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Integrazione o interpretazione del testamento con documento diverso

Cassazione 12.3.2019 n. 7025 Nell’interpretazione del testamento deve aversi riguardo alla volontà espressa dal testatore nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per chiarire parole o espressioni dubbie, mentre è precluso l’uso di dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, non espresso nel testamento.
A cura di Paolo Giuliano
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Testamento

Il testamento è un atto con il quale il testatore dispone del proprio patrimonio per il tempo in cui avrà cessato di vivere.

Il testamento può essere pubblico, in quanto redatto da  notaio il quale riceve le volontà del testatore, oppure olografo, redatto dal testatore e scritto e sottoscritto interamente dal testatore.

Soprattutto nel testamento olografo (proprio perché scritto direttamente dal testatore senza l'ausilio di un tecnico del diritto) possono essere presenti dichiarazioni o espressi ambigue o di non facile interpretazione, che, comunque devono essere chiarite per poter eseguire le disposizioni del de cuius.

Interpretazione del testamento

L'interpretazione è l'attività diretta a comprendere la reale volontà del testatore, quando le espressioni scritte possono essere ambigue o dare alito a dubbi. Sostanzialmente si stratta di un procedimento con il quale si eliminano i dubbi e si chiarisce l'esatto portata delle espressioni usate.

L'interpretazione del testamento si caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della mera dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 cod. civ., va individuata sulla base dell'esame globale della scheda testamentaria, e non di ciascuna singola disposizione, e che al fine di superare eventuali dubbi sull'effettivo significato di parole ed espressioni usate dal testatore deve farsi riferimento anche ad elementi estrinseci alla scheda stessa, come la cultura, la  mentalità, le abitudini espressive e l'ambiente di vita del testatore medesimo.

Nel contesto dell'interpretazione del testamento il giudice del merito,  nella doverosa ricerca di detta volontà, può attribuire alle parole usate dal testatore un significato diverso da quello tecnico e letterale, quando si manifesti evidente, nella valutazione complessiva dell'atto, che esse siano state adoperate in senso diverso, purché non contrastante e antitetico, e si prestino ad esprimere in modo più adeguato e coerente la reale intenzione del de cuius.

L'integrazione del testamento

Diversa dalla mera interpretazione di un testamento è l'integrazione del testamento. L'integrazione è diretta a eliminare le lacune dello stesso oppure a completare il contenuto del testamento.

L'integrazione del testamento (come di ogni atto negoziale) rientra nel potere di modifica dell'atto attribuito all'autore dello stesso, nel termine modifica è compreso sia la variazione, ma anche l'integrazione (o aggiunta).

Come già detto l'integrazione del testamento spetta (dopo la redazione dello stesso documento) al medesimo testatore, anche l'integrazione deve avere gli stessi requisiti di forma (olografia del contenuto e della sottoscrizione) propri del testamento olografo.

Di conseguenza, un'integrazione che non ha i requisiti di forma del testamento olografo, non sarà idonea ad integrare il testamento.

Di solito l'integrazione del testamento è effettuata dal testatore sul medesimo documento che contiene il testamento (sotto forma di mera correzione dello stesso).

Documenti diversi dal testamento da usare per l'interpretazione del testamento e/o per l'integrazione del testamento

Resta da chiedersi per interpretare il testamento o per integrare il testamento è possibile fare riferimento a documenti estranei allo stesso testamento.

Quanto all'integrazione un documento estraneo al testamento può essere usato per integrare la scheda testamentaria "se" e "quando" abbia i medesimi requisiti formali del testamento olografo e, quindi, sia scritto e sottoscritto integralmente di pugno del testatore (cd autografia del testamento olografo).

Anche documenti estranei al testamento possono essere usati per interpretare il testamento (in questa ipotesi non è necessario che il documento abbia i medesimi requisiti formali del testamento olografo) .

Il problema, semmai, è evitare che un'attività interpretativa nasconda un'integrazione del testamento  soprattutto quando il documento estraneo al testamento non ha i requisiti di forma necessari per l'integrazione (ad esempio si potrebbe pensare al caso in cui  un legato semplice, è trasformato in un legato modale).

Nel contesto dell'attività di interpretazione, il rispetto dei criteri ermeneutici che mirano alla ricostruire l'effettiva volontà del testatore come espressa nel testamento impedisce qualsiasi operazione che porti ad integrare, sulla base dei suddetti elementi valutativi, ab extrinseco tale volontà, attribuendo ad essa contenuti inespressi ovvero diversi da quelli risultanti dalla dichiarazione stessa.

Infatti, se così non fosse, si avrebbe che il risultato dell'operazione consisterebbe in un'operazione diretta non già a ricostruire la volontà della testatrice come espressa nel testamento, ma ad integrarla, attribuendole un significato non in antitesi ma comunque nuovo.

Nell'interpretazione del testamento deve aversi riguardo alla volontà espressa da testatore nella scheda testamentaria, potendosi ricorrere ad elementi estrinseci solo per risolvere parole o espressioni dubbie al solo scopo di ricostruire l'effettiva intenzione del suo autore, mentre rimane precluso all'interprete avvalersi di tali dati estrinseci per giungere al risultato di attribuire alla disposizione testamentaria un contenuto nuovo, in quanto non espresso nel testamento.

Cass., civ. sez. II, del 12 marzo 2019, n. 7025

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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