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Imu: abrogata la seconda rata per l’anno 2013

Il Decreto Legge del 30.11.2013 n. 133 abroga la seconda rata imu per il 2013 e identifica (art. 1 ) gli immobili esenti dalla seconda rata.
A cura di Paolo Giuliano
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DECRETO-LEGGE 30 novembre 2013 n. 133 

Disposizioni urgenti concernenti l'IMU

in G.U. Serie Generale del 30 novembre 2013 n.281

Entrata in vigore del provvedimento: 30 novembre 2013

Titolo I Disposizioni fiscali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di provvedere in  materia  di  pagamento  dell'imposta  municipale   propria   di   cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  e successive modificazioni, nonche' in materia di immobili pubblici;
Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre  nuove disposizioni in materia di disciplina del capitale della  Banca  d'Italia, della partecipazione ad esso e degli organi rappresentativi  dei  soggetti  partecipanti,  al  fine  di  superare  le   incertezze  interpretative in ordine alla natura della partecipazione  stessa  ed  al  suo  contenuto  economico,  anche  in   vista   della   imminente  partecipazione della Banca  d'Italia  al  Sistema  Unico  Europeo  di  Supervisione bancaria;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella  riunione del 27 novembre 2013;
Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del  Vicepresidente del Consiglio dei ministri e Ministro  dell'interno  e  del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  il seguente decreto-legge:

Art. 1 Abolizione della seconda rata dell'IMU

1. Per l'anno 2013, fermo restando quanto previsto dal comma 5, non  e' dovuta la seconda rata  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  all'articolo  13  del  decreto-legge  6  dicembre   2011,   n.   201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,  per:
a) gli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),  del  decreto-legge  21  maggio   2013,   n.   54,   convertito,   con  modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85;
b) gli immobili di cui all'articolo  4,  comma  12-quinquies  del  decreto-legge 2 marzo 2012, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 26 aprile 2012, n. 44;
c) gli immobili di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge del 31 agosto 2013, n.  102,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge 28 ottobre 2013, n. 124;
d) i terreni agricoli,  nonche'  quelli  non  coltivati,  di  cui  all'articolo  13,  comma  5,  del  decreto-legge  n.  201  del  2011,  posseduti e condotti dai coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;
e) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13,  comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 non si applica  per  i  terreni  agricoli, e per  i  fabbricati  rurali  diversi  rispettivamente,  da  quelli di cui alla  lettere  d)  ed  e)  del  comma  1  del  presente  articolo.
3. Fermo restando quanto disposto dai commi  5  e  6,  al  fine  di  assicurare ai  comuni  il  ristoro  del  minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria  di  cui  al  comma  1   dell'articolo   13   del  decreto-legge n. 201 del 2011, derivante  dalla  disposizione  recata  dal comma 1 del presente articolo, e' stanziato un aumento di risorse  di   euro   2.164.048.210,99   per   l'anno   2013,   di   cui   euro  2.076.989.249,53  riferiti  ai  comuni  delle   Regioni   a   statuto  ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna  ed  euro 87.058.961,46 riferiti ai comuni delle  regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento e di Bolzano.
4. Una quota  delle  risorse  di  cui  al  comma  3,  pari  a  euro  1.729.412.036,11   e'   attribuita   dal    Ministero    dell'interno  limitatamente ai comuni delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  della  Regione siciliana e della Regione  Sardegna,  entro  il  20  dicembre  2013, nella misura risultante dall'allegato A  al  presente  decreto,  pari alla meta' dell'ammontare determinato applicando l'aliquota e la  detrazione  di  base  previste  dalle  norme  statali  per   ciascuna  tipologia di immobile di cui al comma 1 del presente articolo.
5. L'eventuale differenza tra l'ammontare  dell'imposta  municipale  propria risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione  per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  deliberate  o  confermate dal  comune  per  l'anno  2013  e,  se  inferiore,  quello  risultante dall'applicazione dell'aliquota e della detrazione di base  previste dalle norme statali per ciascuna tipologia  di  immobile  di  cui al medesimo comma 1 e' versata dal contribuente, in  misura  pari  al 40 per cento, entro il 16 gennaio 2014.
6. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di  concerto con  il  Ministro  dell'interno,  da  emanare  entro  il  28  febbraio  2014,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie  locali,  e'  determinato  a  conguaglio  il  contributo  compensativo  nell'importo complessivo  di  euro  348.527.350,73  risultante  dalla  differenza tra le risorse di cui al comma 3 e quelle  distribuite  ai  sensi dei commi 4 e 8, spettante a  ciascun  comune.  L'attribuzione,  con le procedure di cui rispettivamente ai commi 4 e 8, avviene sulla  base di una metodologia concordata con l'Associazione  Nazionale  dei  Comuni Italiani  (ANCI),  prendendo  come  base  i  dati  di  gettito  relativi all'anno 2012 ed operando una stima delle manovre effettuate  dai comuni nell'anno  2013.  L'attribuzione  deve,  altresi',  tenere  conto di quanto gia' corrisposto ai medesimi comuni  con  riferimento  alle stesse tipologie di immobili ai sensi del comma 1  dell'articolo  1  del  decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  102,  convertito,   con  modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2103, n. 124.
7. Qualora dal decreto di cui  al  comma  6  risulti  un  ammontare  complessivo di importi riconosciuti al comune superiori a  quanto  ad  esso spettante dall'applicazione delle aliquote  e  della  detrazione  per ciascuna tipologia di immobile di cui al  comma  1  del  presente  articolo, deliberate o confermate per  l'anno  2013,  l'eccedenza  e'  destinata dal comune medesimo  a  riduzione  delle  imposte  comunali  dovute relativamente ai medesimi immobili per l'anno 2014.
8. Per i comuni delle regioni  a  statuto  speciale  Friuli-Venezia  Giulia e Valle d'Aosta e delle  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano a cui la legge attribuisce competenza in materia  di  finanza  locale, la compensazione del minor  gettito  dell'imposta  municipale  propria derivante dalla disposizione recata dal comma 1 del  presente  articolo avviene attraverso un minor  accantonamento,  per  l'importo  complessivo di euro 86.108.824,15 di cui all'allegato A  al  presente  decreto,  a  valere  sulle  quote  di  compartecipazione  ai  tributi  erariali, ai sensi dell'articolo 13, comma 17,  del  decreto-legge  6  dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  dicembre 2011, n. 214.
9.  Il  comma  1  si  applica  anche   agli   immobili   equiparati  all'abitazione principale dai comuni ai sensi dell'articolo 13, comma  10, del decreto-legge n. 201  del  2011  e  dell'articolo  2-bis  del  decreto-legge n. 102, per i quali non spettano le risorse di  cui  ai  commi 3, 4 e 6, ovvero il minor accantonamento di cui al comma 8.

10. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal  presente articolo, il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti  variazioni  di  bilancio.  Nel  caso  in  cui  i   procedimenti   per  l'assegnazione degli stanziamenti sul pertinente  capitolo  di  spesa  del Ministero dell'interno, non siano completati entro il termine del  10 dicembre 2013, per l'erogazione del trasferimento compensativo  ai  comuni  e'  autorizzato  il  pagamento   tramite   anticipazione   di  tesoreria. L'anticipazione  e'  regolata  entro  novanta  giorni  dal  pagamento ai comuni.
11. In deroga all'articolo 175 del Testo unico degli  enti  locali,  approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i comuni  beneficiari del trasferimento compensativo di cui  al  comma  3  sono  autorizzati ad apportare le necessarie variazioni di  bilancio  entro  il 15 dicembre 2013.
12. Per l'anno 2014, il limite massimo di ricorso  da  parte  degli  enti locali ad anticipazioni di tesoreria di cui all'articolo 222 del  decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267,  e'  incrementato,  sino  alla data del 31 marzo 2014 da tre a cinque dodicesimi. Gli oneri per  interessi a  carico  dei  comuni  per  l'attivazione  delle  maggiori  anticipazioni  di  tesoreria  di  cui  al  periodo  precedente   sono  rimborsati a ciascun comune dal Ministero  dell'interno,  nel  limite  massimo complessivo di 3,7 milioni di euro, con modalita'  e  termini  fissati con decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro  il  31 gennaio 2014.

Art. 2 Disposizioni in materia di acconti di imposte

1. All'articolo 11,  del  decreto-legge  28  giugno  2013,  n.  76,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo  il comma 20 e' inserito il seguente comma:
"20-bis. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 15,  comma  4,  del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   102,   convertito,   con  modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n.  124,  per  il  periodo  d'imposta in corso  al  31  dicembre  2013,  la  misura  dell'acconto  dell'imposta sul reddito delle societa'  per  gli  enti  creditizi  e  finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,  per
la Banca d'Italia e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano  attivita' assicurativa e' aumentata al 128,5 per cento.".
2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, per  il periodo d'imposta in corso al  31  dicembre  2013,  per  gli  enti  creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992,  n. 87, per la Banca d'Italia  e  per  le  societa'  e  gli  enti  che  esercitano attivita' assicurativa, l'aliquota di cui all'articolo  77  del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,  e'  applicata  con una addizionale di 8,5 punti percentuali.  L'addizionale  non  e'  dovuta  sulle  variazioni  in  aumento  derivanti   dall'applicazione  dell'articolo 106, comma 3, del suddetto testo unico.
3. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la  tassazione  di  gruppo di cui all'articolo 117 del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi, di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualita'  di  partecipati,  l'opzione  per  la  trasparenza  fiscale   di   cui  all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il  proprio reddito imponibile all'addizionale prevista  dal  comma  2  e  provvedono al relativo versamento; i soggetti che  hanno  esercitato,  in qualita' di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale  di  cui al medesimo articolo 115 del testo unico assoggettano il  proprio  reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 2  senza  tener  conto del reddito imputato dalla societa' partecipata.
4. La seconda o unica rata  di  acconto  dell'imposta  sul  reddito  delle societa' dovuta per il  periodo  di  imposta  in  corso  al  31  dicembre 2013, determinata in misura corrispondente  alla  differenza  fra l'acconto  complessivamente  dovuto  e  l'importo  dell'eventuale  prima rata di acconto, e' versata entro il 10 dicembre  2013  ovvero,  per i soggetti il cui  periodo  d'imposta  non  coincide  con  l'anno  solare, entro il decimo  giorno  del  dodicesimo  mese  dello  stesso  periodo d'imposta.
5. A decorrere dall'anno 2013, i soggetti che  applicano  l'imposta  sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre  1997, n. 461, ai sensi del  comma  3  dell'articolo  6  del  medesimo  decreto legislativo, sono tenuti, entro il  16  dicembre  di  ciascun  anno, al versamento di un importo, a titolo di acconto, pari  al  100  per cento dell'ammontare complessivo dei versamenti dovuti nei  primi  undici mesi del medesimo anno, ai sensi  del  comma  9  del  medesimo  articolo 6.  Il  versamento  effettuato  puo'  essere  scomputato,  a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo, dai  versamenti  della stessa imposta sostitutiva.
6. Il comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre  2013,  n. 124 e' sostituito dal seguente:  "4.  Il  Ministero  dell'economia  e delle finanze effettua il monitoraggio  sulle  entrate  di  cui  alle lettere e) e f) del comma 3. Qualora da tale monitoraggio  emerga  un andamento che non  consenta  il  raggiungimento  degli  obiettivi  di maggior  gettito  indicati  alle  medesime   lettere,   il   Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare  entro il 2 dicembre 2013, stabilisce l'aumento della misura  degli  acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per i periodi d'imposta 2013  e 2014, e l'aumento, a decorrere dal 1° gennaio 2015, delle  accise  di cui alla Direttiva del Consiglio 2008/118/CE del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il  conseguimento  dei  predetti  obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate  che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.".

Art. 3 Disposizioni in materia di immobili pubblici

1.  Ai  fini  della  valorizzazione  degli  immobili  pubblici,  in relazione ai processi di  dismissione  finalizzati  ad  obiettivi  di finanza pubblica, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo  40 della  legge  28  febbraio  1985,  n.  47  si  applicano  anche  alle alienazioni  di  immobili  di  cui  all'articolo   11-quinquies   del decreto-legge 30 settembre  2005,  n.  203,  convertito  in  legge  2 dicembre 2005, n. 248; per esse la domanda di  sanatoria  di  cui  al citato comma 6 dell'articolo 40 della legge 28 febbraio 1985,  n.  47 puo' essere presentata  entro  un  anno  dall'atto  di  trasferimento dell'immobile.
2. Al comma 1,  dell'articolo  11-quinquies  del  decreto-legge  30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge  2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo periodo, dopo le parole "i  beni  immobili  ad  uso non", e' inserita la seguente: "prevalentemente";
b)   dopo   l'ultimo   periodo   sono   aggiunti   i    seguenti: "L'autorizzazione all'operazione puo'  ricomprendere  anche  immobili degli enti territoriali; in questo caso, ferme restando le previsioni dettate dal presente  articolo,  gli  enti  territoriali  interessati individuano, con  apposita  delibera  ai  sensi  e  per  gli  effetti dell'articolo  58  del  decreto-legge  25  giugno   2008,   n.   112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, gli immobili che intendono dismettere. La delibera conferisce mandato  al Ministero dell'economia e delle finanze per l'inserimento nel decreto dirigenziale di cui al secondo periodo del presente comma.

Art. 9    Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 novembre 2013

Un commento al decreto può essere letto qui 

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Avvocato, Foro di Napoli, specializzazione Sspl conseguita presso l'Università “Federico II”; Mediatore professionista; Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritti reali, obbligazioni, contratti, successioni. E' possibile contattarlo scrivendo a diritto@fanpage.it.
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