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Incompatibilità della domanda con il procedimento sommario di cognizione

Cassazione 9.7.2019 n 18331 Fuori dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, se il procedimento sommario di cognizione è ritenuto inammissibile per l’incompabilità del rito sommario con l’oggetto della domanda (opposizione agli atti esecutivi proposta con rito sommario di cognizione) deve essere disposto il mutamento del rito ex 702 ter comma 3 cpc e non dichiarata l’inammissibilità ex 702 ter comma 2 cpc.
A cura di Paolo Giuliano
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Il procedimento sommario di cognizione

E' molto discussa la qualificazione giuridica del processo sommario di cognizione (procedimento di cognizione pieno o procedimento sommario cautelare).

Infati, il procedimento sommario di cognizione è

  • inserito nel procedimenti d'urgenza (cautelari) art. 700 cpc, ma lo stesso legislatore definisce tale procedimento di "cognizione"
  • il procedimento sommario di cognizione non può essere usato solo per le cause demandate al collegio (con inammissibilità del ricorso con ordinanza non impugnabile)
  • negli altri casi di incompatiblità è previsto il mutamento del rito da cognizione sommaria in cognizione piena  (norma diversa dal sistema che nei procedimenti cautelari regola la distinzione tra fase sommaria cautelare dalla fase ordinaria di cognizione piena)
  • è previsto l'appello e non il reclamo (come per ogni procedimento d'urgenza)

L'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione

Altra questione complessa relativa al procedimento sommario di cognizione riguarda la valutazione dell'inammissibilità del procedimento sommario di cognizione, per rendere più chiara la problematica si potrebbe pensare ad una opposizione agli atti esecutivi proposta nelle forme del rito sommario di cognizione. 

L'art. 702 ter comma 2 cpc, prevede espressamente che le domande proposte con il rito sommario nelle quali  il tribunale non giudica in composizione monocratica (cioè non rientranti tra quelle indicate dall'art. 702 bis cpc) siano dichiarate inammissibili con ordinanza non impugnabile (al contrario, l'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., prevede il solo mutamento del rito, da sommario ad ordinario, laddove le difese svolte dalle parti richiedano un'istruzione non sommaria).

Secondo un orientamento interpretativo, sebbene l'art. 702 bis, comma 1, c.p.c., sembri consentire il ricorso al procedimento sommario di cognizione in via generale per tutte le «cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica» (senza esclusioni di alcun genere), vi sarebbero alcune fattispecie di «incompatibilità strutturale dell'oggetto della domanda con il rito sommario di cognizione». Tra queste ultime rientrerebbe l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art 617 c.p.c., in quanto, trattandosi di giudizio in unico grado, non sarebbe possibile la "riespansione" in grado di appello dei poteri istruttori delle parti, compressi nel corso dell'istruzione sommaria, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c..

L'incompatibilità della domanda o dell'oggetto del procedimento con il rito sommario di cognizione

La questione allora è comprendere se c'è mutamento del rito oppure ordinanza di inammissibilità quando l'oggetto della domanda è incompatibile con il rito sommario di cognizione.

Deve essere mutato il rito ex art. 702 ter comma 2 cpc quando sussiste l'incompatibilità della domanda o dell'oggetto del procedimento con il rito sommario di cognizione

Nell'ipotesi di ritenuta incompatibilità del rito con l'oggetto della domanda costituisce fattispecie più direttamente riconducibile (o quanto meno equiparabile) a quella prevista dall'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., che non a quella regolata dal comma precedente della medesima norma 702 ter comma 2 cpc . Si tratta in effetti di una ipotesi in cui non è ritenuta possibile la trattazione della causa con il rito sommario in ragione dell'oggetto del processo, non compatibile con l'istruzione sommaria, non già in ragione della composizione del giudice, come prevede l'art. 702 ter, comma 2, c.p.c..

La dichiarazione di inammissibilità della domanda  non sarebbe neanche coerente con i principi generali costantemente affermati da questa Corte in tema di possibile conversione dell'atto introduttivo avente forma non corrispondente a quella prevista per il rito applicabile.

La domanda proposta con il ricorso di cui all'art. 702 bis c.p.c. – anche laddove si ritenesse il suo oggetto non compatibile con il rito sommario, purché comunque esso rientri tra quelli in cui il tribunale giudica nella composizione monocratica – avrebbe comunque tutti i requisiti per essere ritenuta un valido atto introduttivo del giudizio a cognizione ordinaria, con effetti quanto meno dal momento della notifica del ricorso. Anche sotto questo aspetto, dunque, non sembrerebbe esservi spazio (quanto meno al di fuori dell'unica ipotesi espressamente disciplinata dalla legge) per una definitiva dichiarazione di inammissibilità della domanda stessa, ma solo per un provvedimento di mutamento del rito.

La Corte ritiene in definitiva che, nell'ipotesi in cui il giudice monocratico di tribunale adito con il rito sommario ritenga sussistente (non la semplice competenza collegiale sull'oggetto della domanda, ma) una diversa causa di inammissibilità del rito, ivi inclusa quella derivante da una eventuale «incompatibilità strutturale dell'oggetto della domanda con il rito sommario di cognizione», ipotesi quest'ultima non regolata direttamente da una disposizione espressa di legge, l'interpretazione costituzionalmente orientata degli artt. 702 bis e ss. c.p.c. imponga di escludere la possibilità di una dichiarazione di inammissibilità della domanda stessa con ordinanza non impugnabile, che chiuda definitivamente il processo, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., dovendosi invece ritenere consentita esclusivamente l'adozione dell'ordinanza di mutamento del rito di cui all'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., che fa salvi gli effetti sostanziali e processuali della domanda.

Impugnazione dell'erronea ordinanza di inammissibilità ex art. 702 ter comma 3 cpc  quando invece sussiste l'incompatibilità della domanda o dell'oggetto del procedimento con il rito sommario di cognizione

Se il tribunale, in una ipotesi in cui avrebbe dovuto disporre il semplice mutamento del rito, ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c.p.c., dichiari invece inammissibile la domanda (a decisione monocratica) proposta con il rito sommario, chiudendo erroneamente il processo davanti a sé, la decisione non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c., che prevede la non impugnabilità della relativa ordinanza, dovendo invece ritenersi ordinariamente impugnabile con l'appello, ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.

Se peraltro si tratti di una causa in materia per la quale è escluso il doppio grado di giudizio e, quindi, non sia ammesso l'appello in virtù di una diversa e specifica disposizione di legge (come avviene appunto per l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c.), la decisione del tribunale sarà allora impugnabile secondo il mezzo previsto in ragione dell'oggetto del contendere (quindi, in caso di opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.).

Deve in conclusione affermarsi il seguente principio di diritto: «al di fuori dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, laddove il procedimento sommario di cognizione introdotto dalla parte sia ritenuto dal giudice inammissibile per ragioni diverse e, in particolare, in ragione di una ritenuta incompabilità del rito sommario con l'oggetto della domanda, deve essere disposto il mutamento del rito ai sensi dell'art. 702 ter, comma 3, c,p.c., e non dichiarata l'inammissibilità della domanda ai sensi dell'art. 702 ter, comma 2, c.p.c.; in siffatte ipotesi, l'eventuale decisione di inammissibilità della domanda che definisca il processo, non rientrando tra quelle per cui è espressamente prevista dalla legge la dichiarazione di inammissibilità con ordinanza non impugnabile, è di conseguenza appellabile, ovvero, se sia adottata in materia per la quale è escluso il doppio grado di giudizio in virtù di una diversa e specifica disposizione di legge, come per il caso dell'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c., essa è direttamente ricorribile per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., o comunque censurabile con Io specifico mezzo di impugnazione specificamente previsto dalla legge».

Cass., civ. sez. III, del 9 luglio 2019, n. 18331

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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