Presidente della Repubblica
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2011; Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Acquisito il parere del Consiglio superiore della magistratura; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 agosto 2012; Sulla proposta del Ministro della giustizia;
E m a n a il seguente decreto legislativo:
Art. 1Riduzione degli uffici del giudice di pace
1. Sono soppressi gli uffici del giudice di pace di cui alla tabella A allegata al presente decreto. 2. Le competenze territoriali degli uffici soppressi ai sensi del comma 1 sono attribuite ai corrispondenti uffici di cui alla tabella B allegata al presente decreto.
Art. 2Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374
1. Alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente: «Articolo 2. (Sede e circondario degli uffici del giudice di pace). – 1. Gli uffici del giudice di pace hanno sede nei comuni di cui alla tabella A allegata alla presente legge, con competenza territoriale sul circondario ivi rispettivamente indicato. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, sentiti il consiglio giudiziario e i comuni interessati, possono essere istituite sedi distaccate. Con le medesime modalita' possono essere costituiti in un unico ufficio due o piu' uffici contigui. Nel decreto e' designato il comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace.»; b) e' inserita la tabella A, di cui all'allegato 1 del presente decreto.
Art. 3Pubblicazione degli elenchi e richieste degli enti locali interessati
1. Le tabelle di cui agli articoli 1 e 2 sono pubblicate sul bollettino ufficiale e sul sito internet del Ministero della giustizia, con l'espressa indicazione del termine perentorio per la presentazione della richiesta di cui al comma 2. 2. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 1 gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il mantenimento degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, di cui e' proposta la soppressione, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sara' messo a disposizione dagli enti medesimi. 3. Entro dodici mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 2, il Ministro della giustizia, valutata la rispondenza delle richieste e degli impegni pervenuti ai criteri di cui al medesimo comma, apporta con proprio decreto le conseguenti modifiche alle tabelle di cui agli articoli 1 e 2. 4. Nei casi di cui al comma 2, rimane a carico dell'amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria entro i limiti della dotazione nazionale complessiva nonche' la formazione del relativo personale amministrativo. 5. Qualora l'ente locale richiedente non rispetti gli impegni relativi al personale amministrativo ed alle spese di cui al comma 2 per un periodo superiore ad un anno, il relativo ufficio del giudice di pace verra' conseguentemente soppresso con le modalita' previste dall'articolo 2, comma 2, della legge 21 novembre 1991, n. 374.
Art. 4Riassegnazione dei magistrati onorari e del personale amministrativo
1. Con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 3 della legge 21 novembre 1991, n. 374, si provvede alla riassegnazione dei magistrati onorari in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace. 2. Con decreto del Ministro della giustizia il personale amministrativo in servizio presso gli uffici soppressi del giudice di pace viene riassegnato in misura non inferiore al 50 per cento alla sede di tribunale o di procura limitrofa e, nella restante parte, all'ufficio del giudice di pace presso il quale sono trasferite le relative competenze
Art. 5Disposizioni transitorie
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4 acquistano efficacia successivamente all'emanazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero, nel caso in cui il Ministro non vi abbia provveduto, decorso il termine di cui alla medesima disposizione. Fino alla medesima data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Nei sei mesi successivi al termine di efficacia indicato al comma 1, le udienze precedentemente fissate dinanzi al giudice di pace di uno degli uffici soppressi sono tenute presso i medesimi uffici. Gli eventuali rinvii sono effettuati dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2. 3. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 2, e' fissata una nuova udienza dinanzi all'ufficio competente a norma dell'articolo 1, comma 2.
Art. 6 Clausola di invarianza
1. Dal presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. All'attuazione si provvede nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Giudici di Pace soppressi
TABELLA A, (Decreto Legislativo 07.09.2012 n. 156 articolo 1, comma 1)
Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.