DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 2014, n. 60
Regolamento recante la disciplina del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. (14G00075)
in G.U. Serie Generale n.83 del 9-4-2014
note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/04/2014
Forma della richiesta di accesso al fondo
Al fondo per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura si può previsa specifica domanda.
La domanda per l'accesso al Fondo e' presentata direttamente o tramite posta elettronica certificata ovvero inviata a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento al prefetto della provincia nella quale il richiedente ha la residenza ovvero in cui ha sede l'autorita' giudiziaria che ha emesso la sentenza di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 22 dicembre 1999, n. 512 ( cioè la sentenza definitiva di condanna al risarcimento dei danni emessa favore delle persone costituite parte civile).
Alla domanda e' allegata copia autentica dell'estratto della sentenza di condanna passata in giudicato di cui all'articolo 4 della legge 22 dicembre 1999, n. 512, ovvero dell'estratto della sentenza di condanna al pagamento della provvisionale ovvero dell'estratto della sentenza civile di liquidazione del danno.
Nel caso di invio o presentazione di una domanda ad un ufficio non competente, quest'ultimo provvede immediatamente ad inoltrarla all'ufficio competente.
Contenuto della richiesta di accesso al fondo
La domanda deve contenere:
a) la dichiarazione di essere vittima di uno dei delitti di mafia, usura estorsione. Tale dichiarazione e' riferita al soggetto deceduto in caso di domanda presentata dai successori a titolo universale;
b) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, nei confronti dei beneficiari non e' stata pronunciata
sentenza definitiva di condanna per uno dei reati il cui fondo è posto a tutela (cioè non si può essere beneficiari del fondo ed imputati per i medesimi reati) e che per
gli stessi reati non vi sono a carico procedimenti penali in corso;
c) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non e' stata applicata in via definitiva e non vi sono procedimenti in corso per l'applicazione di una misura di prevenzione ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159;
d) la dichiarazione che, alla data di presentazione della domanda, non sono state liquidate (versate/pagate) somme a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, di rifusione delle spese e degli onorari di costituzione e difesa da parte del soggetto condannato al risarcimento del danno.
In caso di rati di usura e estorsione la domanda e' presentata, a pena di decadenza, entro il termine di 120 giorni dalla data della denuncia ovvero dalla data in cui l'interessato ha conoscenza che dalle indagini preliminari sono emersi elementi atti a far ritenere che l'evento lesivo consegue a un delitto commesso per finalita' estorsive.
Istruttoria della pratica
Il prefetto, ricevuta la domanda, comunica ai soggetti aventi diritto al risarcimento l'avvio del procedimento ed il nominativo del funzionario responsabile dell'istruttoria ed al Comitato di solidarieta' antimafia le generalita' del richiedente e la data di presentazione o di spedizione della domanda, ai fini della sua iscrizione in un elenco cronologico informatizzato.
Il prefetto verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti per la corresponsione delle somme richieste.
Il prefetto, entro 20 giorni dal ricevimento dell'istanza, invia la domanda e la relativa documentazione istruttoria al Comitato di solidarieta' antimafia, unitamente ad un parere circa la sussistenza dei requisiti per l'accesso al Fondo ed alla informativa circa l'eventuale avvenuta concessione all'istante, per lo stesso danno, di
un altro indennizzo o risarcimento.
Possibile sospensione
Il procedimento per l'accesso al Fondo e' sospeso nei seguenti casi:
a) quando, sulla base delle dichiarazioni rese nella domanda o degli accertamenti istruttori disposti, venga riscontrata l'esistenza di un procedimento penale pendente a carico del presunto beneficiario del fiondo
b) qualora la domanda prodotta dall'interessato risulti incompleta della documentazione
c) qualora sia necessaria procedere all'integrazione della documentazione presso altre autorità
Nelle ipotesi di sospensione il responsabile del procedimento comunica immediatamente all'interessato le cause di sospensione.
Decisione sull'accesso al fondo
Comitato di solidarieta' antimafia, ricevuta la domanda corredata della documentazione istruttoria, delibera sulla richiesta di risarcimento entro 60 giorni dalla data di presentazione o di ricevimento della domanda da parte della prefettura competente.