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L’annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie: Agenzia del Territorio provvedimento del 17 luglio 2012

L’Agenzia del Territorio codifica le istruzioni per annotare negli atti del catasto le sentenze, di competenza del giudice tributario, che incidono sull’intestazione, sulla delimitazione, sulla figura, sull’estensione, sul classamento dei terreni e sulla ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale.
A cura di Paolo Giuliano
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Treni

La particolarità del provvedimento può essere individuata nel fatto che non riguarda solo le sentenze della Commissione Tributaria provinciale (primo grado) e della Commissione Tributaria Regionale (secondo grado), ma anche le sentenze della Cassazione (giudice di legittimità).

Inoltre, il provvedimento permette e regola l'annotazione delle sentenze che riguardano sia i singoli compossessori (comproprietari), ma anche le sentenze che riguardano  direttamente controversie tra l'Agenzia del Territorio e singoli cittadini o proprietari (come ad esempio l' attribuzione della rendita catastale o le variazioni delle rendite catastali).

Prot. n. 35582 del 17 luglio 2012 PROVVEDIMENTO 17 luglio 2012

Annotazione negli atti catastali delle sentenze tributarie.

IL DIRETTORE dell'Agenzia del Territorio

Visto il decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento, ed in particolare l’art. 12, concernente il contenzioso in materia tributaria e la riscossione;

Considerata l’esigenza di emanare il provvedimento previsto dall’art. 12, comma 4, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, al fine di stabilire le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze, non costituenti titolo esecutivo, emanate nei giudizi proposti avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546;

Acquisito il parere favorevole delle Province autonome di Trento e Bolzano;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti  internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale;

Dispone:

Art. 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente provvedimento disciplina le modalità di annotazione negli atti catastali delle sentenze delle commissioni tributarie che decidono le controversie indicate nell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale.

2. L’aggiornamento degli atti catastali è effettuato al passaggio in giudicato delle sentenze che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente.

Art. 2 (Modalità di annotazione delle sentenze)

1. Le sentenze delle commissioni tributarie, non costituenti titolo esecutivo, che accolgono totalmente o parzialmente il ricorso del contribuente, vengono annotate negli atti del catasto, relativamente ad ogni unità immobiliare interessata, con indicazione dell’esito del giudizio.

2. L’Ufficio provinciale territorialmente competente procede all’annotazione delle sentenze di cui al comma 1 entro trenta giorni dalla notificazione dell’impugnazione.

3. Con le medesime modalità di cui al comma 2, in quanto compatibili, si procede all’annotazione delle sentenze della Corte di Cassazione, che rinviano la causa innanzi alle Commissioni tributarie.

4. Negli atti catastali viene fatta altresì menzione, entro trenta giorni dal relativo passaggio in giudicato, delle sentenze da cui deriva la conferma dell’atto impugnato, nonché dei provvedimenti giurisdizionali dai quali comunque deriva la definitività dell’atto stesso, ovvero l’estinzione dell’intero processo.

Art. 3 (Modalità di aggiornamento degli atti del catasto)

1. L’Ufficio provinciale territorialmente competente provvede all’aggiornamento degli atti del catasto, ai sensi dell’articolo 69-bis  del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, entro trenta giorni dalla presentazione di copia della sentenza, rilasciata dalla segreteria della Commissione tributaria, munita dell’attestazione di passaggio in  giudicato, ovvero entro novanta giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza della definitività della decisione.

 2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, alle conciliazioni giudiziali, previste dall’articolo 48 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, con cui viene definita una controversia relativa alle operazioni catastali.

 Art. 4 (Disposizioni finali)

1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano anche nei territori ove le funzioni catastali sono gestite dalle Province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280.

2. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet dell’Agenzia del Territorio, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed entra in vigore il 15 settembre 2012.

Roma, 17 luglio 2012

IL DIRETTORE DELL’AGENZIA

Qui è possibile scaricare il provvedimento dell'Agenzia del Territorio in formato pdf

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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